Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 3 Maggio 2016, N. 8637

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 3 MAGGIO 2016, N. 8637
PRES. BERRUTI – EST. TRAVAGLINO – P.M. FUZIO (PARZ. DIFF.) – RIC. F.A. (AVV.
FIUMARA) C. OBELISCO FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI TIPO CHIUSO (AVV.
PICCOLO)
Obbligazioni del locatore y Mantenimento della
cosa in buono stato locativo y Vizi occulti dell’im-
mobile y Preesistenti alla stipula del contratto, ma
scoperti in corso di rapporto y Inadempimento del
locatore y Accertata conseguente totale impossi-
bilità di godimento dell’immobile y Unilaterale so-
spensione del pagamento del canone da parte del
conduttore y Legittimità.
. La scoperta in corso di rapporto di vizi occulti della
res locata che - preesistenti alla stipula del contratto
– siano tali da determinare l’impossibilità totale di go-
dimento del bene, legittima il conduttore a sospendere
il pagamento dei canoni di locazione. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1575; c.c., art. 1578) (1)
(1) Nel senso che la sospensione totale o parziale dell’adempimento
dell’obbligazione del conduttore è legittima qualora venga comple-
tamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, co-
stituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che
determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, cfr. Cass. civ.,
sez. III, 10 gennaio 2008, n. 261, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tri-
buna. Analogamente, secondo Trib. civ. Campobasso 11 giugno 2014,
n. 461, in questa Rivista 2015, 203, solo in presenza di un’assoluta
inidoneità dell’immobile il conduttore è legittimato a sospendere il
pagamento del canone, venendo completamente a mancare la con-
troprestazione dal parte del locatore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Roma dichiarò risolto per grave ina-
dempimento del conduttore F.A. il contratto di locazione
da questi stipulato con la Investire Immobiliare s.p.a.,
condannandolo al pagamento dei canoni non corrisposti,
rigettandone le domande riconvenzionali e rigettando al-
tresì, per tardività, la domanda della locatrice di riduzione
in pristino e di risarcimento danni. La corte di appello di
Roma, investita dell’impugnazione proposta dal F., la ri-
gettò, osservando:
- Che il F. aveva dichiarato, all’atto di immissione in
possesso, di conoscere lo stato dell’immobile, concordan-
do con la locatrice di eseguire lavori di adattamento e mi-
glioria a proprie spese, previo consenso scritto;
- Che la locatrice aveva autorizzato il F. a presentare
la documentazione relativa alla DIA per l’esecuzione dei
lavori di realizzazione di una diversa distribuzione interna
dell’immobile;
Che non erano contestati il mancato versamento di
cinque mensilità tra il maggio e il settembre del 2009, la
concatenazione temporale tra il comportamento del con-
duttore e la scoperta di cavi elettrici rinvenuti a pochi cen-
timetri dalla pavimentazione, e la sospensione dei lavori,
disposta il 27 aprile 2009 dal direttore all’uopo nominato;
Che al conduttore non era consentito astenersi dal ver-
samento del canone in presenza di una riduzione o dimi-
nuzione del godimento dell’immobile addebitabile al loca-
tore, ma soltanto nell’ipotesi di mancanza tout court della
controprestazione - ipotesi non ricorrente nella specie;
- Che le problematiche lamentate dal conduttore erano
insorte nel corso di lavori non espressamente autorizza-
ti dalla proprietà e frutto di una sua libera scelta, onde
l’impredicabilità di una causa di legittima sospensione
dell’obbligazione di pagamento del canone;
- Che altrettanto impredicabile appariva la nullità del
contratto di locazione.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina
F. A. ha proposto ricorso sulla base di 8 motivi di censura.
Resiste con controricorso la società locatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti in cui si dirà.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’artt.
1418, 1346, 1575, 1578, 1571 e 1580 c.c., della L. n. 46 del
1990, del D.M. n. 37 del 2008, della normativa CEI 23-19,
23-46 e 64-85.
Il motivo non può essere accolto, vertendosi, nella spe-
cie, non in tema di illiceità dell’oggetto o di impossibilità
(f‌isica o giuridica) dello stesso, bensì di vizio occulto della
res locata, accertato in corso di rapporto, onde nessuna
fattispecie di nullità negoziale sembra, in concreto, pre-
dicabile.
Con il secondo motivo, si denuncia insuff‌icienza e con-
traddittorietà della motivazione circa un fatto controverso
ex art. 360, n. 5, c.p.c..
Con il terzo e quarto motivo, si denuncia, sotto diversi
prof‌ili, violazione di legge ex art. 1575, 1578 e 1580 c.c.,
artt. 1453, 1460 con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt.
115, 116, 416 e 420 c.p.c., art. 2697 c.c..
Le doglianze, che possono essere congiuntamente esa-
minate, attesane la intrinseca connessione, sono del tutto
fondate.
Esse possono così riassumersi:

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