Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, 17 Ottobre 2016, N. 20952

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
2.2. - Ritiene il Collegio, aderendo a quest’ultima im-
postazione, che in materia di regolamento condominiale
convenzionale, la previsione ivi contenuta di limiti alla de-
stinazione delle proprietà esclusive, incidendo non sull’e-
stensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condo-
mino, debba essere ricondotta alla categoria delle servitù
atipiche, e non delle obligationes propter rem.
Vi solidarizza l’enfasi, propria del concetto di limite,
posta sulla menomazione della possibilità di godimento,
mentre risulta assente il presupposto dell’agere necesse
nel soddisfacimento d’un corrispondente interesse credi-
torio, che connota invece l’obbligazione anche se avente
ad oggetto un non facere. Incompatibile con lo schema
obbligatorio, inoltre, la reciprocità di tali limiti. Questa,
infatti, ove riferita alle obbligazioni comporta che ciascun
soggetto del rapporto assume ad un tempo entrambe le
posizioni, debitoria e creditoria, in virtù di una causa di
scambio, la quale, a sua volta, ha ad oggetto delle utilità
differenti. Pertanto, non vi può essere obbligazione reci-
proca quando ciascuno debba all’altro un eguale specu-
lare a quello cui questi è tenuto verso di lui. Non vi osta,
invece, il fatto che il vantaggio e lo svantaggio che ne
derivano, soddisfacendo per lo più un interesse inerente
alla sfera personale, riguardino più che i fondi coloro che
a qualunque titolo ne godano. Una tale conseguenza non è
estranea alle servitù, soprattutto a quelle negative, in cui
l’interferenza d’interessi personali (si pensi alla servitù
inaedif‌icandi o altius non tollendi) non fa venir meno la
sequela e, dunque, la realità del peso. Ricondotta alla ser-
vitù, l’opponibilità ai terzi acquirenti dei limiti alla desti-
nazione delle proprietà esclusive in ambito condominiale
va regolata secondo le norme proprie di questa, e dunque
avendo riguardo alla trascrizione del relativo peso. A tal
f‌ine non è suff‌iciente indicare nella nota di trascrizione il
regolamento medesimo, ma, ai sensi dell’art. 2659, comma
1, n. 2, e art. 2665 c.c., occorre indicarne le specif‌iche
clausole limitative (Cass. nn. 17493/14 e 7515/86). Fermo
restando - è chiaro - che anche in assenza di trascrizione
quest’ultimo può valere nei confronti del terzo acquirente,
il quale ne prenda atto in maniera specif‌ica nel medesimo
contratto d’acquisto. E salvo precisare che, in tal caso, tec-
nicamente neppure si pone una questione di opponibilità.
2.3. - Pertanto, erroneamente la Corte territoriale non
ha dato rilievo alla trascrizione sul non dirimente presup-
posto della natura contrattuale del regolamento, eviden-
temente conf‌idando nella natura obbligatoria ob rem dei
limiti di destinazione da esso imposti alle proprietà esclu-
sive dei condomini.
3. - La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con
rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione
della Corte d’appello di Palermo, che nel decidere il meri-
to si atterrà al seguente principio di diritto: "la previsione
contenuta in un regolamento condominiale convenzionale
di limiti alla destinazione delle proprietà esclusive, inci-
dendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di
ciascun condomino, deve essere ricondotta alla categoria
delle servitù atipiche, e non delle obligationes propter
rem, non conf‌igurandosi in tal caso il presupposto dell’a-
gere necesse nel soddisfacimento d’un corrispondente
interesse creditorio. Pertanto, l’opponibilità ai terzi acqui-
renti di tali limiti va regolata secondo le norme proprie
della servitù, e dunque avendo riguardo alla trascrizione
del relativo peso, indicando nella nota di trascrizione, ai
sensi dell’art. 2659, comma 1, n. 2, e art. 2665 c.c., le speci-
f‌iche clausole limitative, non essendo invece suff‌iciente il
generico rinvio al regolamento condominiale”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 17 OTTOBRE 2016, N. 20952
PRES. AMENDOLA – EST. RUBINO – RIC. X C. FALLIMENTO Y S.R.L.
Esecuzione forzata y Pignoramento y Effetti y
Estinzione del credito pignorato y Art. 2917 c.c. y
Inopponibilità al creditore pignorante delle cause
di estinzione del credito successive al pignoramen-
to y Pignoramento dei canoni di locazione y Recesso
del conduttore y Conseguenze.
. La disposizione normativa contenuta nell’art. 2917
c.c., che rende inopponibile al creditore pignorante
le cause di estinzione del credito verif‌icatesi succes-
sivamente al pignoramento, non può avere eff‌icacia
limitativa della libertà negoziale non del soggetto de-
bitore ma del terzo pignorato nei rapporti di durata,
e - quindi - non può impedire l’eff‌icacia del recesso del
conduttore da un rapporto continuato quale è quello
di locazione che venga esercitato secondo le regole ti-
piche di quel rapporto, anche quando i frutti civili pe-
riodicamente derivanti da quel rapporto (i canoni di
locazione) siano stati oggetto di pignoramento. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 2917) (1)
(1) Non constano precedenti editi in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la presente relazione:
"A.L. propone ricorso per cassazione articolato in tre
motivi nei confronti del Fallimento del (omissis) s.r.l., per
la cassazione della sentenza n. 2695/ 2014 depositata dalla
Corte d’appello di Venezia in data 30 dicembre 2014, con la
quale la corte territoriale rigettava la domanda di accer-
tamento dell’obbligo del terzo proposta dal fallimento nei
confronti di (omissis) S.r.l. limitatamente ai canoni dovuti
f‌ino ad aprile 2010, mentre confermava l’accoglimento della
domanda di accertamento dell’obbligo del terzo proposta
nei suoi confronti, quanto al suo obbligo di corrispondere
al padre A.M. i canoni di locazione per un immobile adibito
ad abitazione dal 15 novembre 2005 al 13 novembre 2013.
Resiste con controricorso il Fallimento.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quan-
to appare destinato ad essere dichiarato manifestamente
infondato.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 1277 c.c.
in quanto la corte d’appello non ha negato la facoltà del
debitore, attuale ricorrente, di estinguere il suo debito

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