Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 26 Febbraio 2016, N. 3858

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giur LEGITTIMITÀ
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 26 FEBBRAIO 2016, N. 3858
PRES. MAZZACANE – EST. PICARONI – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. L.I. (AVV.
DELL’ACQUA) C. S.D. ED ALTRO
Parti comuni dell’edif‌icio y Barriere architetto-
niche y Eliminazione y Diritto dei soggetti disabili
y Natura y Diritto personalissimo intrasmissibile y
Esclusione y Conseguenze y Fattispecie in tema di
dispositivo servo scale.
. In tema di eliminazione delle barriere architettoni-
che, la L. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un
principio di solidarietà sociale e persegue f‌inalità di
carattere pubblicistico volte a favorire, nell’interesse
generale, l’accessibilità agli edif‌ici, sicché il diritto
al mantenimento ed all’uso dei dispositivi antibarrie-
ra (nella specie, un dispositivo servo scale), installati
(anche provvisoriamente) in presenza di un soggetto
residente portatore di "handicap", non costituisce un
diritto personale ed intrasmissibile del condomino di-
sabile, che si estingue con la morte dello stesso. (l. 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2) (1)
(1) Non constano precedenti editi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È impugnata la sentenza del Tribunale di Asti, depo-
sitata il 3 febbraio 2011, che ha accolto l’appello proposto
da D.S. e F.V. avverso la sentenza del Giudice di pace di
Asti e nei confronti di L.I.
1.1. - Il giudizio di primo grado aveva accolto la do-
manda con la quale il sig. L.I. aveva chiesto che il condo-
mino M.S. - nel cui interesse era stato installato il servo
scala - collocasse sul pianerottolo di sua pertinenza il
relativo seggiolino, dopo l’uso, deducendo che la presen-
za del seggiolino sugli ultimi tre gradini del quarto piano
della scala condominiale determinava una riduzione del
calpestio (40 centimetri su complessivi 98 centimetri), e
un pericoloso ostacolo.
A seguito della morte del convenuto, si erano costituiti
in proprio e nella qualità di eredi i sigg. D.S. e F.V.
1.2. - Il Giudice di pace aveva ritenuto che le denun-
ciate modalità di uso del servo scala alteravano, in effetti,
l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni, attuali o po-
tenziali, degli altri condomini, e condannava i convenuti a
collocare il seggiolino sul pianerottolo di loro pertinenza.
2. Il Tribunale, investito dal gravame proposto dai sigg.
S. e V. riformava la decisione rilevando che l’ingombro pro-
vocato dal seggiolino del servo scala riguardava soltanto
gli ultimi tre - quattro gradini della scala, e che pertanto
doveva ritenersi tollerabile la corrispondente, modesta
compressione del diritto del sig. al pari uso della cosa
comune.
3. - Per la cassazione della sentenza d’appello ha propo-
sto ricorso L.I. sulla base di tre motivi.
Sono rimasti intimati D.S. e F.V.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
1.1. - Con il primo motivo è dedotta nullità della sen-
tenza per mancato rilievo del difetto di legittimazione e
di interesse ad agire degli appellanti, i quali non aveva-
no titolo per far valere un diritto strettamente legato alla
condizione di portatore di handicap del premorto sig. M.S..
Il ricorrente, che assume la carenza di interesse ad agi-
re in capo ai sigg. S. - V. sin dalla costituzione nel giudizio
di primo grado, contesta che il Tribunale sia addivenuto
alla decisione nel merito della controversia sulla base di
una inammissibile generalizzazione del diritto all’istalla-
zione ed all’uso del servo scala.
1.2. - La doglianza è infondata.
1.2.1. - Nelle controversie in materia di uso di disposi-
tivi f‌inalizzati all’eliminazione delle barriere architettoni-
che ex art. 2, comma 2, della legge n. 13 del 1989, tra i qua-
li dispositivi è compreso il servo scala, la legittimazione a
resistere in giudizio ed il correlato interesse deve essere
riconosciuta in capo agli eredi del portatore di handicap
nel cui interesse il dispositivo era stato installato.
La f‌inalità pubblicistica sottesa alla normativa in tema
di eliminazione delle barriere architettoniche, espressio-
ne a sua volta del principio di solidarietà, che consente di
ritenere irrilevante, ai f‌ini della installazione di dispositivi
inamovibili di accesso negli edif‌ici, l’esistenza di condo-
mini disabili (Cass., sez. II, sentenza n. 18334 del 2012, in
materia di ascensore), impedisce di conf‌igurare il diritto
al mantenimento e all’uso dei dispositivi cosiddetti prov-
visori, ove già installati, come diritto personale ed intra-
smissibile del condomino disabile, che si estingue con la
morte dello stesso.
La normativa in materia di eliminazione delle barrie-
re architettoniche persegue infatti, attraverso la tutela
dell’interesse particolare dell’invalido, un interesse gene-
rale alla accessibilità agli edif‌ici.
1.2.2 . - Con riferimento alla installazione degli impianti
cosiddetti provvisori, del tipo servo scala, l’art. 2, comma 2,
della legge n. 13 del 1989, prevede una forma di autotutela,
consentendo al portatore di handicap di superare il rif‌iuto
del condominio e di installare a sue spese servo scala o al-
tre strutture mobili, ovvero di modif‌icare l’ampiezza delle
porte d’accesso. Ai f‌ini della installazione del dispositivo
antibarriera è pertanto necessaria la presenza di un sog-
getto residente portatore di handicap, anche in funzione
della erogazione di contributi pubblici. Tuttavia, se la gene-
si dell’innovazione in autotutela è strettamente legata alla
persona affetta da minorazione, non altrettanto è a dirsi
dell’uso del dispositivo, che può servire contemporanea-
mente altri soggetti che vivono nel medesimo condominio,
dovendosi in ogni caso ritenere che la funzione antibarriera
- realizzata con il contributo pubblico - non venga meno con
la persona nel cui interesse il dispositivo è stato installato.
Sulla base di tali considerazioni, che inducono ad
escludere la conf‌igurabilità di un «diritto personalissimo»
all’uso dell’impianto, si deve concludere che nel caso di
specie i convenuti D.S. e F.V. costituiti nel primo grado di
giudizio a seguito del decesso del congiunto e originario

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