Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 27 Maggio 2016, N. 11034

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giur LEGITTIMITÀ
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
sembleari varrebbe, allora, ad avviso della Corte di Milano,
come prova della “legale cognizione” delle stesse da parte
del debitore intimato, in quanto poste a sua disposizione
nel fascicolo depositato dal creditore intimante. L’interpre-
tazione che la Corte di Milano offre dell’onere di comuni-
cazione della deliberazione agli assenti ex art. 1137 c.c.,
gravante sul condominio, non è condivisibile. Tale onere si
traduce indispensabilmente, piuttosto, nell’adempimento
del canone presuntivo di cui all’art. 1135 c.c., sicché impo-
ne la trasmissione del verbale all’indirizzo del condomino
assente destinatario; né è surrogabile nel senso di ampliare
l’autoresponsabilità del condomino ricevente f‌ino al punto
di obbligarlo ad acquisire immediate informazioni sul testo
di una deliberazione prodotta dal condominio in sede mo-
nitoria, la quale potrà, semmai, essere conosciuta dal me-
desimo condomino al f‌ine di proporre opposizione, e che, a
norma dell’art. 638, comma 3, c.p.c., rimarrà soltanto depo-
sitata e non potrà essere ritirata f‌ino a quando non sia sca-
duto il termine stabilito nell’ingiunzione a norma dell’art.
641 c.p.c. Rimane assorbito l’esame del secondo motivo.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata
deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Milano, che riesaminerà la causa alla luce dei
rilievi e dei principi qui affermati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 27 MAGGIO 2016, N. 11034
PRES. MAZZACANE – EST. FALABELLA – P.M. FUZIO (CONF.) – RIC. C.G. ED
ALTRA (AVV. CASTALDI) C. A.P. ED ALTRI (AVV. PICCOLO)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazioni y Deliberazioni nulle o inesistenti y Delibe-
ra di assegnazione di posti auto a singoli condomi-
ni nello spazio comune y Legittimità y Esclusione y
Condizioni y Fondamento.
. In tema di condominio, costituisce innovazione vieta-
ta ai sensi dell’art. 1120, comma 2, c.c., l’assegnazio-
ne, in via esclusiva e per un tempo indef‌inito, di posti
auto all’interno di un’area condominale, in quanto de-
termina una limitazione dell’uso e del godimento che
gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene
comune, con conseguente nullità della relativa delibe-
ra. (c.c., art. 1102; c.c., art. 1117; c.c., art. 1120; c.c., art.
1137) (1)
(1) Con riferimento alla particolare fattispecie dell’assegnazione
nominativa a favore di singoli condòmini di posti f‌issi nel cortile
comune per il parcheggio della seconda autovettura, v. Cass. civ. 22
gennaio 2004, n.1004, in questa Rivista 2004, 444.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 29 maggio 1992
M.M.C. deduceva di essere proprietaria di un appartamen-
to sito in (omissis), acquistato in comunione con il marito
M.U., poi deceduto, e che con delibera del 26 settembre
1980 l’assemblea condominiale aveva concesso l’utilizza-
zione di alcune piazzole per il parcheggio dei veicoli a dei
condomini, tra cui la medesima attrice e suo marito.
Poichè nel verbale di assemblea del 29 aprile 1992 l’am-
ministratore del condominio era stato invitato ad accertare
eventuali abusi, sul presupposto che la predetta delibera
fosse illegittima, M.M.C. conveniva in giudizio il Condomi-
nio perchè si dichiarasse la nullità del verbale di assemblea
del 1992 e perchè si accertasse la legittimità dell’uso del
posto macchina, come deliberato dall’assemblea nel 1980.
Il Condominio si costituiva in giudizio deducendo che
il verbale di assemblea approvato da ultimo non avesse al-
cun valore e concordava con l’attrice circa la validità della
suddetta delibera relativa ai posti auto.
In seguito, con citazione notif‌icata il 25 novembre 1995
A.A. e C.G. convenivano in giudizio il Condominio di via
(omissis), oltre che D.S.C., M.M.C., A.E. e M.M.T.A. chie-
dendo - per quanto ancora rileva in questa sede - di di-
chiararsi a loro inopponibile, oltre che nulla, la delibera
assembleare del 26 settembre 1980, nonchè illegittimo l’u-
so esclusivo del parcheggio di spazi condominiali da parte
dei convenuti, ove non coincidenti con quelli attribuiti
negli atti di compravendita.
A seguito della riassunzione della seconda causa avan-
ti al Tribunale di Roma, posto che la medesima era stata
proposta avanti al Pretore, dichiaratosi incompetente, i
due giudizi venivano riuniti ed era disposta l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di A.P. e P., proprietarie
dell’appartamento occupato dalla madre D.S.C..
Il Tribunale di Roma accertava che le aree a cortile e
il giardino risultavano di proprietà condominiale e di uso
comune: per conseguenza - affermava - le medesime non
potevano essere destinate al godimento anche di un solo
condomino. Rilevava inoltre che l’assemblea del 29 giugno
1980, con cui era stato concesso a quattro condomini il
diritto di parcheggio esclusivo della loro autovettura, con
esclusione del concorrente diritto degli altri, non era stata
adottata all’unanimità. Concludeva nel senso che la deli-
bera stessa dovesse considerarsi affetta la nullità: invali-
dità, questa, che escludeva la decadenza per il decorso del
termine previsto dall’art. 1137.
La sentenza era impugnata, con separati atti, da A.E.
da un lato e da al.pa. e P., M.M.C. e M.M.T.A..
La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 3
novembre 2010 in parziale riforma della pronuncia gravata,
rigettava la domanda proposta da A.A. e C.G.. La corte di-
strettuale dopo aver escluso, con riferimento alla posizione
di A.E., che esistesse un atto scritto che individuasse spe-
cif‌icatamente l’area su cui alla stessa era stato attribuito
un diritto reale limitato, riconosceva che l’assegnazione di
uno spazio a parcheggio nell’area comune del condominio
potesse essere deliberata a semplice maggioranza ex art.
1136 c.c., sempre che non si facesse luogo all’applicazione
di criteri sperequativi. Affermato, quindi, che l’assegnazio-
ne del posto auto in favore della An. trovava ragione dell’e-
sigenza di compensare la perdita - da lei sofferta a seguito
della scissione del condominio originario - di un’area di cui
era proprietaria esclusiva, riteneva che la delibera adotta-

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