Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 11 Ottobre 2016, N. 20395

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Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 OTTOBRE 2016, N. 20395
PRES. SPIRITO – EST. SESTINI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. X C. Y
Contratto di locazione y Non abitativo y Accordo
verbale per la corresponsione di un canone doppio
da versarsi “in nero” rispetto a quello risultante
dal contratto scritto y Dazione di denaro non giusti-
f‌icata sotto il prof‌ilo economico e sociale y Ripeti-
zione da parte del conduttore y Sussistenza.
. Nel caso in cui tra le parti di un contratto di locazione
non abitativa intercorra accordo verbale per la corre-
sponsione di un canone doppio (da versarsi quindi “in
nero”) rispetto a quello risultante dal contratto scritto,
l’integrazione del canone “uff‌iciale” costituisce una
dazione in danaro non giustif‌icata dal sinallagma nego-
ziale e di cui il conduttore ha diritto alla restituzione.
(Mass. Redaz.) (l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1)
(1) Recentemente, si veda - in tema di locazione abitativa - Cass. civ.
18 aprile 2016, n. 7634, in www.altalex.com, secondo cui il canone
da corrispondere è unicamente quello contenuto nel contratto rego-
larmente registrato, mentre la parte "in nero" eccedente, in quanto
contenuta in un patto occulto, non ha alcun valore né può essere
sanata da una successiva registrazione, con la conseguenza che il
conduttore può chiedere l’integrale restituzione di quanto ha pagato
in eccedenza. Si veda anche Cass. civ., sez. un., 17 settembre 2015, n.
18213, in questa Rivista 2015, 621.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notif‌icato nel settembre 2008, X intimò sfratto
per morosità a Y, in relazione a porzioni immobiliari che
assumeva di avere ad essa locato con contratto verbale del
novembre 1996, lamentando che la conduttrice non aveva
versato il canone dal gennaio 2004.
L’intimata si oppose alla convalida e propose domanda
riconvenzionale per la restituzione di quanto aveva inde-
bitamente versato dal novembre 1996 al dicembre 2003 a
titolo di importi aggiuntivi rispetto al canone previsto da
una scrittura privata del 15 novembre 1996.
Il Tribunale di Lodi pronunciò sentenza non def‌initiva
(n. 90/10) con cui ritenne non provata la conclusione del
contratto verbale (atteso che le porzioni che si assumeva-
no oggetto di tale contratto costituivano pertinenze delle
porzioni locate con la scrittura privata ed erano – quindi
in essa comprese); disposta l’integrazione del contraddit-
torio nei confronti degli altri comproprietari del comples-
so (omissis) e (omissis) (omissis) e (omissis), (omissis)
e (omissis), il Tribunale pronunciò sentenza def‌initiva (n.
1162/10) con cui rigettò la domanda dell’X e lo condannò,
unitamente agli altri comproprietari, a restituire alla Y la
somma di oltre 29.267,00 euro.
Pronunciando sul gravame proposto avverso entrambe
le sentenze, la Corte di appello di Milano ha revocato la
condanna nei confronti di (omissis) e (omissis) (in quan-
to risultati non comproprietari dell’immobile) ed ha con-
fermato, per il resto, le pronunzie di primo grado.
Ricorrono per cassazione X e (omissis) e (omissis), af-
f‌idandosi a tre motivi; resiste la Y a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Col primo motivo (che deduce la violazione dell’art.
112 c.p.c.), i ricorrenti censurano la Corte per avere omes-
so di pronunciarsi sull’impugnazione proposta avverso
la sentenza n. 90/2010 e assumono che i motivi di impu-
gnativa riferiti a tale sentenza “non sono stati oggetto del
benchè minimo vaglio avendo la Corte di merito omesso la
necessaria e ineludibile statuizione richiesta e ciò sia nel
dispositivo che nella parte motiva”.
1.1. Il motivo è infondato.
Sebbene in modo assai sintetico, la Corte ha mostrato
di avere esaminato la sentenza, dando atto di essa nello
“svolgimento del processo” e dichiarando - in motivazione
- che “per tutto il resto”, e quindi anche in relazione alla
prima sentenza, l’appello era infondato.
Per di più, la Corte ha specif‌icamente esaminato i pro-
f‌ili evidenziati nel motivo di appello 2.2 (concernente pro-
prio la sentenza parziale e trascritto in ricorso), laddove
- a pag. 3 - ha dato atto delle deduzioni degli appellan-
ti circa il fatto che l’effettivo canone pattuito era “stato
provato, sia documentalmente sia testimonialmente, ed
anche in virtù delle dichiarazioni rese” dalla Y “in sede di
interpello”.
2. Il secondo motivo (che deduce la violazione degli
artt. 2033 e 2697 c.c. e dell’art. 79 L. n. 392/78) censura la
Corte perchè, dopo avere respinto la domanda di risolu-
zione del contratto verbale (avente ad oggetto - secondo
la prospettazione attorea - due box, due magazzini e un
cortile in terra battuta) sul rilievo che l’intero compen-
dio immobiliare era ricompreso nel contratto di locazio-
ne del 31 maggio 1983 e nella successiva scrittura del 15
novembre 1996, non aveva ritenuto comunque operante
la pattuizione circa il canone complessivo (concordato in
misura doppia rispetto a quello risultante dalla scrittura
privata); evidenziano che, secondo il consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, la pattuizione di un canone
maggiore di quello dichiarato a f‌ini f‌iscali non incorre
nella sanzione di nullità di cui all’art. 79 L. n. 392/78, do-
vendo avere effetto fra le parti il negozio dissimulato, e
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016

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