Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 11 Ottobre 2016, N. 20453

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
"gestire" il contratto o al custode (in proposito v. Cass. n.
8695 del 2015 e Cass. n. 13587 del 2011).
In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sen-
tenza impugnata va pertanto cassata, e la causa rimessa
alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 OTTOBRE 2016, N. 20453
PRES. MAZZACANE – EST. COSENTINO – RIC. F.E. ED ALTRI C. G.G. ED ALTRI
Azioni giudiziarie y Domanda di accertamento
della natura comune di un bene promossa da alcuni
condomini y Riconvenzionale opposta dal condomi-
no convenuto tesa all’accertamento del diritto di
proprietà esclusiva sul medesimo bene y Litiscon-
sorzio necessario tra tutti i condomini y Sussisten-
za y Ragioni.
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Azioni dirette ad ottenere statuizioni re-
lative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei
diritti reali dei condòmini su cose o parti dell’edi-
f‌icio condominiale y Autorizzazione assembleare ex
art. 1131, comma 1, c.c. y Necessità y Limiti.
. Sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini
se colui che è stato convenuto da alcuni di essi, attori
in rivendica del diritto di comproprietà su un bene co-
mune, chiede in via riconvenzionale l’accertamento del
suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene,
perché l’eventuale accoglimento di questa domanda
pregiudica i diritti dei condòmini rimasti estranei al
giudizio. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 948; c.c., art. 1117;
c.p.c., art. 102) (1)
. In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi
contro singoli condòmini o contro terzi e dirette ad ot-
tenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto
o alla tutela dei diritti reali dei condòmini su cose o
parti dell’edif‌icio condominiale possono essere espe-
rite dall’amministratore purché il medesimo sia stato
autorizzato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 1131,
primo comma, c.c. e sempre che si tratti da azioni volte
alla difesa della proprietà comune e non alla sua esten-
sione. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1117; c.c., art. 1130; c.c.,
art. 1131; c.c., art. 1135) (2)
(1) Così già Cass. civ. 25 luglio 2005, n. 15547, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ. 20 settembre 2000, n. 12439, in
questa Rivista 2001, 237.
(2) Cfr. Cass. civ. 8 gennaio 2015, n. 40, in questa Rivista 2015, 677;
Cass. civ. 6 febbraio 2009, n. 3044, ivi 2009, 389 e Cass. civ. 3 aprile
2003, n. 5147, ivi 2004, 707, con nota di DE TILLA. Con riferimento
all’ultimo inciso della massima, v. Cass. civ. 24 settembre 2013, n.
21826, ivi 2014, 187, che subordina la legittimazione dell’amministra-
tore del condominio ad agire per l’usucapione di area adiacente al
fabbricato condominiale al rilascio di un mandato speciale da cia-
scun condomino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori F.E. ed Fo.Ed. e R. ricorrono contro i signo-
ri G.G., L.G., P.A. e contro il Condominio dello stabile di
via (omissis), per la cassazione della sentenza della corte
d’appello di Roma che ha annullato, con rimessione delle
parti in primo grado, la sentenza del tribunale di Roma
che - rigettata la domanda principale degli odierni inti-
mati, tendente a far accertare la proprietà condominiale
di talune parti del detto stabile (indicate a pag. 2 della
sentenza gravata, nella narrativa del processo, come "un
pozzo idrico e la rampa di accesso al magazzino situato
al piano seminterrato del detto plesso condominiale") -
aveva dichiarato, in accoglimento della domanda ricon-
venzionale dei signori F. e Fo., che questi ultimi avevano
acquistato detti beni per usucapione.
La Corte d’appello di Roma ha annullato la sentenza di
primo grado per aver pronunciato su una domanda di usu-
capione di beni in proprietà comune dei condomini dello
stabile senza che fosse stato integrato il litisconsorzio ne-
cessario nei confronti di tutti i condomini.
Il ricorso per cassazione si articola su tre motivi.
Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5,
i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonchè il vizio di omessa insuf-
f‌iciente e contraddittoria motivazione, in cui la sentenza
gravata sarebbe incorsa affermando la nullità della sen-
tenza di primo grado per omessa integrazione del contrad-
dittorio nei confronti di tutti i condomini in base alla mera
presunzione, non supportata da alcun concreto riscontro,
dell’esistenza di altri condomini, oltre quelli già presenti
in causa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.
1158 c.c., e degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonchè il vizio di
omessa insuff‌iciente e contraddittoria motivazione, in cui
la corte d’appello sarebbe incorsa disponendo l’integrazio-
ne del contraddittorio nei confronti di soggetti diversi da
quelli che concretamente avevano manifestato interesse
verso il bene in contestazione.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione falsa ap-
plicazione dell’art. 100 c.p.c., in cui la corte territoriale
sarebbe incorsa non rilevando il difetto di legittimazione
attiva del Condominio per avere quest’ultimo agito, in
persona del relativo amministratore, a tutela di beni non
contemplati dall’art. 1117 c.c., e non asserviti all’uso delle
singole unità immobiliari che compongono il fabbricato
condominiale. Tali beni, secondo la prospettazione dei ri-
correnti, sarebbero soggetti al regime di comunione ordi-
naria e non di proprietà condominiale, con la conseguenza
che il Condominio non avrebbe titolo per partecipare ad
un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della relativa
proprietà.
Nessuno degli intimati si è costituito in questa sede.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20
aprile 2016, per la quale i ricorrenti hanno depositato me-
moria illustrativa ex art. 378 c.p.c., e nella quale il Procu-
ratore Generale ha concluso come in epigrafe.

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