Corte Di Cassazione Civile Sez. V, 10 Febbraio 2016, N. 2616

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
fosse stato determinato anche da acque provenienti da un
tubo di scarico pluviale rotto o disconnesso, in relazione
al quale lo stesso tecnico della compagnia assicuratrice
Helvetia aveva formulato un’offerta risarcitoria, limitan-
dosi sotto altro prof‌ilo a riportare un’affermazione del CTU
che, peraltro, faceva acriticamente propria una circostan-
za contenuta nel fascicolo di parte del condominio (f. 15
della relazione, riportato al folio 31 del ricorso).
La responsabilità della compagnia Helvetia.
Osserva correttamente la società ricorrente che la Cor-
te d’appello ha erroneamente escluso dall’operatività della
garanzia assicurativa non soltanto i danni al seminterrato,
ma anche quelli al piano terra (la cui risarcibilità era stata
negata in prime cure non per inoperatività della garanzia
stessa la cui validità, sia pur parziale, era stata viceversa
riconosciuta -, ma per carenza di elementi probatori pur in
assenza di appello incidentale da parte della compagnia),
ed ha, altrettanto erroneamente, omesso del tutto di valu-
tare la doglianza relativa al comportamento concludente
dell’Helvetia, volto al sostanziale riconoscimento dell’ope-
ratività in parte qua di tale garanzia, corrispondendo un
indennizzo, sia pur “per spirito conciliativo”. Anche tale
prof‌ilo della controversia dovrà pertanto costituire oggetto
di riesame da parte del giudice del rinvio.
Il quarto motivo, con il quale si denuncia il malgoverno
delle spese di lite, resta assorbito nell’accoglimento delle
censure che precedono.
Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato
alla Corte di appello di che, in diversa composizione, si
atterrà ai principi di diritto sopra esposti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 10 FEBBRAIO 2016, N. 2616
PRES. PICCININI – EST. PERRINO – P.M. DE AUGUSTINIS (DIFF.) – RIC. AGENZIA
DELLE ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. RUSSO (AVV. ORLANDO)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Agevolazioni prima casa y Trasferimen-
to della residenza entro il termine di diciotto mesi
y Necessità y Inosservanza y Decadenza y Impedi-
menti sopravvenuti non imputabili all’acquirente y
Irrilevanza y Fattispecie in tema di fallimento della
società costruttrice dell’immobile.
. In tema di benef‌ici f‌iscali cosiddetti "prima casa", qua-
lora il riconoscimento dell’agevolazione all’acquirente
sia subordinato alla condizione che egli stabilisca la
propria residenza nel territorio del Comune dove si tro-
va l’immobile nei diciotto mesi successivi all’acquisto,
il trasferimento costituisce un onere conformativo del
potere dell’acquirente, il cui esercizio deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il termine normativamente
previsto, sicché, ai f‌ini del relativo decorso, nessuna
rilevanza può essere attribuita ad impedimenti soprav-
venuti, anche se non imputabili alla parte interessata.
(Fattispecie relativa al sopravvenuto fallimento della
società costruttrice dell’immobile). (d.p.r. 26 aprile
1986, n. 131; l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33; c.c.,
art. 2964; c.c., art. 2966) (1)
(1) Sulla non ravvisabilità dell’evento inevitabile ed imprevedibile
tanto nel caso di mancata ultimazione dell’appartamento in costru-
zione quanto in quello di protrazione di lavori di straordinaria ma-
nutenzione di immobile già edif‌icato, v. - rispettivamente - Cass. civ.
26 marzo 2014, n. 7067 e Cass. civ. 12 marzo 2015, n. 5015, entrambe
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Analogamente, ha ritenu-
to non integrare evento imprevedibile ed inevitabile il ritardo della
P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle
opere di ristrutturazione e dell’abitabilità Cass. civ. 10 marzo 2015,
n. 4800, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pellegrino Russo ha impugnato l’avviso di liquidazione
col quale l’Agenzia delle entrate ha revocato le agevola-
zioni f‌iscali per l’acquisto della prima casa, accordategli
all’atto della tassazione della compravendita del 13 no-
vembre 2003, a causa dell’omesso trasferimento della pro-
pria residenza, nel termine perentorio di diciotto mesi sta-
bilito dal legislatore, della propria residenza nel Comune
dove si trova l’immobile acquistato.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il
ricorso e quella regionale ha respinto l’appello dell’uff‌i-
cio, facendo leva sulla forza maggiore ostativa all’adem-
pimento dell’obbligo di trasferimento, determinata dal
sopravvenuto fallimento, risalente al 2004, della società
costruttrice dell’immobile, che ha ostacolato il corso delle
procedure amministrative funzionali al cambiamento
della residenza.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per
ottenerne la cassazione, che aff‌ida a due motivi, illustrati
con memoria, cui il contribuente replica con controricor-
so.
Il giudizio proviene da adunanza camerale, in esito alla
quale è stato rinviato per la trattazione in udienza pub-
blica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. - Con i due motivi di ricorso, entrambi proposti ex
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., da esaminare congiunta-
mente, perché connessi, l’Agenzia lamenta la violazione o
falsa applicazione dell’art. 1, nota II-bis, della tariffa, par-
te prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come
modif‌icato dall’art. 33, comma 12, della L. 23 dicembre
2000, n. 388, là dove il giudice d’appello ha riconosciuto
rilevanza all’inimputabilità al contribuente del mancato
trasferimento della residenza nel termine previsto dalla
legge (primo motivo), nonché là dove ha trascurato che
soltanto l’impossibilità non imputabile di reperire moda-
lità alternative di f‌issazione della residenza nel Comune
di ubicazione dell’immobile oggetto della compravendita
può giustif‌icare l’inosservanza dell’obbligo di trasferimen-
to (secondo motivo).
2. - Il testo normativo all’uopo applicabile è icastico.
L’art. 1, nota II-bis della Tariffa, parte prima, allegata
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo applicabile all’e-
poca dei fatti, dispone che, «ai f‌ini dell’applicazione dell’a-

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