Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 11 Agosto 2016, N. 17033

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giur LEGITTIMITÀ
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 AGOSTO 2016, N. 17033
PRES. MAZZACANE – EST. SCARPA – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. VESCOVI
(AVV.TI CIDDIO E PENSINI) C. TIBONI (AVV. TOSADORI)
Matrimonio y Rapporti patrimoniali y Comunione
legale y Acquisto di bene immobile per usucapione
da parte di uno solo dei coniugi durante il matri-
monio y Effetti nei confronti del coniuge non usu-
capente y Acquisto ope legis y Momento rilevante y
Individuazione y Pronuncia della decisione che ac-
coglie la domanda giudiziale y Esclusione y Compi-
mento del tempus ad usucapionem accertato nella
decisione giudiziale y Sussiste.
. Gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati
da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vi-
genza del regime patrimoniale della comunione legale,
entrano a far parte della comunione stessa, non distin-
guendo l’art. 177, primo comma, lettera a), c.c. tra gli
acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo.
Ne consegue che il momento rilevante per il verif‌icarsi
dell’acquisto ope legis del diritto di comproprietà del
bene da parte del coniuge non usucapente non è quel-
lo della pronuncia del provvedimento che accoglie la
domanda di usucapione, proprio perché avente natura
meramente dichiarativa, bensì quello del compimento
del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisio-
ne (nella specie, di 15 anni ex art. 1159 bis c.c.). (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 177; c.c., art. 179; c.c., art. 1158; c.c.
art. 1159 bis,) (1)
(1) In senso analogo, v. Cass. civ. 23 luglio 2008, n. 20296 in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Utile anche il riferimento a Cass. civ. 3
novembre 2000, n. 14347 e Cass. civ. 20 marzo 1991, n. 2983, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’11 marzo 2005 Milena Tiboni con-
venne davanti al Tribunale di Rovereto Orazio Vescovi, ex
coniuge col quale aveva contratto matrimonio il 5 febbraio
1981 e dal quale si era separata con sentenza del 18 feb-
braio 1998, chiedendo lo scioglimento dei beni rientran-
ti nella comunione legale e deducendo che in costanza
di matrimonio i coniugi avessero usucapito una serie di
immobili nel Comune catastale di Tiarno di Sopra (TN),
descritti catastalmente in domanda, e che su una delle
particelle usucapite le parti avessero costruito la casa di
abitazione. Trattandosi di beni tutti intavolati in capo al
Vescovi, ma rientranti nella comunione coniugale agli ef-
fetti dell’art. 177 c.c. e della disciplina dell’accessione, la
Tiboni domandava così la sua quota di comproprietà dei
beni e il rimborso della metà del valore della manodope-
ra e dei materiali utilizzati nella costruzione dell’edif‌icio.
Orazio Vescovi si costituiva e opponeva che per i beni de-
scritti fosse maturata in suo favore l’usucapione prima del
matrimonio, e come, in ogni caso, l’usucapione, in quanto
acquisto a titolo originario, fosse estranea alla previsione
di cui all’art. 177, lettera a, c.c. Il convenuto precisava
come la proprietà dei beni controversi fosse stata acqui-
stata da lui in forza di decreto del Pretore di Riva del Gar-
da del 1986, ricognitivo di un possesso risalente a data
anteriore al matrimonio con la Tiboni, e che la casa era
stata perciò costruita su suolo di sua esclusiva proprietà.
Con sentenza non def‌initiva del 26 marzo 2008 n.
153/2008, il Tribunale di Rovereto accertava in favore
dell’attrice Milena Tiboni la comproprietà in ragione di un
mezzo dei beni immobili in contesa, in quanto rientranti
nella comunione legale, e rimetteva le parti davanti a sé
per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza def‌initiva del 5 ottobre 2009 n. 488/2009,
il Tribunale di Rovereto, quindi, scioglieva l’accertata
comunione tra gli ex coniugi e divideva i beni secondo
il progetto divisionale elaborato dal Consulente tecnico
d’uff‌icio. Orazio Vescovi proponeva appello sia avverso la
sentenza non def‌initiva del 26 marzo 2008, n. 153/2008,
che avverso la sentenza def‌initiva del 5 ottobre 2009, n.
488/2009, e l’appello veniva rigettato dalla Corte d’appello
di Trento con sentenza n. 31/2012 del 2 febbraio 2012. La
Corte di Trento osservava che i beni in contesa dovessero
ritenersi acquistati dalla Tiboni non in forza di usucapio-
ne, ma perchè pervenuti al marito nella vigenza della co-
munione legale tra coniugi, e dunque agli effetti dell’art.
177 lettera a, c.c. I giudici del gravame aggiungevano che
solo tardivamente (ovvero, nella memoria istruttoria suc-
cessiva all’udienza dell’8 febbraio 2006) il Vescovi avesse
dedotto che i beni immobili erano stati da lui acquistati
per usucapione in epoca antecedente al matrimonio, an-
corchè la stessa usucapione fosse stata giudizialmente
accertata in epoca successiva. Già il Tribunale, peraltro,
aveva evidenziato come mancasse prova che l’usucapione
(nella specie, quindicennale) fosse maturata prima del
matrimonio (marzo 1981), il che avrebbe peraltro signi-
f‌icato accertare che l’inizio del possesso risaliva ad epoca
in cui il Vescovi aveva diciassette anni ed era seminarista
presso l’Istituto Arcivescovile di Trento. Per la Corte d’ap-
pello, appariva tuttavia dirimente la tardività dell’ecce-
zione riconvenzionale non proposta già nella comparsa di
risposta. Quanto alle doglianze formulate in via subordina-
ta dall’appellante, ed in ordine alla domanda di rimborso
della somma di € 120.000,00 spesa per la realizzazione
della casa destinata ad abitazione, per le migliorie appor-
tate e per la manutenzione di tutti gli immobili, la Corte
di Trento esplicitava come il Vescovi non avesse censurato
la statuizione del Tribunale di tardività della deduzione
secondo cui, a tali f‌ini, sarebbe stato impiegato denaro
personale e non denaro proveniente dalla comunione.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento Ora-
zio Vescovi ha proposto ricorso strutturato in tre motivi,
cui resiste con controricorso Milena Tiboni. Il ricorrente
e la controricorrente hanno presentato memorie ai sensi
dell’art. 378 c.p.c. rispettivamente in data 6 e 7 luglio 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. II primo motivo di ricorso di Orazio Vescovi deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 177 - 179 c.c. in
combinato disposto con l’art. 1158 c.c. Il ricorrente eviden-
zia l’errore in cui è caduta la Corte di merito, essendo mo-

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