Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 2 Agosto 2016, N. 16081

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giur LEGITTIMITÀ
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
Non potrebbe dunque più sostenersi, come fatto dalla
Corte d’appello di Roma, che, poichè l’opponente a decreto
ingiuntivo ha la posizione processuale di convenuto e così
di legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata con il
ricorso monitorio, e tale posizione non muta nel succes-
sivi gradi del giudizio, indipendentemente dall’iniziativa
dei mezzi di gravame adoperati, l’amministratore di un
condominio che proceda a siffatta opposizione, nonchè
alla successiva impugnazione della decisione che l’abbia
decisa, non ha, per ciò solo, necessità dell’autorizzazio-
ne dell’assemblea condominiale, a termini del secondo
comma dell’art 1131 c.c. (così ancora Cass. sez. II, sen-
tenza n. 12622 del 24 maggio 2010). È corretto, piuttosto,
e in ciò sta l’infondatezza del secondo motivo di ricorso,
sostenere che l’amministratore di condominio può propor-
re opposizione a decreto ingiuntivo, e altresì impugnare
la relativa decisione del giudice di primo grado, senza
necessità di autorizzazione o ratif‌ica dell’assemblea, nella
controversia avente ad oggetto il pagamento preteso nei
confronti del condominio dal terzo creditore in adempi-
mento di obbligazione assunta dal medesimo amministra-
tore nell’esercizio delle sue attribuzioni in rappresentanza
dei partecipanti, ovvero dando esecuzione a deliberazione
dell’assemblea o erogando le spese occorrenti per la ma-
nutenzione delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi
condominiali, e quindi nei limiti di cui all’art. 1130 c.c.
Il secondo motivo è pertanto infondato.
IV. Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso,
in quanto esso non coglie la ratio decidendi posta a base
della sentenza della Corte d’appello di Roma. Il giudice
d’appello ha motivato alla stregua dell’art. 2237 c.c., il
quale, nel consentire al cliente di recedere dal contrat-
to di prestazione di opera intellettuale, pone a carico del
cliente stesso il compenso per l’opera svolta e l’obbligo di
rimborsare il prestatore delle spese sostenute, senza, pe-
raltro, prevedere nessuna indennità per il mancato gua-
dagno. Sulla base delle prove testimoniali assunte e della
citata lettera del 10 novembre 1999, la Corte di merito ha
così individuato le opere svolte dal geometra Salvati, ulte-
riori a quelle già compensate, ed ha aggiunto che alcun’al-
tra prestazione risultasse adempiuta da novembre 1999 al
momento del recesso. Con questo iter argomentativo il ri-
corrente non si è confrontato nel primo motivo di ricorso,
essendosi limitato a ricordare quale fosse l’oggetto degli
incarichi inizialmente conferiti al professionista.
V. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del presente
giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 2 AGOSTO 2016, N. 16081
PRES. BIANCHINI – EST. SCARPA – P.M. SALVATO (CONF.) – RIC. GIUFFRIDA
(AVV. REZZONICO) C. CONDOMINIO VIA DEI TIGLI, 28 IN ARESE (AVV.TI LEMME E
CARINELLI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione da parte del condomino assente y Termine
y Decorrenza y Comunicazione del verbale y Compiu-
ta ed adeguata conoscenza del contenuto da parte
del condomino assente y Apprezzamento riservato
al giudice del merito.
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Impu-
gnazione da parte del condomino assente y Termine
y Decorrenza y Comunicazione del verbale y Compiu-
ta ed adeguata conoscenza del contenuto da parte
del condomino assente y Apprezzamento riservato
al giudice del merito.
. La comunicazione ai condòmini assenti della delibe-
razione dell’assemblea condominiale, al f‌ine del decor-
so del termine decadenziale di impugnazione davanti
all’autorità giudiziaria ex articolo 1137 , comma 3, c.c.
(nella formulazione qui applicabile ratione tempo-
ris, antecedente alle modif‌iche introdotte dalla L. n.
220 del 2012 a seguito delle quali il vigente comma 2
dell’art. 1137 c.c. parla ora di “termine perentorio”),
deve ritenersi avvenuta quando il condòmino assente
abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del
verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il
contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela
delle sue ragioni. Spetta all’apprezzamento di fatto del
giudice del merito, insindacabile nel controllo di legit-
timità se congruamente motivato, la valutazione della
completezza di tale conoscenza. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1137) (1)
. Ai f‌ini dell’individuazione del momento di decor-
renza del termine per l’impugnazione delle delibere
condominiali, in capo al condòmino assente non può
essere posto un dovere di attivarsi per conoscere le
decisioni adottate dall’assemblea, ove difetti la prova
dell’avvenuto recapito al suo indirizzo del verbale che
le contenga, giacché soltanto in forza di detto recapi-
to sorge la presunzione, “iuris tantum”, di conoscenza
posta dall’articolo 1335 c.c., e non già in conseguenza
del mancato esercizio, da parte dello stesso destinata-
rio del verbale assembleare, della diligenza nel seguire
l’andamento della gestione comune e nel documentar-
si su di essa. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1137; c.c., art.
1335; c.c., art. 2697) (2)
(1) Con la presente pronuncia viene ribadito un non recente orien-
tamento risalente a Cass. civ. 5 maggio 1975, n. 1716, in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna.
(2) Nello stesso senso, cfr. Cass. civ. 28 dicembre 2011, n. 29386, in
questa Rivista 2012, 272.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Elio Giuffrida, con atto di citazione notif‌icato il 6 apri-
le 2007, convenne davanti al Tribunale di Milano, sezione
distaccata di Rho, il Condominio di via dei Tigli, n. 28,
Arese, esponendo: di essere proprietario di una villetta
sita all’interno del complesso residenziale in via dei Ti-
gli, 28, di Arese, costituito da dieci villette e una striscia
di terreno comune; che alcuni condomini, dopo circa
venti anni, avevano deciso di costituire un condominio,
nominare un amministratore e approvare opere di manu-

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