Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 17 Dicembre 2015, N. 25437

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giur LEGITTIMITÀ
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
titolo, con il pagamento di un canone agevolato al 10% del
valore di mercato dell’immobile.
Va precisato che il motivo non è inammissibile, contra-
riamente a quanto afferma il controricorrente, essendo
accompagnato dal prescritto quesito di diritto ex art. 366
bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pre-
gressi.
Il motivo appare infondato.
Da un lato, l’art. 13 comma 2 del predetto decreto, pre-
vede bensì una regolarizzazione, ma solo quando non sia-
no “perfezionati”, i relativi provvedimenti di concessione o
contratti di locazione: ciò fa ritenere che debba comunque
essere in corso la procedura volta a tale “ perfezionamento”.
Dall’altro, l’art. 11 lett. g) del predetto decreto, con-
templa, tra i benef‌iciari del canone agevolato, istituzioni,
fondazioni e associazioni, non aventi scopo di lucro, che
perseguono f‌ini di rilevante interesse nel campo della cul-
tura, ambiente, salute, ecc. e utilizzano i beni di proprietà
statale/perseguendo la loro ottimizzazione e valorizza-
zione, garantendo la fruibilità da parte della collettività.
Precisa il controricorrente, con riferimento all’atto di ci-
tazione in appello, non contestato sul punto, che dalla do-
cumentazione esibita dalla Cassa al CTU risultava come la
Cassa stessa, relativamente ai locali in questione, avesse
stipulato un contratto di gestione di Bar - Tabacchi con
una società, per il quale era previsto un corrispettivo per il
Bar e la Rivendita Tabacchi. Ciò, all’evidenza, in contrasto
con le indicazioni proprie del predetto decreto.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 17 DICEMBRE 2015, N. 25437
PRES. ED EST. IACOBELLIS – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C.
AMBROSIO (AVV. LUCARINI E GIANNESSI)
Tributi (in generale) y Esenzioni ed agevolazio-
ni (benef‌ici) y Agevolazioni "prima casa" y Trasferi-
mento della residenza y Termine y Mancato rispetto
y Decadenza y Forza maggiore y Esclusione y Fatti-
specie in tema di ritardata esecuzione di sfratto.
. In tema di benef‌ici f‌iscali cosiddetti "prima casa",
la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza
dell’acquirente di un immobile ubicato in un comune
diverso da quello di sua residenza, qualora egli non
abbia trasferito ivi quest’ultima nel perentorio termi-
ne di diciotto mesi dall’acquisto, deve consistere in un
evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e
sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella
prima casa entro il termine suddetto. (Nella specie, la
S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la sussistenza
di forza maggiore negli ostacoli frapposti dall’inquilina
all’esecuzione per rilascio in tre diversi accessi, con
differimento di circa dieci mesi nell’acquisizione del
possesso dell’immobile). (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131,
art. 1) (1)
(1) Si veda Cass. civ. 7 giugno 2013, n. 14399 (in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna), secondo cui il mancato stabilimento nei
termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’a-
gevolazione, qualora tale evento sia dovuto a causa di forza mag-
giore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto (nella specie,
la sospensione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile disposta
dalla soprintendenza per la c.d. “sorpresa archeologica”, cioè il rin-
venimento di reperti, impeditivo della prosecuzione dei lavori). Si
vedano anche Cass. civ. 11 giugno 2014, n. 13177 e Cass. civ. 26 marzo
2014, n. 7067, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Ambrosio Roger contro
l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’av-
viso di liquidazione n. 001 CAD000100/2009 per imposta di
registro 2008, a seguito di revoca dei benef‌ici “prima casa”.
Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello
proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di
Pavia n. 305/2/11 che ne aveva respinto il ricorso. Il ricorso
proposto si articola in unico motivo. Resiste con controri-
corso il contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis
c.p.c. è stata f‌issata l’udienza del 26 novembre 2015 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale
comunicazione alle parti costituite. La ricorrente ha de-
positato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 nota II bis lett. A) della tariffa allegata al D.P.R.
131/86, in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., laddo-
ve la CTR ha ritenuto non perentorio il termine di diciotto
mesi per il trasferimento della residenza, ed ha ricono-
sciuto l’esistenza della forza maggiore nel ritardato sfratto
dell’inquilino.
Il ricorso va respinto. Questa Corte (sez. V, sentenza
n. 14399 del 7 giugno 2013), in tema di imposta di regi-
stro, ha affermato che l’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n.
12 (convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118), richie-
de, per la fruizione dei benef‌ici cd. prima casa, previsti
in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il
compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai f‌ini del
godimento dell’agevolazione, entro il termine di diciotto
mesi dall’acquisto; detto trasferimento, elemento costitu-
tivo del benef‌icio richiesto e provvisoriamente accordato,
rappresenta un obbligo del contribuente verso il f‌isco,
dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’a-
dempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non
imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed
imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato
stabilimento nei termini di legge della residenza non com-
porta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento
sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto
alla stipula dell’acquisto. La decisione impugnata, censu-
rabile nella parte in cui ha ritenuto meramente ordinato-
rio il termine entro il quale procedere al mutamento di
residenza, è tuttavia conforme ai suddetti principi laddove
ha riconosciuto la sussistenza della forza maggiore negli
ostacoli frapposti dall’inquilina all’esecuzione per rilascio
promossa con accessi del 22 luglio 2009, 22 settembre

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