Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 13 Giugno 2016, N. 12122

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giur LEGITTIMITÀ
5/2016 Arch. loc. cond. e imm.
ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva la possibilità per
il giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di
uff‌icio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua neces-
saria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo
comma, c.p.c. - di convertirla ed esaminarla come ecce-
zione di nullità legittimamente formulata dall’appellante,
giusto il secondo comma del citato art. 345.
Né i termini della questione mutano rispetto all’art.
437 c.p.c., richiamato per le controversie in materia di
locazione dall’art. 447 bis c.p.c., atteso che il divieto di
nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma
dell’art. 437 c.p.c. concerne soltanto le eccezioni non rile-
vabili d’uff‌icio (Cass. n. 13076 del 2004).
2.2. Nella specie, si verte proprio in una ipotesi di nul-
lità del negozio. Secondo la giurisprudenza consolidata
della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 10286 del
2001, da ultimo n. 2961 del 2013), in tema di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni
pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del
corrispettivo ai sensi dell’art. 32 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi
nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, in quan-
to diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato
rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il
conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non
soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al
proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.
Come chiaramente esplicitato nella decisione del
2001, cit., tale nullità opera anche per le pattuizioni che
intervengono nel corso del rapporto, discendendo tale
conclusione dalla coordinata valutazione del comma 1 e
del comma 2 dell’art. 79. Infatti, il diritto a non erogare
somme in misura eccedente il canone legalmente dovuto
sorge al momento della conclusione del contratto, persi-
ste durante tutto il corso del rapporto, e può essere fatto
valere, in virtù di espressa disposizione legislativa, dopo
la riconsegna dell’immobile locato, entro il termine di
decadenza di sei mesi. Proprio perchè il diritto in esame
può essere fatto valere dopo la riconsegna dell’immobile,
non è sostenibile che di esso possa disporre il conduttore
in corso di rapporto, accettando aumenti non dovuti. La
validità di una rinuncia espressa o tacita del conduttore
ad avvalersi del diritto a non subire aumenti non dovuti,
eventualmente intervenuta in corso di rapporto, appare
inconciliabile con la facoltà, attribuita al conduttore, di
ripetere “le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in
violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente
legge” entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile.
2.3. La Corte di merito, ritenendo nuova in appello
la domanda proposta dalla convenuta conduttrice di di-
chiarare privo di effetti l’aumento del canone effettuato
unilateralmente dalla locatrice nel corso del rapporto,
in violazione dell’art. 32 cit. per essere ben superiore
agli adeguamenti Istat, ha fatto una errata applicazione
dell’art. 437 (345) c.p.c. rispetto alle ipotesi di nullità ri-
levabili d’uff‌icio ed ha deciso la controversia prescindendo
dalla regolazione legislativa (artt. 32 e 79, L. n. 392 del
1978) della determinazione del canone nei contratti di lo-
cazione a uso diverso, sotto il prof‌ilo dell’aumento in corso
di rapporto.
Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto e con-
segue l’assorbimento del secondo motivo, con il quale, sul
presupposto della non novità della domanda di illegitti-
mità del canone aumentato ben oltre quanto consentito
dalla legge in corso di rapporto, la ricorrente invoca la
violazione dell’art. 32 cit. e la nullità della determinazione
dell’aumento.
3. La sentenza impugnata è, per l’effetto, cassata, con
rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composi-
zione, che deciderà la controversia esaminando il motivo
di appello quale eccezione di nullità legittimamente for-
mulata dall’appellante ai sensi dell’art. 437 c.p.c..
La Corte di merito provvederà, anche, in ordine alle
spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 13 GIUGNO 2016, N. 12122
PRES. ARMANO – EST. CIRILLO – RIC. CENTRO ENERGIA RINNOVABILE S.R.L.
(AVV. CICCOTTI) C. A. IMMOBILIARE (AVV.TI RAMPIONI E DI GIROLAMO)
Canone y Corresponsione y Pignoramento presso
terzi y Notif‌ica al conduttore y Effetti nei rapporti
con il creditore pignorante.
. La notif‌icazione al conduttore di un atto di pignora-
mento presso terzi, mentre produce gli effetti di cui
all’art. 546 c.p.c., certamente non lo libera dall’obbligo
di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ver-
sando il canone dovuto o, almeno, mettendo le relative
somme a disposizione del creditore pignorante. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1453; c.p.c., art. 543; c.p.c., art. 546)
(1)
(1) Nulla di edito negli esatti termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
«1. La A. Immobiliare s.n.c. intimò sfratto per moro-
sità alla Centro energia rinnovabile s.r.l. in relazione ad
un immobile adibito ad uso non abitativo e la convenne in
giudizio davanti al Tribunale di Viterbo per ottenere la ri-
soluzione del contratto per inadempimento della condut-
trice, l’immediato rilascio dell’immobile e la condanna al
pagamento dei canoni dovuti e non versati.
Si costituì in giudizio la Centro energia rinnovabile
s.r.l., eccependo che sulle somme da essa dovute a titolo di
canoni di locazione sussisteva un vincolo di non esigibilità
conseguente alla notif‌ica, avvenuta nei suoi confronti, di
un atto di pignoramento presso terzi proveniente da una
terza società, creditrice della locatrice A.. Il Tribunale, di-
sposto il mutamento del rito, accolse la domanda, dichiarò
risolto il contratto per inadempimento della società con-
duttrice e la condannò al pagamento della somma di curo
9.670,14 a titolo di canoni insoluti, più gli oneri accessori
e con il carico delle spese di giudizio.

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