Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 11 Agosto 2016, N. 17035

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giur LEGITTIMITÀ
6/2016 Arch. loc. cond. e imm.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 AGOSTO 2016, N. 17035
PRES. MIGLIUCCI – EST. GIUSTI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. DI SALVO C.
CONDOMINIO VIA VILLAFRANCA N. 40 PALERMO ED ALTRO
Contributi e spese condominiali y Costituzione
di fondo cassa y Maggioranza deliberativa y Opere
necessarie di manutenzione ordinaria e straordina-
ria y Interventi individuati e/o individuabili, benché
non ancora deliberati y Legittimità dell’istituzione
y Sussistenza y Fattispecie.
. È legittima l’istituzione - con deliberazione assunta
con il voto favorevole di tutti gli intervenuti in assem-
blea, rappresentanti oltre la metà del valore dell’edif‌i-
cio - di un fondo cassa rivolto, in una situazione di grave
degrado dell’immobile, ad assicurare la provvista per
procedere ad opere necessarie di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, laddove gli interventi da eseguire
siano individuati e/o individuabili, anche se non anco-
ra deliberati. (Fattispecie in materia di spese relative
all’impianto fognario, alla copertura dell’edif‌icio, al
lucernaio della scala ed all’adeguamento dell’impianto
elettrico descritte nell’ordine del giorno di precedente
riunione e richiamate nel verbale dell’assemblea che
aveva poi deliberato l’istituzione del fondo cassa con-
testato, rinviando però l’approvazione dei lavori ad un
momento successivo) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1105;
c.c., art. 1123) (1)
(1) Secondo Cass. civ. 28 agosto 1997, n. 8167, in questa Rivista 1997,
987, appartiene al potere discrezionale dell’assemblea e non pregiu-
dica né l’interesse dei condòmini alla corretta gestione del condomi-
nio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale
somma perché compensata dal corrispondente minor addebito, in
anticipo o a conguaglio, l’istituzione di un fondo-cassa per le spese
di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni. La ci-
tata Cass. civ. 29 gennaio 1974, n. 244, in Ius&lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna ha precisato che l’onere per la costituzione di un fondo
speciale per le spese di manutenzione straordinaria va ripartito tra
i condòmini in base ai criteri f‌issati nell’art. 1123 c.c. Se per la rea-
lizzazione di interventi non ancora specif‌icati è possibile ripartire
provvisoriamente la somma destinata alla costituzione del fondo in
base ai millesimi di proprietà, tale ripartizione provvisoria va corret-
ta non appena, compiutasi un’opera, essa risulti maggiormente utile
ad alcuni condomini rispetto agli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso in data 10 giugno 1999 Liborio Di Salvo
impugnava la delibera adottata il 5 maggio 1999 dall’assem-
blea condominiale dell’edif‌icio di via Villafranca n. 40 a Pa-
lermo in quanto la stessa sarebbe stata illegittima per ave-
re, senza la prescritta maggioranza, deciso di costituire un
fondo cassa di Lire 50.000.000, poi ridotto a Lire 40.000.000,
per innovazioni, incorrendo anche in eccesso di potere.
Si costituiva il Condominio, resistendo.
2. - Con sentenza in data 10 giugno 2004 il Tribunale di
Palermo rigettava la domanda.
3. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in can-
celleria il 23 maggio 2011, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la pronuncia di primo grado appellata dal Di Salvo.
3.1. - La Corte territoriale ha rilevato che già nel no-
vembre e dicembre 1998 l’assemblea condominiale era
stata convocata per discutere ed approvare lavori di ade-
guamento dell’impianto elettrico, di manutenzione della
copertura e del lucernaio della scala, di manutenzione
dell’impianto fognario e dell’intero edif‌icio in grave stato
di degrado, ma nessuna decisione era stata presa per di-
fetto del numero legale. Nell’assemblea del 5 maggio 1999
- ha proseguito la Corte d’appello - il fondo cassa è stato
istituito in previsione delle spese che si sarebbero dovute
affrontare per i lavori in questione, rinviando l’approvazio-
ne degli stessi ad epoca in cui vi fosse stato il nuovo am-
ministratore. E siccome le spese da affrontare avrebbero
riguardato opere di manutenzione ordinaria e straordina-
ria e non certo innovazioni, la maggioranza richiesta era
quella del secondo comma dell’art. 1136 c.c., maggioranza
nella specie rispettata, essendo stata l’istituzione del fon-
do cassa deliberata da tutti gli intervenuti che rappresen-
tavano più della metà del valore dell’edif‌icio. Secondo la
Corte di Palermo, l’istituzione del fondo cassa è avvenuta
legittimamente ed è ampiamente giustif‌icata dalla neces-
sità di effettuare lavori di manutenzione orinaria e straor-
dinaria, già più volte rimandati.
La Corte del gravame ha altresì escluso la denunciata esor-
bitanza dell’importo del fondo cassa: ciò in quanto le opere
da realizzare erano numerose e impegnative e, in assenza di
preventivi già approvati, l’assemblea doveva necessariamente
accantonare la somma presuntivamente necessaria.
La Corte d’appello ha inf‌ine ritenuto nuova, e quindi
inammissibile, la doglianza con la quale l’appellante si do-
leva che le tabelle millesimali non erano mai state da lui
approvate.
4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d’ap-
pello il Di Salvo ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 4
gennaio 2012, sulla base di tre motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Soltanto in data 18 luglio 2016 - quindi fuori termine - è
pervenuta in cancelleria una memoria illustrativa ex art.
378 c.p.c., del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo (violazione degli artt. 75 e 82
c.p.c., in connessione all’art. 1131 c.c.) il ricorrente solle-
va eccezione di inammissibilità della costituzione nel giu-
dizio di appello del Condominio convenuto per mancanza
di autorizzazione dell’assemblea, che non ha, neppure
successivamente, ratif‌icato l’operato di costituzione in
giudizio dell’amministratore.
1.1. - Il motivo è infondato.
In tema di condominio negli edif‌ici, l’amministratore
può resistere all’impugnazione della delibera assemblea-
re senza necessità di autorizzazione o ratif‌ica dell’assem-
blea, giacchè l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni
assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso
(Cass., sez. II, 23 gennaio 2014, n. 1451).
2. - Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 1135 , n. 2, c.c. Premesso che la costitu-

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