Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 30 Novembre 2015, N. 24354

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giur LEGITTIMITÀ
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazio-
ne di fatti e circostanze ormai def‌initivamente accertati in
sede di merito.
Sotto questo prof‌ilo i ricorrenti, lungi dal prospettare a
questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c. per errore e falsa applicazione degli artt. 948
e 2727 ss. c.c., invocano, piuttosto, una diversa lettura delle
risultanze procedimentali cosi come accertate e ricostruite
dalla Corte territoriale, muovendo cosi all’impugnata senten-
za - che ha accertato l’altezza del solaio in base alle misurazio-
ni compiute in sede progettuaIe dal Graci e alle valutazioni
tecniche del c.t.u. - censure che non possono trovare ingresso
in questa sede, perchè la valutazione delle risultanze proba-
torie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee
a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatti
riservati in via esclusiva al giudice del merito.
6. - Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 NOVEMBRE 2015, N. 24354
PRES. SALMÈ – EST. RUBINO – P.M. SOLDI (CONF.) – RIC. VALENTE (AVV.
MASTRANGELO) C. ITALFONDIARIO S.P.A. ED ALTRI (AVV. CASOTTI CANTATORE)
Esecuzione forzata y Pignoramento y Immobiliare
y Pluralità di beni y Assenza di certif‌icazione notari-
le per alcuni di essi y Ineff‌icacia integrale del pigno-
ramento ex art. 567 c.p.c. y Esclusione.
. Nella ipotesi di pignoramento di una pluralità di
beni, l’art. 567 c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. n.
35 del 2005, convertito con modif‌icazioni nella l. n. 80
del 2005, immediatamente applicabile alle procedure
pendenti nelle quali non sia stata ancora emessa l’or-
dinanza di vendita, in virtù dell’art. 2, comma 3 sexies,
del d.l. n. 35 del 2005 cit. - non prevede l’estinzione
dell’intera procedura ove la certif‌icazione notarile sia
carente solo per alcuni dei beni pignorati, circoscriven-
do, al contrario, la possibilità per il giudice di dichiara-
re l’ineff‌icacia del pignoramento soltanto a quello o a
quegli immobili pignorati, per i quali manchi il depo-
sito della prescritta documentazione. (c.p.c., art. 567;
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2) (1)
(1) Per utili riferimenti, v. Cass. civ. 8 maggio 2014, n. 10009, in Giust.
Civ. Mass. 2014, RV 630868.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’ambito della procedura esecutiva n. 406 del 1997
pendente a carico di Valente Corrado presso il Tribunale
di Taranto, promossa da Italfondiario S.p.a. con vari in-
terventi di altri creditori, il debitore chiedeva che il g.e.
dichiarasse l’estinzione della procedura per incompletez-
za della relazione notarile; il g.e., avendo già concesso ter-
mine ex art. 567 c.p.c. al creditore per integrare la docu-
mentazione sull’istanza di estinzione disponeva dapprima
la sospensione temporanea della vendita e convocava le
parti aff‌inchè prendessero posizione lotto per lotto sulla
completezza della documentazione così come integrata
dal creditore; quindi, con provvedimento riservato assunto
all’esito della udienza di comparizione delle parti, dichia-
rava l’estinzione parziale della procedura, in relazione a
quei beni pignorati rispetto ai quali la relazione notarile
benché integrata continuava ad essere lacunosa.
Il provvedimento di estinzione parziale è stato recla-
mato dal Valente; il Tribunale di Taranto rigettava il recla-
mo con sentenza n. 1206 del 2013; avverso quella sentenza
il Valente proponeva appello ex art. 130 disp. att. c.p.c. che
veniva rigettato con sentenza n. 556 del 2013 della Corte
d’Appello di Lecce.
Valente Corrado in questa sede propone due motivi di
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 556 del 2013,
depositata il 9 dicembre 2013 dalla Corte d’Appello di Lec-
ce sezione distaccata di Taranto di rigetto dell’appello con
il quale contestava l’estinzione solo parziale della proce-
dura esecutiva pendente nei suoi confronti.
L’Italfondiario S.p.a. ha depositato controricorso.
La Banca Popolare del Mezzogiorno, la Banca Popolare
di Puglia e Basilicata s.c. a r.l., la Banca Popolare Pugliese,
il Banco di Napoli S.p.a., la Soget S.p.a. ed Equitalia Sud
S.p.a., intimate, non hanno svolto attività difensiva.
Il Valente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il debitore esecutato de-
duce la violazione e falsa applicazione dell’art. 493 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Preliminarmente sostiene che alla fattispecie in esame
si applichi l’art. 567 nel testo introdotto dalla legge n. 302
del 1998 (e non nel testo precedente) sulla base del qua-
le il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione della
procedura nella sua interezza se la certif‌icazione notarile
fosse stata carente anche in parte e pertanto non avrebbe
legittimamente potuto disporre l’estinzione parziale, rela-
tiva solo ad alcuni immobili della procedura esecutiva.
Il giudice arriva a tale conclusione muovendo dall’art.
493 3° comma c.p.c., che prevede che ogni pignoramento
ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in un
unico processo.
Il ricorrente sostiene che la norma non sarebbe applica-
bile al caso di specie perchè si applicherebbe solo qualora il
pignoramento di più immobili venga fatto su istanza di più
creditori, il che dà luogo a tante autonome procedure ese-
cutive, benché riunite sotto il numero di ruolo della più an-
tica e di conseguenza in tal caso si giustif‌ica che l’estinzione
di una o più procedure non comporti l’estinzione totale.
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 567 c.p.c. nel testo introdotto dalla
legge n. 302 del 1998, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
nonché dell’art. 1 del protocollo addizionale della CEDU
del 4 novembre 1950 ratif‌icato con L 4 agosto 1955 n. 848
entrata in vigore in Italia il 4 agosto 1955 n. 848 e dell’art.
12 delle preleggi. Sostiene che:
-sulla base del testo dell’art. 567 vigente al momento
della pronuncia, e cioè il testo come modif‌icato dalla leg-

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