Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 9 Giugno 2016, N. 11816

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
2. La sentenza è stata appellata dalla Centro energia
rinnovabile s.r.l. e la Corte d’appello di Roma, con senten-
za del 21 maggio 2014, ha rigettato l’appello, condannando
la società appellante al pagamento delle ulteriori spese
del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre la Centro ener-
gia rinnovabile s.r.l. con atto aff‌idato ad un motivo.
Resiste la A. Immobiliare s.n.c. con controricorso.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere tratta-
to in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,
376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere
rigettato.
5. Occorre innanzitutto osservare che è priva di fonda-
mento l’eccezione preliminare, contenuta nel controricor-
so, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile in quanto
notif‌icato ad uno solo dei due difensori della società e
non ad entrambi. Il ricorso risulta notif‌icato all’avv. F.R.
nel domicilio eletto, ed è evidente che ciò è suff‌iciente
ai f‌ini della valida instaurazione del contraddittorio, non
essendo necessaria la notif‌ica del ricorso anche all’altro
difensore avv. D.G..
6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e falsa
applicazione dell’art. 1453 c.c. e degli artt. 543 e 546 c.p.c.,
rilevando che la Corte d’appello avrebbe errato nel pro-
nunciare la risoluzione del contratto, perché nel momento
in cui la morosità è stata fatta valere, la società condut-
trice non poteva essere più ritenuta responsabile dell’ina-
dempimento, atteso il vincolo di destinazione determinato
dall’atto di pignoramento presso terzi ad essa notif‌icato.
6.1. Il motivo non è fondato.
La Corte d’appello, con accertamento di merito non sin-
dacabile in questa sede e neppure realmente contestato,
ha rilevato che l’atto di pignoramento era stato notif‌icato
alla società oggi ricorrente in data 3 luglio 2012, mentre
le somme dovute dalla medesima si riferivano tutte ad un
periodo antecedente il pignoramento, poiché la società A.
aveva chiesto in giudizio il pagamento dei canoni scaduti
f‌ino al giugno 2012. Da tanto conseguiva che, nel momento
in cui era sorto il vincolo di indisponibilità delle somme
dovute a titolo di canone, «era già maturata una conside-
revole morosità e, dunque, sussisteva già l’inadempimento
della conduttrice, legittimante la risoluzione contrattua-
le».
A fronte di siffatta motivazione, le argomentazioni
della società ricorrente si risolvono nella ripetizione di
argomenti che sono stati affrontati e superati dalla sen-
tenza impugnata; d’altra parte, è palese che il vincolo di
indisponibilità che insorge in base all’art. 546 c.p.c. è un
qualcosa che rimane estraneo alla vicenda odierna, nella
quale la società locatrice ha fatto valere una morosità che
già prima della notif‌ica del pignoramento era così grave
da giustif‌icare la risoluzione del contratto per morosità.
Né la società ricorrente pare avere in alcun modo offerto
il pagamento in data antecedente o anche successiva al
pignoramento stesso.
7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in
camera di consiglio per essere rigettato».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Entrambe le parti hanno depositato memorie a tale
relazione, insistendo per l’accoglimento delle rispettive
conclusioni. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta
nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere
i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesi-
ma e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguen-
ti precisazioni.
La notif‌icazione al conduttore di un atto di pigno-
ramento presso terzi, mentre produce gli effetti di cui
all’art. 546 c.p.c., certamente non lo libera dall’obbligo di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni versando
il canone dovuto o, almeno, mettendo le relative somme a
disposizione del creditore pignorante.
Mentre non risulta in alcun modo che l’odierna ricor-
rente si sia attenuta a tale doveroso comportamento, il
ricorso si presenta anche lacunoso, non specif‌icando nep-
pure di quale entità fosse il credito in discussione.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liqui-
date ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13,
comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulte-
riore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello
dovuto per il ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 9 GIUGNO 2016, N. 11816
PRES. VIVALDI – EST. DE STEFANO – P.M. SOLDI (DIFF.) – RIC. CONDOMINIO X
(AVV.TI FURITANO, BERLIRI E PIPERNO) C. T.E. ED ALTRI (AVV. BERTI)
Responsabilità civile y Padroni, committenti e
imprenditori y Responsabilità del datore di lavo-
ro y Presupposti y Responsabilità del condominio
per fatto doloso del portiere y Conf‌igurabilità y
Esclusione y Fattispecie di lesioni riportate da con-
dòmino a seguito di pugno sferratogli dal portiere
entrato nell’appartamento per verif‌icare il funzio-
namento delle tubature.
. La responsabilità del preponente ai sensi dell’art.
2049 c.c. sorge per il solo fatto che il comportamento
illecito del preposto sia stato agevolato o reso possi-
bile dalle incombenze a lui demandate dal preponen-
te, purché però il primo non abbia agito per f‌inalità o
scopi esclusivamente personali e del tutto avulsi dalle
incombenze o da quelle che è legittimo attendersi da
lui e, così, al di fuori dell’ambito dell’incarico aff‌idato-
gli, venendo meno in tal caso il nesso di occasionalità
necessaria tra le prime ed il fatto illecito del preposto
ed il danno. Va pertanto esclusa la responsabilità del
Condominio per il fatto doloso del portiere - o di altro
dipendente o assimilato - nel corso dello svolgimento
delle relative mansioni, quando la relativa condotta sia
del tutto estranea alle mansioni aff‌idategli e l’espleta-

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