Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 5 Aprile 2016, N. 6553

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giur LEGITTIMITÀ
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
1) L’esecuzione dei lavori in epoca successiva alla sti-
pula del contratto doveva ritenersi del tutto irrilevante,
attesa la preesistente situazione di pericolosità dell’immo-
bile, in cui era stata riscontrata la presenza di una servitù
di 4 cavi elettrici posti ad una profondità inferiore a quella
regolamentare di almeno 50 cm., privi di alcuna protezione
e preesistente all’esecuzione dei lavori - ed anzi, scoperta
grazie ad essi, così evitandosi possibili e gravi incidenti,
e nel contempo rendendone impossibile la prosecuzione;
2) La stessa Corte di appello non disconosceva la
correttezza del provvedimento di sospensione dei lavori
disposto dal direttore nell’aprile del 2009 (epoca prece-
dente al lamentato inadempimento, iniziato nel mese di
maggio);
3) Nessuna prova (oggettivamente impossibile) era
stata fornita dalla locatrice in ordine alla conformità a
norme di legge e regolamentari della descritta situazione
elettrica;
4) Tutti i lavori oggetto della DIA (e puntualmente
elencati ai ff. - 19 e 20 del ricorso, in ossequio al principio
di autosuff‌icienza), consistenti, nella sostanza, nella de-
molizione e ricostruzione (delle quali lo smantellamento
del pavimento era attività implicita e necessaria) delle
partizioni interne dell’unità immobiliare, risultavano au-
torizzati dalla locatrice con atto del 6 marzo 2009, onde
la palese erroneità della sentenza nella parte in cui detti
lavori venivano rappresentati come “non espressamente
autorizzati dalla locatrice in quanto estranei a quelli con-
templati nel documento 11”;
5) Nel corso dell’esecuzione delle opere, veniva scoper-
to il problema elettrico, la cui gravità era tale da indurre il
direttore dei lavori alla loro immediata sospensione, attesa
la grave situazione di pericolo che si era accertata, come
risultante dal relativo verbale, ove si evidenziava il “grave
pericolo con rischio di folgorazione”, che si era creato, pre-
cisandosi poi che la ripresa dei lavori stessi sarebbe potuta
avvenire solo a seguito di un intervento dell’ACEA volto
alla rimozione dei cavidotti, eliminando la situazione di
grave pericolo in essere e futuro;
6) La evidente situazione di assoluta inutilizzabilità
del locale rendeva legittima la sospensione del pagamento
dei canoni di locazione, peraltro adottata all’esito di in-
fruttuose missive indirizzate alla proprietà aff‌inché inter-
venisse per la risoluzione del problema;
7) Il vizio lamentato non era stato provocato da (né
aveva alcuna attinenza con) l’ambito dell’esecuzione dei
lavori, ai quali chiaramente preesisteva: altrettanto chia-
ramente, quel vizio non appariva in alcun modo accertabi-
le e riconoscibile dal conduttore al momento della sotto-
scrizione del verbale di consegna;
8) La sospensione del pagamento del canone era,
pertanto, da ritenersi del tutto legittima, atteso il grave
inadempimento del conduttore nella consegna della cosa
locata, affetta da un vizio così grave, per la comprovata
impossibilità totale dell’uso dell’immobile.
Le ragioni esposte dal ricorrente appaiono pienamen-
te fondate, e vengono integralmente condivise da questa
Corte di legittimità, che ha più volte affermato il principio
di diritto secondo il quale la sospensione del canone è pie-
namente legittima in tutte le ipotesi (quale quella di spe-
cie) di impossibilità totale del godimento del bene - onde
l’inconferenza e l’erroneità del richiamo, contenuto nella
sentenza impugnata, al diverso dictum di questa stessa
Corte relativo all’impossibilità di godimento soltanto par-
ziale del bene locato.
Il sesto, settimo e ottavo motivo risultano assorbiti
dall’accoglimento delle censure che precedono, essen-
do compito del giudice del rinvio, alla luce dei principi
suesposti, valutare l’opportunità di disporre accertamen-
ti - consentiti in quanto direttamente consequenziali al
presente decisum - volti alla determinazione dell’an e del
quantum del danno subito dal conduttore, disponendo al-
tresì la restituzione delle somme eventualmente (e inde-
bitamente) corrisposte al locatore.
Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, e il
procedimento rinviato alla Corte di appello di Roma che,
in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto so-
pra esposti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 5 APRILE 2016, N. 6553
PRES. AMENDOLA – EST. BARRECA – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. R. (AVV.
PRATINI) C. FEDERICO S.A.S. DI GIARDINA MARCELLA E C. (AVV. COLOMBINI)
Recesso del conduttore y Gravi motivi y Conf‌igu-
rabilità y Gravosità della prosecuzione del rapporto
y Valutazione y Criteri.
. In tema di recesso del conduttore, sia per le locazioni
abitative che per le non abitative, in base al disposto di
cui all’art. 4 (sostanzialmente riprodotto nell’art. 3 L. 9
dicembre 1998, n. 431) ed all’art. 27 della L. 27 luglio
1978, n. 392, le ragioni che consentono al conduttore di
liberarsi del vicolo contrattuale devono essere deter-
minate da avvenimenti sopravvenuti alla costituzione
del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedibili,
tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la
sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione deve
avere una connotazione oggettiva, non potendo risol-
versi nella unilaterale valutazione effettuata dal con-
duttore in ordine alla convenienza o meno di continua-
re il rapporto locativo, con la precisazione che, rispetto
alle locazioni abitative, la gravosità della prosecuzione
va valutata non (solo) sotto il prof‌ilo economico, ma
anche tenendo conto delle esigenze di vita del condut-
tore medesimo (Fattispecie in tema di trasferimento
in altra sede per motivi di lavoro). (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1585; l. 27 luglio 1978, n. 392, art. 4; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 27) (1)
(1) In tema di conf‌igurabilità dei c.d. “gravi motivi” di vedano: Cass.
civ. 30 maggio 2014, n. 12291, in questa Rivista 2014, 550; Cass. civ. 8
marzo 2007, n. 5328, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, Ed. La Tribuna; Cass.
civ. 10 dicembre 1996, n. 10980, in questa Rivista 1997, 50; Cass. civ.
3 febbraio 1994, n. 1098, ivi 1994, 641; Cass. civ. 20 ottobre 1992, n.
11466, ivi 1993, 303 e Cass. civ. 12 gennaio 1991, n. 260, ivi 1991, 380.

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