Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 3 Agosto 2016, N. 16260

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giur LEGITTIMITÀ
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
preventivo acquisto dei beni in favore del Vescovi rispetto
all’instaurazione del regime di comunione coniugale con
la Tiboni, così spogliandosi della potestas iudicandi sul re-
lativo merito, e procedendo poi comunque a fare un cenno
all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di
interesse, il motivo di impugnazione della sentenza che
contesti solo la motivazione relativa a tale sovrabbondante
esame del merito dell’eccezione (Cass. sez. un., sentenza
n. 24469 del 30 ottobre 2013). D’altro canto, se il ricor-
rente intendeva riproporre in sede di legittimità il prof‌ilo
dell’ammissibilità di tale eccezione, formulata davanti al
giudice di merito, e della quale questi ha affermato la tar-
dività, aveva l’onere non solo di procedere all’esposizione
del fatto processuale e degli elementi idonei a consentire
la verif‌ica della tempestiva proposizione dell’eccezione, in
aderenza al principio di autosuff‌icienza, ma anche di for-
mulare specif‌ico motivo di ricorso per vizio processuale ex
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
III. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 2733 c.c. Si fa riferimento alla domanda
di rimborso delle spese sostenute per gli immobili ed alla
declaratoria di tardività, operata dalla Corte di Trento,
dell’allegazione dell’utilizzo di denaro proprio del Vescovi.
Si richiama, in senso opposto, la testimonianza di Rossella
Vescovi, “che ha confermato la provenienza del denaro uti-
lizzato che fu oggetto di donazione”, nonché la dichiarazio-
ne resa da Milena Tiboni in sede di interrogatorio formale,
secondo cui “per quanto riguarda il materiale, fu pagato
da lui...”, dichiarazione integrante confessione giudiziale.
III.1. Tale motivo è inammissibile.
La censura è introdotta come violazione dell’art. 2733 c.c.
Ora, il vizio di violazione o falsa applicazione di nor-
me di diritto deducibile come motivo di ricorso per cas-
sazione osservando il principio dell’indicazione analitica
dei motivi di doglianza - si risolve in un giudizio sul fat-
to contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso
concreto e la relativa denunzia deve avvenire mediante la
specif‌ica indicazione dei punti della sentenza impugnata
che si assumono essere in contrasto con le norme regola-
trici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente.
Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricor-
so per cassazione con il quale si censuri come violazione
di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un
errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito
nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante,
sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Cass. sez. III,
sentenza n. 10385 del 18 maggio 2005). Nella specie, la
Corte di Trento ha affermato che l’appellante Vescovi non
avesse censurato la motivazione adottata dal Tribunale,
secondo cui solo con le memorie istruttorie, e perciò tar-
divamente, egli aveva dedotto che per le spese di costru-
zione e manutenzione dei beni comuni avesse utilizzato
denaro personale. Con questa ratio decidendi, ancora una
volta legata alla disciplina delle scansioni assertive di cui
agli artt. 180, 183 e 184 c.c., il ricorrente non si confronta.
Questi invoca, sempre nell’ottica della denunziata viola-
zione dell’art. 2733 c.c. (e non, quindi, come omessa od in-
suff‌iciente motivazione), le dichiarazioni della teste Ros-
sella Vescovi, senza trascrivere le stesse, come comunque
necessario al f‌ine di consentire al giudice di legittimità
il controllo della decisività delle risultanze non valutate,
in modo da non chiedere allo stesso indagini integrative.
Neppure riveste evidente decisività la frase riportata in
ricorso come tratta dall’interrogatorio formale reso dalla
Tiboni, frase secondo cui “il materiale fu pagato da lui”,
non valendo la prova del pagamento da parte di uno sol-
tanto dei due coniugi come automatica prova dell’impiego
di denaro proprio di tale coniuge.
IV. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono
la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 3 AGOSTO 2016, N. 16260
PRES. BUCCIANTE – EST. SCARPA – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. SALVATI (AVV.
SOLA) C. CONDOMINIO VIA CRISTOFORI 14 IN ROMA (AVV. CANTELLI)
Azioni giudiziarie y Legittimazione dell’ammini-
stratore y Opposizione a decreto ingiuntivo y Costi-
tuzione senza previa autorizzazione dell’assemblea
y Ammissibilità y Limiti.
. L’amministratore di condominio può proporre oppo-
sizione a decreto ingiuntivo, e altresì impugnare la
relativa decisione del giudice di primo grado, senza
necessità di autorizzazione o ratif‌ica dell’assemblea,
nella controversia avente ad oggetto il pagamento pre-
teso nei confronti del condominio dal terzo creditore
in adempimento di obbligazione assunta dal medesimo
amministratore nell’esercizio delle sue attribuzioni in
rappresentanza dei partecipanti, ovvero dando esecu-
zione a deliberazione dell’assemblea o erogando le spe-
se occorrenti per la manutenzione delle parti comuni
o per l’esercizio dei servizi condominiali, e quindi nei
limiti di cui all’art. 1130 c.c. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1130) (1)
(1) Per ricostruire la portata dell’art. 1131 c.c. utile il riferimento
a Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18331, in questa Rivista 2010,
585. Nel senso che la necessità dell’autorizzazione o della ratif‌ica as-
sembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va rife-
rita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’ammini-
stratore, v. la citata Cass. civ. 23 gennaio 2014, n. 1451, ivi 2014, 344.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, su istanza del geometra Dome-
nico Sozzi (di seguito, Domenico Salvati, a seguito di
modif‌ica del cognome conseguente a decreto del Prefetto
di Roma dell’11 ottobre 2002), emise ingiunzione di paga-
mento n. 7223/2001 del 19 maggio 2001 nei confronti del
Condominio di via Cristofori, n. 14, Roma, per la somma di
€ 9.883,61. Il geometra reclamava il compenso dovutogli
per l’incarico di redigere il capitolato speciale di appalto,
il computo metrico e il piano di sicurezza per l’esecuzione

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