Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 4 Febbraio 2016, N. 2237

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
convenuto M.S. fossero legittimati a proseguire il processo
in quanto eredi del predetto, e al contempo portatori di
un interesse proprio alla def‌inizione della controversia in
tema di uso del dispositivo servo scala, in quanto condomi-
ni e potenziali utilizzatori dello stesso.
2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazio-
ne, in assunto contraddittoria ed illogica.
Si contesta l’erronea valutazione delle risultanze proba-
torie da parte del giudice d’appello, che avrebbe frainteso
il contenuto della decisione di primo grado, nella quale si
faceva riferimento alla collocazione del seggiolino in stato
di quiete, ferme restando le modalità di uso del servo scala.
2.1. -La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado
sul duplice rilievo della tollerabilità dell’ingombro cau-
sato dal seggiolino del servo scala e della richiamata va-
lutazione tecnica espressa dal c.t.u., secondo il quale lo
spostamento del seggiolino sul pianerottolo antistante
l’abitazione dei sigg. S. - V. comportava un innalzamento
della guida di scorrimento che avrebbe compromesso la
sicurezza dell’impianto.
La motivazione resa dal giudice d’appello risulta esau-
stiva ed immune da vizi logici, dovendosi peraltro rilevare
che il motivo di ricorso difetta di autosuff‌icienza in quanto
non contiene la riproduzione degli atti (sentenza di primo
grado, atto di appello) dai quali in tesi sarebbe desumibile
il denunciato travisamento.
3. - Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione di norme di legge, che il ricorrente indica,
nell’illustrazione del motivo, negli artt. 1102, 1120 e 1121
c.c. e nella legge n. 13 del 1989.
Si contesta la pertinenza del richiamo effettuato dal
Tribunale alla disciplina delle innovazioni e, in particola-
re, della installazione dell’ascensore, evidenziando in ogni
caso che la norma contenuta nell’art. 2, comma 3, della
legge n. 13 del 1989 avente ad oggetto il superamento delle
barriere architettoniche fa salvo il disposto degli artt.
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma c.c.
3.1. - La doglianza è infondata.
Il richiamo operato dal Tribunale alla normativa con-
tenuta nella legge n. 13 del 1989 e alla disciplina delle in-
novazioni è pertinente, vertendosi in tema di dispositivi
f‌inalizzati al superamento delle barriere architettoniche
installati in condominio. La domanda dell’odierno ricor-
rente, attore in primo grado, aveva infatti ad oggetto l’uso
del dispositivo servo scala da parte del condomino M.S.,
in assunto lesivo del diritto dell’attore all’uso delle scale,
parti comuni dell’edif‌icio.
Come già rilevato, il Tribunale ha escluso la lesività
dell’ingombro determinato dal seggiolino del servo scala
in posizione di quiete, ritenendo non compromesso l’uso
delle scale da parte degli altri condomini, ed ha ritenuto
tollerabile il disagio provocato dal restringimento del pia-
no di calpestio, alla stregua del bilanciamento tra esigenze
di tutela della proprietà e principio solidaristico, imposto
dall’art. 1120, secondo comma, c.c.
4. - Il ricorso è pertanto rigettato senza pronuncia sulle
spese, in assenza di costituzione degli intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 FEBBRAIO 2016, N. 2237
PRES. ODDO – EST. MATERA – P.M. CERONI (CONF.) – RIC. ONLUS MOVIMENTO
PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD ED ALTRI (AVV. FANTINI) C. ALER AZIENDA
LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE ED ALTRI
Edilizia popolare ed economica y Assegnazione
y Disposizione dell’alloggio y Locazione y Locale con
destinazione non abitativa y Applicabilità del cano-
ne sociale y Esclusione y Fondamento.
. In tema di edilizia residenziale pubblica, la norma-
tiva speciale in materia di determinazione del canone
sociale concerne solo gli alloggi destinati a soddisfare
le primarie esigenze abitative dei non abbienti e non
anche i locali aventi destinazione diversa (nella spe-
cie, autorimesse), rispetto ai quali non sussiste alcuna
esigenza pubblicistica né f‌inalità di carattere sociale,
tale da giustif‌icare un trattamento speciale e privile-
giato; né rileva che le autorimesse siano state locate
unitamente all’assegnazione dell’alloggio con un unico
contratto e con la previsione di un canone unitario. (l. 8
agosto 1977, n. 513, art. 22; l. 8 agosto 1977, n. 513, art.
23; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 26) (1)
(1) Nel senso che all’Istituto autonomo per le case popolari spetta, in
aggiunta al canone per l’abitazione calcolato ai sensi della L. 8 agosto
1977, n. 513, un ulteriore corrispettivo per l’eventuale autorimessa,
locata originariamente insieme con l’alloggio per una pigione uni-
ca, da calcolare secondo le prescrizioni dell’art. 13 della L. 27 luglio
1978, n. 392, cfr. Cass. civ., 24 aprile 1995, n. 4609, in questa Rivista
1995, 840. Sulla determinazione del canone de quo, v. Cass. 14 genna-
io 1992, n. 359, ivi 1992, 559 e Cass. 27 gennaio 1986, n. 518, ivi 1986,
344. In dottrina, cfr. P. SPAMPINATO, Sulla misura del canone nelle
locazioni che traggono origine da assegnazioni di alloggi da parte
dell’Iacp, ivi 1985, 715.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 447 bis depositato il 21 dicembre
1999, D’Alessio + 51 ricorrenti, premesso di essere condut-
tori di singole autorimesse di proprietà Aler site in Milano
alla via Lucca, via Viterbo e via Cristiani, convenivano in
giudizio l’Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di
Milano), lamentando che il canone applicato dalla con-
venuta, sulla base di alcuni protocolli d’intesa raggiunti
con alcune organizzazioni di categoria, non era quello
legittimamente applicabile. Essi chiedevano, conseguen-
temente, di dichiarare illegittimi i contratti di locazione e
di determinare il giusto canone per i boxes, con condanna
dell’Aler alla restituzione delle somme percepite in ec-
cedenza dalla data di stipulazione dei contratti, nonché
al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Chiedevano, inoltre, che, dichiarata la legittimità delle
richieste di rinnovo dei contratti con scadenza al 30 di-
cembre 1999, il Tribunale dichiarasse la legittimità della
sospensione dei pagamenti del canone. Contestualmente
al ricorso di merito, i ricorrenti depositavano istanza ex
art. 700 c.p.c.
All’udienza f‌issata per la discussione del ricorso ex art.
700 c.p.c. veniva depositata comparsa di intervento ex art.

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