Corte Di Cassazione Civile Sez. III, Ord. 10 Giugno 2016, N. 12041

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giur CONTRASTI
5/2016 Arch. loc. cond. e imm.
giusto processo, tra i quali vanno annoverati la stabilità
delle decisioni, la funzionalità del processo e, innanzitut-
to, l’effettività della tutela giurisdizionale, che verrebbero
di certo messi a repentaglio dalla concreta possibilità che
sulla stessa questione intervengano decisioni contrastanti
provenienti da giudici appartenenti alle diverse giurisdi-
zioni alle quali il legislatore abbia (in ipotesi) riconosciu-
to la possibilità di conoscere del medesimo oggetto, con
l’effetto che, ad esempio, le decisioni sulla congruità della
rendita potrebbero essere legittimamente più di una e
quindi la rendita di un medesimo immobile potrebbe esse-
re congrua per il giudice amministrativo adito dal Comune
e non congrua per il giudice tributario adito dal posses-
sore-contribuente, senza che peraltro, come già rilevato,
risulti previsto alcun rimedio per un simile "impasse".
È inf‌ine da sottolineare (come di recente evidenziato
da queste sezioni unite con sentenza n. 12310 del 2015)
che la previsione costituzionale di un processo "giusto"
impone al giudice nella esegesi delle norme di verif‌icare
sempre che l’interpretazione adottata sia necessaria e
idonea ad assicurare le garanzie fondamentali in funzio-
ne delle quali le norme oggetto di interpretazione sono
state poste, evitando che il rispetto di una ermeneutica
sottratta alla suddetta imprescindibile verif‌ica si traduca
in concreto in uno spreco di tempi e/o di risorse e comun-
que in una riduzione o perdita di effettività della tutela
giurisdizionale. Pertanto, alla luce del dettato del secon-
do comma dell’art. 2 D.L.vo n. 546 del 1992, prevedente
la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie
concernenti - tra l’altro - la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione
della rendita catastale, ed escluso che l’inciso "promosse
dai singoli possessori" sia idoneo a condizionare i limiti
della giurisdizione riconosciuta al suddetto giudice, deve
essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario
anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, la rendita o
l’atto di classamento siano impugnate dal Comune e non
(o non solo) dal contribuente. In assenza di attività difen-
siva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del
presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, ORD. 10 GIUGNO 2016, N. 12041
PRES. SPIRITO – EST. SESTINI – RIC. R.G. ED ALTRI (AVV. D’OTTAVI) C. P.F. & C.
SNC (AVV.TI CARDENÀ E DELLA COSTANZA)
Appalto (Contratto di) y Rovina e difetto di cose
immobili (responsabilità del costruttore) y Respon-
sabilità ex art. 1669 c.c. y Ambito di operatività y
Vizi riguardanti la costruzione ex novo dell’edif‌icio
y Interventi di ristrutturazione compiuti su edif‌icio
già esistente y Contrasto giurisprudenziale y Rimes-
sione al Primo Presidente per eventuale assegna-
zione alle S.U.
. Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale asse-
gnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sus-
siste contrasto, relativa all’ambito di operatività della
previsione di cui all’art. 1669 c.c. , ovvero se la stessa si
applichi ai soli vizi riguardanti la costruzione ex novo
di un edif‌icio o di una parte di esso o se concerna anche
gli interventi di ristrutturazione edilizia compiuti su un
edif‌icio già esistente, laddove si determini – comun-
que – una situazione di rovina (o pericolo di rovina)
o si manifestino gravi difetti. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1669) (1)
(1) Il contrasto giurisprudenziale è stato originato – da un lato – da
Cass. civ., 20 novembre 2007, n. 24143, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna, secondo cui la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669
c.c. trova applicazione esclusivamente quando siano riscontrabili vizi
riguardanti la costruzione dell’edif‌icio stesso o di una parte di esso,
ma non anche in caso di modif‌icazioni o riparazioni apportate ad un
edif‌icio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se
destinate per loro natura a lunga durata. Tale principio è stato più
recentemente ribadito da Cass. civ. 22 maggio 2015, n. 10658, ibidem.
A conclusioni diverse è invece pervenuta Cass. civ. 4 novembre 2015,
n. 22553, in questa Rivista 2016, 41, secondo cui può rispondere ai sen-
si dell’art. 1669 c.c., anche l’autore di opere su preesistente edif‌icio,
allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell’immobile o su
elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- L.L., N.M.A., R.C., R.L., A.P., G.R., B. M., P.M., T.O. e
R.G., tutti condomini di un complesso immobiliare sito in
(omissis) che era stato loro venduto dalla soc. Fonte Sa-
jano s.r.l., convennero in giudizio la società venditrice e la
Società P.F. & C. s.n.c. (che, su incarico della prima, aveva
proceduto a interventi di ristrutturazione edilizia), per
sentirle condannare - in solido - al risarcimento dei danni
conseguenti alla presenza di un esteso quadro fessurativo
- esterno ed interno - sulle pareti del fabbricato;
-i convenuti resistettero alla domanda e chiamarono in
causa la Edilcentro s.r.l., quale esecutrice degli intonaci,
che rimase contumace;
- il Tribunale di Pesaro ritenne la gravità dei difetti e
il pericolo di rovina degli immobili e accolse la domanda,
con condanna solidale delle due convenute al risarcimen-
to dei danni (quantif‌icati in 71.503,50 Euro oltre IVA);
- in riforma della sentenza, la Corte di appello di Anco-
na ha respinto la domanda di risarcimento sul rilievo che,
trattandosi di mera ristrutturazione e non di costruzione
di un immobile, non poteva trovare applicazione la previ-
sione di cui all’art. 1669 c.c.;
- ricorrono per cassazione i soccombenti, aff‌idandosi
ad un unico articolato motivo; resiste la sola Società P.F.
e C. s.n.c. a mezzo di controricorso; entrambe le parti co-
stituite hanno depositato memoria.
Rilevato che:
- la Corte di Appello, premesso che gli attori avevano
“chiaramente agito ai sensi dell’art. 1669 c.c., per far vale-
re l’esistenza di gravi difetti di costruzione”, ha escluso la
possibilità di affermare la responsabilità extracontrattua-
le prevista dall’art. 1669 c.c., in un’ipotesi in cui l’appalta-
tore non aveva proceduto ad una nuova costruzione, ma
aveva eseguito soltanto interventi di ristrutturazione edi-

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