Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 30 Novembre 2015, N. 24341

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
ge n. 302 del 1998, il giudice avrebbe dovuto dichiarare
l’estinzione della procedura nella sua interezza se la
certif‌icazione notarile fosse stata carente anche in parte
e non avrebbe legittimamente potuto disporre, come ha
fatto, previa verif‌ica in contraddittorio della completezza
della relazione, l’estinzione solo parziale della procedura.
Ricostruisce la storia della norma, più volte modif‌icata
negli anni, nel senso che dal 1998 in poi essa prevedeva
un termine (prima strettissimo, di sessanta giorni, poi
prolungato nelle successive modif‌iche) per la produzione
degli atti a pena, in mancanza, di estinzione della proce-
dura esecutiva mentre nell’ultima versione di esso, post
riforma del 2005, è prevista non più l’estinzione della pro-
cedura ma l’ineff‌icacia parziale del pignoramento relativa-
mente ai soli immobili per i quali, per la carenza della do-
cumentazione, non sia possibile provvedere alla vendita.
Sostiene che abbia sbagliato la corte d’appello, come già
il primo giudice, nel dichiarare l’estinzione parziale della
procedura esecutiva per invalidità del pignoramento, in
quanto avrebbe dovuto piuttosto dichiarare l’estinzione
dell’intera procedura per inattività delle parti, in confor-
mità al valore sanzionatorio dell’art. 567 c.p.c. che prevede
l’estinzione come sanzione conseguente alla inosservanza
dell’obbligo di depositare nei termini la certif‌icazione ipo-
catastale o la certif‌icazione notarile.
L’Italfondiario nel controricorso sottolinea che l’istan-
za di estinzione è datata 20 febbraio 2012 ed il termine
per l’integrazione della documentazione è stato concesso
dal g.e. il 17 maggio 2010, il tutto quindi successivamen-
te all’entrata in vigore della riforma del 2005 ed in parti-
colare della norma transitoria che prevede che la nuova
formulazione dell’art. 567 c.p.c. si applichi, come nel caso
di specie, alle procedure esecutive pendenti il 10 marzo
2006 e tale norma prevede l’ineff‌icacia del pignoramen-
to relativamente ai soli immobili per i quali non è stata
depositata la prescritta documentazione. Aggiunge poi
che, anche qualora non si volesse ritenere applicabile il
nuovo testo dell’art. 567, l’unica interpretazione logica del
combinato disposto con l’art. 493 è che se siano colpiti con
unico pignoramento più beni, la procedura possa diversa-
mente articolarsi per ogni cespite.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente
in quanto connessi, e sono infondati.
La corte d’appello assume che sia da applicare il vec-
chio testo dell’art. 567 c.p.c. ,e ne dà una lettura, in combi-
nato disposto con l’art. 493 terzo comma e con il principio
di conservazione degli atti, compatibile con la legittimità
di un provvedimento di estinzione parziale, escludendo
che se si verif‌ichi l’ineff‌icacia del pignoramento relativa-
mente ad alcuni dei beni pignorati sia necessario che essa
travolga anche gli altri. In effetti, non sussiste la denuncia-
ta violazione dell’art. 567 c.p.c. nel testo introdotto dalla
legge n. 302 del 1998, in quanto, diversamente da quanto
opinato dal ricorrente, alla fattispecie deve applicarsi l’art.
567 c.p.c. nella sua ultima formulazione (ovvero come so-
stituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-
f‌icazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80), in virtù della
normativa transitoria che dispone l’immediata applicabili-
tà delle nuove norme anche alle procedure pendenti nelle
quali non sia stata ancora emessa - come nella specie non
era stata ancora emessa - l’ordinanza di vendita: il nuovo
testo dell’art. 567 c.p.c. non prevede affatto l’estinzione
della procedura nella sua interezza in caso di carenza della
certif‌icazione notarile in relazione ad alcuni soltanto dei
beni pignorati, ma al contrario circoscrive la possibilità per
il giudice di dichiarare l’ineff‌icacia del pignoramento (con
ordinanza, e previa audizione delle parti) soltanto in rela-
zione a quello o quegli immobili pignorati per i quali non
sia stata depositata la prescritta documentazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in
tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della
soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2015, N. 24341
PRES. BERRUTI – EST. SCRIMA – P.M. FUZIO (CONF.) – AVV. GEN. – RIC. BRICO
BAGNO S.R.L. (AVV.TI MILANI E NANNI) C. MAGRI GASPARE & C. S.R.L. (N.C.)
Canone y Controversie y Ordinanza di mutamento
del rito y Comunicazione al contumace y Necessità
y Omissione y Nullità della sentenza y Rimessione al
primo giudice y Esclusione y Fondamento.
. Nel procedimento locatizio l’ordinanza di mutamento
del rito di cui all’art. 426 c.p.c. deve essere comunicata,
in osservanza di un principio generale dell’ordinamen-
to, alla parte contumace, dovendosi ritenere, in man-
canza, la nullità della sentenza, senza che, tuttavia,
debba essere disposta la rimessione al giudice di pri-
mo grado, trattandosi di fattispecie non assimilabile a
quelle, tassative, previste dall’art. 354 c.p.c., tanto più
che il principio del doppio grado di giurisdizione non ha
rilevanza costituzionale. (c.p.c., art. 292; c.p.c., art. 353;
c.p.c., art. 354; c.p.c., art. 426; c.p.c., art. 447 bis) (1)
(1) Nel senso che nel rito locatizio l’ordinanza di trasformazione del
rito prevista dall’art. 426 c.p.c. deve essere comunicata alla parte
contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordina-
mento, cfr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 77, in Giust. civ. Mass. 2010, 1,
25. Nel senso, poi, che i casi che impongono la rimessione della causa
al giudice di primo grado sono espressamente indicati dagli artt. 353
e 354 c.p.c. e che - al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti - non
è possibile la rimessione al primo giudice (secondo quanto esplici-
tato dall’art. 354, la cui disposizione esprime una norma conforme a
Costituzione, giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio
grado di giurisdizione di merito) v. Cass. civ. 6 settembre 2007, n.
18691, ivi 2007, 9.

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