Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 20 Gennaio 2016, N. 890

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giur LEGITTIMITÀ
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Corte
d’Appello, la ricorrente avrebbe provveduto a contestare
l’asserito incremento di costi conseguenti ad un nuovo
provvedimento amministrativo già con la comparsa di co-
stituzione e risposta
Anche questo motivo è infondato.
Non rileva, infatti, la circostanza che, in astratto, se-
condo l’orientamento della giustizia amministrativa ripor-
tato dalla ricorrente, il locatore avrebbe potuto ottenere la
proroga del permesso di costruire, senza dover sostenere
nuovi oneri di urbanizzazione.
Ciò che è determinante, invece, è che tale proroga non
sia stata concessa al Rolando dalla Amministrazione.
4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la
“omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione cir-
ca un fatto controverso decisivo per il giudizio: mancata
richiesta della proroga del termine per l’inizio dei lavori,
attesa la controversia sul rilascio, in relazione all’art. 360,
comma 1 n. 5 c.p.c”.
La motivazione della sentenza impugnata, nella parte
in cui nega l’addebito di colpa nei confronti del locatore
per non aver richiesto la proroga del termine di inizio dei
lavori anteriormente la scadenza del termine medesimo,
sarebbe contraddittoria ed insuff‌iciente, al punto di risul-
tare in una omissione.
Infatti, sarebbe notorio che i lavori debbano essere ini-
ziati entro un anno dal rilascio del permesso costruire e
che per richiedere la proroga sia suff‌iciente consegnare al
Comune una documentata istanza prima della scadenza
del termine annuale.
Inoltre, sarebbe irrilevante la pendenza della contro-
versia per rilascio dell’alloggio atteso che, come detto nel
secondo motivo, il termine di validità della concessione
dell’autorizzazione e decorrerebbe dall’effettiva disponibi-
lità a seguito del rilascio dell’immobile.
Inf‌ine, non sarebbe neppure vero che la durata della
controversia non sarebbe stata prevedibile, considerato
che il rito locatizio è caratterizzato da una particolare
celerità e che, comunque, la sentenza di primo grado è
immediatamente esecutiva.
In ogni caso, il locatore non avrebbe fornito alcuna pro-
va in ordine all’esistenza di cause meritevoli di tutela che
abbiano impedito l’utilizzo dell’immobile secondo quanto ri-
chiesto. Al contrario, sin dal primo grado di giudizio, avreb-
be riconosciuto che il comune non aveva concesso la proro-
ga del termine annuale di inizio lavori perchè la richiesta
era stata depositata dopo la scadenza del termine stesso.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata depositata il 26 ottobre
2012. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione,
con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di
motivazione, l’art. 360, n. 5, c.p.c. come modif‌icato dal D.L.
n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modif‌icazioni, dalla
L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso
provvedimenti depositati successivamente alla sua entra-
ta in vigore (11 settembre 2012).
Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. introduce
nell’ordinamento un vizio specif‌ico che concerne l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui
esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti proces-
suali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le par-
ti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato
avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art.
360, n. 5, c.p.c. ogni riferimento letterale alla “motiva-
zione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di
omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di
spessore), non sono più menzionati i vizi di insuff‌icienza
e contraddittorietà.
Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezio-
ni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360, n. 5)
c.p.c. «deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme-
neutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione
al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia moti-
vazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè,
come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con
esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “suff‌icienza”,
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materia-
le e graf‌ico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motiva-
zione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”» (cfr.
Cass. civ., sez. unite, 22 settembre 2014, n. 19881).
Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricor-
rente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un
punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti
di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova
formulazione dell’art. 360, comma 6, n. 5 c.p.c.
5. In considerazione delle alterne vicende dell’esito del
giudizio di merito sussistono giusti motivi per compensare
le spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 GENNAIO 2016, N. 890
PRES. VIVALDI – EST. VINCENTI – P.M. GIACALONE (CONF.) – RIC. LA POSADA DI
PISU MARIA LUISA SNC (AVV. SOLDANI) C. ESSECI SRL (AVV. PANTI)
Avviamento commerciale y Indennità y Omesso
pagamento y Rif‌iuto del conduttore di restituire
l’immobile y Obbligo di pagare il canone y Persisten-
za y Liberazione y Modalità y Offerta reale dell’im-
mobile condizionata al versamento dell’indennità
y Idoneità.
. Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività
commerciali, disciplinate dagli artt. 27 e 34, della L. n.
392 del 1978 (e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71
e 73 della stessa legge), il conduttore che, alla scaden-
za del contratto, rif‌iuti la restituzione dell’immobile, in
attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta inden-
nità di avviamento, è esonerato solo dal risarcimento
del maggior danno ex art. 1591 c.c., restando comunque

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