Corte Di Cassazione Civile Sez. V, 4 Marzo 2016, N. 4351

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giur LEGITTIMITÀ
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
contrario a buona fede od interpretabile come rinuncia:
cfr. Cass. n. 9924/09, nonchè, di recente, Cass. n. 23382/13).
Piuttosto, si verte in una situazione in cui - esclusa la ri-
nuncia a far valere un diritto nascente da un contratto di
durata (con la contestazione dell’illegittimità del recesso
del conduttore) - il mancato esercizio di questo diritto in
una sola occasione non è idoneo ad ingenerare nella con-
troparte la legittima aspettativa che lo stesso non verrà
esercitato in futuro, nè è contrario a correttezza che sia
esercitato in altra occasione manifestatasi a distanza di
anni, quando perciò risultino modif‌icate le condizioni sog-
gettive dei contraenti.
Il terzo motivo va rigettato.
4. - Col quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1362 - 1366 - 1375 c.c., in tema di
interpretazione del contratto in relazione alla sussistenza
della presupposizione, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
per omessa valutazione delle prove offerte dal conduttore.
La circostanza oggetto di presupposizione sarebbe stata la
destinazione dell’immobile, formalmente locato a nome
dell’avv. R.P., ad abitazione dei propri f‌igli, quindi a sod-
disfare in particolare le esigenze abitative della f‌iglia F.,
oltre che del fratello S..
4.1. - Col quinto motivo si denuncia violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2722 e 2724 c.c., per non avere la
Corte d’appello ammesso la prova testimoniale sulla pre-
supposizione.
5. - I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per
evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.
Non è, infatti, enunciato, nè è evincibile dalle argo-
mentazioni spese per illustrare l’uno e/o l’altro dei motivi
in esame, il vantaggio che conseguirebbe al ricorrente dal
loro accoglimento.
Leggendo il ricorso, risulta che l’istituto della presup-
posizione sia invocato - così come era stato invocato come
motivo di opposizione al decreto ingiuntivo - per superare
l’obiezione della locatrice che aveva eccepito che parte
conduttrice del contratto di locazione era l’avvocato R.P.
in proprio, e non la f‌iglia F..
Così intesi, entrambi i motivi risultano inammissibili
per carenza di interesse. Ed invero, la Corte d’appello, a
differenza del giudice di primo grado, ha valutato la sus-
sistenza dei gravi motivi di recesso, con riferimento non
all’avv. R.P., bensì alla f‌iglia R.F., vale a dire a colei che il
ricorrente assume essere stata la “vera” parte conduttrice.
5.1. - La Corte d’appello ha peraltro ritenuto che l’ap-
pellante avesse dedotto che, essendo stata la locazione
stipulata sul presupposto, comune alle parti, della desti-
nazione dell’immobile ad abitazione dei f‌igli, il rapporto
si sarebbe dovuto ritenere automaticamente risolto con il
venir meno di tale situazione di fatto.
Anche rispetto ad una prospettiva siffatta entrambi i
motivi risultano inammissibili, poichè la denuncia è limi-
tata al mancato rilievo della presupposizione ed alla man-
cata ammissione della prova relativa. Non è esplicitato
l’assunto concernente un’(eventuale) risoluzione automa-
tica del contratto per il venir meno del fatto presupposto.
Peraltro, si tratterebbe di assunto del tutto privo di
fondamento poichè la presupposizione altro non è che un
evento condizionante gli effetti del negozio (che si distin-
gue dalla condizione perchè inespressa, e comunque atti-
nente ad un evento dato per certo da entrambe le parti),
sicchè la (mancata) verif‌icazione dell’evento presupposto
deve prescindere del tutto dalla volontà dei contraenti e
dall’oggetto delle rispettive obbligazioni. Tale non è, evi-
dentemente, l’utilizzazione a f‌ini abitativi dell’immobile
locato, per il periodo di durata della locazione, qualora
il contratto sia in tutto e per tutto conforme al modello
legale di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, come accertato
dal giudice di merito. Per di più, nella specie, non si tratta
di condizionare la produzione degli effetti del contratto di
durata (dato che la locazione ha regolarmente spiegato
la propria eff‌icacia), quanto piuttosto di determinarne la
cessazione in riferimento alle prestazioni future.
Quanto appena detto consente di superare anche gli
accenni fatti in ricorso - mediante il richiamo della sen-
tenza di questa Corte n. 12235/07 - alla mancanza dell’e-
vento oggetto di presupposizione come causa legittimante
l’esercizio del diritto di recesso. Infatti, è scontato che
quest’ultimo ha trovato compiuta regolamentazione nelle
previsioni contrattuali, di cui si è detto trattando dei primi
due motivi.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccom-
benza e si liquidano come da dispositivo.
Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notif‌icato
dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il ver-
samento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif‌i-
cato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 4 MARZO 2016, N. 4351
PRES. BIELLI – EST. TRICOMI – P.M. VELARDI (CONF.) – RIC. FIORE (AVV.
CASTALDI) C. AGENZIA DELLE ENTRATE ED ALTRO (AVV. GEN. STATO)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazioni
(benef‌ici) y Edilizia y Acquisto prima casa y Opera
abusiva realizzata in seguito alla stipula dell’atto
di acquisto dell’immobile y Revoca della agevolazio-
ne y Esclusione y Fondamento y Fattispecie.
. In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della
prima casa, la realizzazione di un’opera abusiva in
assenza di titolo autorizzativo, o in contrasto con lo
stesso ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, in epoca successiva alla stipula dell’atto di
acquisto, non comporta la decadenza dall’agevolazione
f‌iscale, atteso che le disposizioni in tema di decadenza
sono, per loro natura, di stretta interpretazione, e non
trovano applicazione nell’ipotesi in cui l’abuso edilizio
(nella specie, una veranda) sia conseguito alla data di
registrazione dell’atto. (l. 4 settembre 1967, n. 765, art.

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