Corte Di Cassazione Civile Sez. Un., Ord. 21 Luglio 2015, N. 15201

Pagine497-500
497
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., ORD. 21 LUGLIO 2015, N. 15201
PRES. ROVELLI – EST. DI IASI – P.M. APICE (DIFF.) – RIC. PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO C. COMUNE DI TERRAGNO ED ALTRE
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito dei
fabbricati y Classamento delle unità immobiliari y
Attribuzione di rendita catastale y Impugnazione y
Legittimazione attiva y Amministrazione comunale
y Giurisdizione delle commissioni tributarie y Sus-
siste.
. La controversia avente ad oggetto il classamento delle
unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catasta-
le appartiene alla giurisdizione delle commissioni tri-
butarie, ex art. 2, comma 2, del d.l.vo 31 dicembre 1992,
n. 546, anche quando la rendita o l’atto di classamento
siano impugnate dall’amministrazione comunale e non
(o non solo) dal contribuente, dovendosi escludere,
alla stregua di un’interpretazione letterale, logica e si-
stematica, oltre che costituzionalmente orientata, che
l’inciso "promosse dai singoli possessori", contenuto
nella norma, sia idoneo a condizionare, sotto il prof‌ilo
soggettivo di chi adisca il giudice, i limiti della giurisdi-
zione delle suddette commissioni. (d.l.vo 31 dicembre
1992, n. 546, art. 2) (1)
(1) Analogamente, nel senso di riconoscere la legittimazione del Co-
mune ad impugnare la rendita catastale attribuita ad un immobile, v.
Cass. civ., sez. un., 21 agosto 2009, n. 18565, in Riv. giur. trib. 2010, 22
con nota di SALANITRO. Di segno difforme, Cass. civ. 9 luglio 2010, n.
16215 e Cass. civ. 21 luglio 2010, n. 17054, entrambe in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Terragno ha adito la Commissione Tribu-
taria di 1° grado di Trento impugnando - nei confronti della
Provincia Autonoma di Trento nonché del Servizio Cata-
sto della suddetta Provincia e delle società proprietarie o
concessionarie degli impianti per la produzione di energia
elettrica siti nel suddetto Comune - la nuova rendita cata-
stale attribuita ai beni facenti parte dell’impianto idroelet-
trico di S. Colombano situati nel Comune medesimo, ren-
dita peraltro adottata dal Servizio Catasto della Provincia
Autonoma dopo che il TRGA di Trento, adito dal Comune di
Trambileno, aveva annullato la rendita precedente.
In pendenza del giudizio dinanzi alla Commissione Tri-
butaria, la Provincia Autonoma di Trento ricorre a questo
giudice proponendo regolamento preventivo di giurisdi-
zione ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
Il Comune e le società intimate non hanno svolto atti-
vità difensiva; il P.G. ha concluso per l’affermazione della
giurisdizione del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il secondo comma dell’art. 2 D.L.vo n. 546 del 1992
prevede che "appartengono alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l’intestazione, la delimitazione, la f‌igura, l’estensione, il
classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa parti-
cella, nonché le controversie concernenti la consistenza,
il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l’attribuzione della rendita catastale".
Il legislatore ha pertanto individuato in maniera og-
gettiva ed univoca il giudice tributario come il giudice al
quale appartiene la giurisdizione sulle controversie con-
cernenti (per quanto nella specie rileva) il classamento
degli immobili e l’attribuzione della rendita catastale.
È vero che la disposizione fa riferimento a "controver-
sie promosse dai singoli possessori", tuttavia la precisazio-
ne è da ritenersi irrilevante nell’economia della norma in
questione ai f‌ini dell’individuazione del giudice munito di
giurisdizione, essendo da escludere che la precisazione in
ordine al soggetto "promotore" della controversia concor-
ra, unitamente all’oggetto della medesima, ad individuare
il giudice munito di giurisdizione (e quindi a circoscrivere
l’ampiezza di quest’ultima). E ciò per un triplice ordine di
considerazioni.
1a) Sul piano logico, prima che giuridico, è agevole osser-
vare che, ove l’oggetto della controversia fosse tale che solo
un determinato soggetto può avere interesse a promuoverla,
la delimitazione della giurisdizione di un determinato giu-
dice non solo sotto il prof‌ilo oggettivo ma anche sotto il pro-
f‌ilo soggettivo (nel senso di dare rilievo, ai f‌ini della indivi-
duazione della giurisdizione, ad eventuali caratteristiche del
soggetto "promotore" della controversia) sarebbe superf‌lua.
Ove invece fosse ravvisabile (come nella specie è da
ritenere) in capo a più soggetti l’interesse a promuovere
le controversie oggettivamente individuate nella disposi-
zione in esame, la norma che, ai f‌ini della individuazione
del giudice munito di giurisdizione, individuasse un limite
non solo di tipo oggettivo ma anche di tipo soggettivo (se-
gnatamente in relazione al soggetto che in concreto pro-
muove la controversia) condurrebbe ad effetti di dubbia
funzionalità del sistema, ancor prima che sulla effettivi-
tà della tutela giurisdizionale, posto che una norma sif-
fatta potrebbe essere interpretata soltanto in due modi:
a) nel senso che solo ai soggetti individuati nella norma

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT