Corte Di Cassazione Civile Sez. Un., 18 Aprile 2016, N. 7665

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giur CONTRASTI
4/2016 Arch. loc. cond. e imm.
dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i
restanti due terzi a carico del condominio».».
5. - In applicazione di tale principio, la motivazione della
sentenza impugnata deve essere corretta, risultando co-
munque il dispositivo conforme a diritto. Invero, la pretesa
risarcitoria è stata azionata dalla proprietaria dell’appar-
tamento danneggiato nei confronti della proprietaria della
terrazza a livello e del condominio e la Corte d’appello, fa-
cendo applicazione del precedente orientamento espresso
da queste Sezioni Unite, ha ritenuto che correttamente il
Tribunale avesse affermato che la Iannotta e il Condominio
erano corresponsabili del danno subito dalla Curti, nella
proporzione stabilita dall’art. 1126 c.c., essendo inconte-
stato che il terrazzo di proprietà esclusiva della Iannotta
svolgeva anche la funzione di copertura del fabbricato con-
dominiale, con la conseguenza che dei danni subiti dalla
Curti doveva rispondere per due terzi il Condominio e per
un terzo la proprietaria della terrazza a livello. Soluzione,
questa, che discende anche dall’applicazione dell’enuncia-
to principio di diritto, non venendo in rilievo, nella specie,
prof‌ili ulteriori e diversi rispetto a quello della ripartizione
della responsabilità risarcitoria tra proprietaria esclusiva
della terrazza a livello e condominio.
6. - In conclusione, il ricorso va rigettato.
In considerazione del fatto che ai f‌ini della decisione sul
ricorso è stato necessario affrontare una questione di mas-
sima di particolare importanza, le spese del giudizio di cas-
sazione possono essere compensate tra le parti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 18 APRILE 2016, N. 7665
PRES. MACIOCE – EST. CIRILLO – P.M. SGROI (PARZ. DIFF.) – RIC. UNGARO ED
ALTRI C. AGENZIA DELLE ENTRATE ED ALTRI
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Accertamento catastale y Impugnazione degli atti
generali relativi alle microzone comunali y Giuri-
sdizione amministrativa y Sussistenza y Notif‌ica al
contribuente dell’avviso di accertamento indivi-
duale y Rilevanza y Esclusione
. Le c.d. operazioni catastali individuali sono devolu-
te alle commissioni tributarie dagli artt. 2, comma 2
(già 3), e 19, lett. f del decreto legislativo. n. 546 del
31 dicembre 1992, mentre gli atti generali, fra i quali
quelli di qualif‌icazione e classif‌icazione, sono devoluti
al giudice amministrativo in sede di impugnazione di-
retta ed al giudice tributario solo in via di mera disap-
plicazione. Nessuna disposizione del predetto decreto
legislativo attribuisce, infatti, alle commissioni tribu-
tarie un potere direttamente incisivo degli atti generali
in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità costitu-
zionalmente riservata agli organi della giustizia ammi-
nistrativa. Sicché, senza la “mediazione” rappresentata
dall’impugnativa dell’atto impositivo, di riscossione o
di diniego, Il giudice tributario non può giudicare della
legittimità degli atti amministrativi generali, dei quali
può conoscere solo incidenter tantum e unicamente
ai f‌ini della disapplicazione nella singola fattispecie
dell’atto amministrativo presupposto dell’atto impu-
gnato, Né è sostenibile, per quanto riguarda gli atti
generali di formazione, aggiornamento e adeguamento
del Catasto, che l’art. 74 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, deroghi al normale riparto della giurisdizione
tra giudice tributario e amministrativo. Una volontà di
questo genere non ha certamente espresso tale dispo-
sizione laddove richiama: per un verso, l’art. 2, comma
3 (ora 2), del citato decreto legislativo n. 546 del 1992,
atteso che la disposizione richiamata resta nell’ambi-
to dell’ordinaria impugnazione degli esiti f‌iscalmente
rilevanti delle c.d. operazioni catastali individuali;
per un altro verso, il nuovo testo del comma 3 dello
stesso articolo, che regola la risoluzione in via inci-
dentale di ogni questione da cui dipende la decisione
delle controversie rientranti nella giurisdizione delle
commissioni tributarie e da cui, quindi, non è ricava-
bile una giurisdizione tributaria di legittimità sugli atti
amministrativi generali. (Nella specie, in applicazione
dell’enunciato principio, la Corte ha ritenuto sussistere
la giurisdizione del giudice amministrativo, e non del
giudice tributario, relativamente agli atti amministra-
tivi afferenti la suddivisione del territorio comunale in
microzone catastali per i f‌ini di cui all’art. 1, comma
335, della legge n. 311 del 2004). (Mass. Redaz.) (d.l.vo
31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; d.l.vo 31 dicembre
1992, n. 546, art. 19; d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2;
d.l.vo 2 luglio 2010, n. 104, art. 7) (1)
(1) Le pronunce Cass. civ., sez. un., 1 marzo 2002, n. 3030, e Cass.
civ, sez. un., 22 luglio 2004. n. 13793, citate in motivazione, trovansi
pubblicate in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ungaro, Codacons - sede di Lecce, Adusbef Puglia e
Adoc provinciale di Lecce hanno adito il TAR-Puglia, sez.
Lecce, per l’annullamento del provvedimento, di contenu-
to e data non conosciuti, di suddivisione del territorio del
Comune di Lecce in microzone catastali ai sensi dell’ar-
ticolo 2, D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138; della delibera della
Giunta Comunale di Lecce n. 639 del 29 luglio 2012 avente
ad oggetto "Richiesta di revisione del classamento delle
unità immobiliari ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Co-
mune di Lecce, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della
Legge 311/2004 "; della delibera della Giunta comunale di
Lecce n. 746 del 11 ottobre 2012 avente ad oggetto “Richie-
sta di Revisione del classamento delle unità immobiliari
ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce, ai
sensi dell’articolo 1, comma 335, della Legge 311/2004 -
Parziale modif‌ica dell’allegato alla D.G.M. n. 639 del 29
luglio 2010”; nonché ove occorra della Determinazione del
Direttore dell’Agenzia del Territorio del 29 novembre 2010
avente ad oggetto “Revisione del classamento delle uni-
tà immobiliari urbane, site nel Comune di Lecce, ai sensi
dell’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311” e dell’Avviso n. LE 0444089 2012 001 di accerta-

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