Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 3 Novembre 2016, N. 22311

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giur LEGITTIMITÀ
1/2017 Arch. loc. cond. e imm.
sti dalla legge (cfr., ex plurimis, sez. V, sentenza n. 27197
del 16 dicembre 2011, Rv. 620709).
Nella specie, la Corte d’appello di Bologna ha espres-
samente sottolineato come il complesso degli elementi di
prova acquisiti nel corso del giudizio avesse evidenziato
il ricorso dei presupposti per il riconoscimento di una
manifesta tolleranza del locatore rispetto ai molteplici ri-
tardi in cui la società conduttrice era già ripetutamente
incorsa nel corso del rapporto nel pagamento dei canoni
di locazione: tolleranza di fatto ritenuta, dai giudici d’ap-
pello, idonea a giustif‌icare la rinuncia del locatore ad av-
valersi della clausola risolutiva espressa originariamente
convenuta tra le parti, al punto da ingenerare l’obiettivo
corrispondente convincimento della società debitrice, con
la conseguente necessità di procedere alla valutazione nel
merito dell’importanza dell’inadempimento della società
debitrice (ai sensi dell’art. 1455 c.c.): importanza nella
specie recisamente esclusa dalla corte territoriale, sulla
base delle argomentazioni di merito diffusamente esposte
nella motivazione della sentenza impugnata.
Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha
elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giu-
ridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale
dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu-
ridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle cen-
sure in questa sede illustrate dalla ricorrente; censure,
peraltro, inammissibilmente inclini a dissentire rispetto
all’interpretazione nel merito del rapporto intercorso tra
le parti e non già all’eventuale erronea ricognizione del si-
gnif‌icato delle norme di legge - e dunque delle fattispecie
astratte - asseritamente violate.
17. Le argomentazioni che precedono impongono la
pronuncia del rigetto del ricorso principale e la dichiara-
zione d’inammissibilità del ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza delle parti giustif‌ica l’inte-
grale compensazione tra le stesse delle spese del presente
giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 3 NOVEMBRE 2016, N. 22311
PRES. BIANCHINI – EST. FALABELLA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC.
CONDOMINIO X (AVV. PORFIDIA) C. B.F. (AVV. CAROZZA)
Assemblea dei condomini y Convocazione y Avvi-
so y Raccomandata y Avviso di giacenza y Decorrenza
termine libero di cinque giorni prescritto dall’art.
66, comma 3, att. c.c. y Sussiste.
. In applicazione della presunzione di conoscenza di
cui all’art. 1335 c.c., la raccomandata, nel caso di mo-
mentanea assenza del destinatario (e di altra persona
abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera
di conoscibilità del destinatario nel momento in cui
viene rilasciato l’avviso di giacenza del plico presso
l’uff‌icio postale. Conseguentemente, in tema di avviso
di convocazione dell’assemblea condominiale, è da tale
momento che deve farsi decorrere il termine libero di
cinque giorni prescritto dall’art. 66, comma 3, att. c.c.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1335; att. c.c., art. 66) (1)
(1) Nel senso che, a fronte di un avviso di convocazione assemble-
are che, spedito a mezzo raccomandata, non sia stato consegnato al
destinatario, sussiste l’onere del condominio di provare non solo la
spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che
consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e
la conoscibilità del suo contenuto) sia stato immesso nella cassetta
postale del destinatario, cfr. Cass. civ. 23 giugno 2015, n. 13015, in
questa Rivista 2015, 641.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 13 maggio 2004
B.F. impugnava la delibera assunta dall’assemblea del
Condominio X, sito in (omissis), della quale era venuta
a conoscenza solo attraverso una missiva speditale il 20
aprile 2004 dall’amministratore, chiedendo che ne venisse
dichiarata la nullità perchè adottata senza darne avviso
preventivo a tutti i condomini.
Si costituiva il Condominio ed opponeva che l’ammi-
nistratore aveva regolarmente e tempestivamente dato
comunicazione con raccomandate postali della data
dell’assemblea a tutti i condomini, compresa l’attrice B.
Chiedeva perciò il rigetto della domanda e la condanna
dell’attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di-
staccata di Caserta, ritenuto che non era prevista alcuna
forma particolare per la comunicazione delle convocazioni
dell’assemblea e che il Condominio convenuto aveva pro-
vato di avervi provveduto con la produzione dell’elenco
delle raccomandate corredato da timbro postale e della
attestazione dell’Amministrazione P.T. (dalla quale emer-
geva che la raccomandata era stata consegnata in data
18 aprile 2003 a “Carozza Domenico, delegato della sig.ra
B.F.”), rigettava la domanda attrice e quella riconvenzio-
nale.
Avverso tale pronuncia proponeva appello B.F..
Si costituiva il Condominio X, eccependo l’inammissi-
bilità del gravame e la sua infondatezza.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 31 agosto
2011, in riforma della impugnata sentenza, annullava la
delibera assembleare del 23 aprile 2003, sulla base, delle
seguenti considerazioni: a) il termine libero di cinque
giorni prescritto dall’art. 66, comma 3, disp. att. c.c. deve
farsi decorrere dalla ricezione da parte del condomino
della convocazione (e non dalla spedizione della stes-
sa), avendosi riguardo, nel caso di duplice convocazione
dell’assemblea effettuata con un unico avviso, alla data
di prima convocazione; b) poiché la consegna della rac-
comandata al delegato della B. risultava avvenuta il 18
aprile 2003, il termine suddetto non poteva considerarsi
rispettato con riferimento all’adunanza del 22 aprile 2003,
con la conseguenza che la delibera assunta senza la sua
partecipazione doveva reputarsi invalida.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il
Condominio X, sulla base di un unico motivo, illustrato da
memoria. B.F. ha resistito con controricorso.

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