Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 18 Dicembre 2015, N. 25519

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
Il motivo appare peraltro infondato.
Giurisprudenza consolidata di questa Corte, che ha
modif‌icato un precedente risalente orientamento (al ri-
guardo, Cass. n. 27662 del 2012; 17772 del 2012), si richia-
ma all’art. 45, comma 3, legge n. 388 del 2000, precisando
che la disposizione, di natura innovativa rispetto alla pre-
cedente disciplina, unif‌ica gli interventi previsti dagli artt.
17 e 18 L. n. 137 del 1952, e dispone che le condizioni di
miglior favore per la determinazione del prezzo di cessio-
ne si applichino a tutti gli immobili destinati ai profughi.
In tale prospettiva è successivamente intervenuta la L.
n. 350 del 2003, art. 4, commi 223 e 224, ove si afferma che
le disposizioni di cui al D.L. n. 542 del 1996, art. 5 si appli-
cano a tutti gli immobili destinati ai profughi, così confer-
mando la insostenibilità di una distinzione tra i medesimi
soggetti, sulla base della tipologia degli immobili occupati.
Non pare incidere su tale interpretazione la sentenza
rato incostituzionali gli artt. 1, 2, 3, 4 L. Regionale Toscana
n. 59 del 2005, nella parte in cui essi prevedono il benef‌icio
della condizione di miglior favore anche ai profughi asse-
gnatari ex art. 17 L. 137 del 1952. Nella loro motivazione, i
giudici della Consulta argomentano sulla determinazione
dei canoni di locazione degli alloggi ERP, e rilevano una
differente disciplina tra gli assegnatari ex art .17 e 18 L.
137 del 1952, affermando che i primi avrebbero corrispo-
sto un canone di locazione maggiore rispetto ai secondi,
ai quali dunque non si potrebbero estendere i benef‌ici piu
volte ricordati, senza violazione dell’art. 3 Cost.
La questione dei canoni non è mai stata dedotta e dibat-
tuta dalle parti, con riferimento agli immobili siti in Emilia
Romagna, e dovrebbe necessariamente dar luogo ad indagi-
ni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede.
È da ritenere quindi che le argomentazioni poste dalla
Corte Costituzionale, alla base della sua pronuncia, siano
estranee alla fattispecie dedotta nella presente causa.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
La questione dedotta in causa, che ha dato luogo a
giurisprudenza di questa Corte, in passato non univoca,
richiede la compensazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 18 DICEMBRE 2015, N. 25519
PRES. SALVAGO – EST. DOGLIOTTI – P.M. FUZIO (CONF.) – RIC. CASSA MUTUA
DI ASSIS. E PREVID. PER IL PERSONALE DIPEND. DEL MIN. INT. (AVV. FELISSO) C.
MINISTERO ECONOMIA FINANZE ED ALTRI (AVV. GEN. STATO)
Demanio y Facoltà di godimento dei beni dema-
niali y Occupazione "sine titulo" y Regolarizzazione
y Canone agevolato y Operatività y Condizioni y Fat-
tispecie.
. In tema di occupazione "sine titulo" di immobili de-
maniali, la sua regolarizzazione, con il conseguente
pagamento di un canone agevolato nella misura del 10
per cento del valore di mercato del cespite, postula,
ai sensi degli artt. 11 e 13 del d.P.R. n. 296 del 2005,
da un lato, che sia almeno in corso una procedura di
"perfezionamento" di un provvedimento di concessione
o di un contratto di locazione, e, dall’altro, che il be-
nef‌iciario del canone agevolato sia un ente, non aven-
te f‌ine di lucro, che garantisca una fruizione ottimale
alla collettività dell’immobile demaniale. (In applica-
zione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva imposto alla odierna
ricorrente il pagamento di un canone corrispondente
all’intero valore di mercato dell’immobile dalla stessa
occupato "sine titulo" ed adibito ad attività di bar-ta-
baccheria). (d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296, art. 11;
d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296, art. 13) (1)
(1) Nulla negli esatti termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notif‌icata in data 4 aprile 1994, il Mini-
stero dell’economia e delle Finanze conveniva in giudizio,
davanti al Tribunale di Roma, la Cassa Mutua di Assisten-
za e Previdenza del personale del Ministero dell’interno,
per sentirla condannare al pagamento della indennità per
occupazione senza titolo di alcuni locali dell’edif‌icio de-
maniale, in Roma, via del Viminale, sede dello stesso Mini-
stero dell’Interno, per l’importo di lire 503.778.320.
Costituitosi il contraddittorio, la Cassa Mutua chiedeva
il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 30 settem-
bre 2004, condannava la convenuta al pagamento dei ca-
noni successivi al 1992 nella misura del 10% del canone
risultante dalla media tra i valori di stima di cui alle con-
sulenze depositate nel 1997 e 2003, sulla base della circo-
lare della Direzione Centrale del Demanio n. 291 del 1965.
Proponeva appello il Ministero. Costituitosi il contrad-
dittorio, l’appellata ne chiedeva il rigetto.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 giu-
gno 2008, in riforma della sentenza impugnata, condanna-
va l’appellata al pagamento dei canoni nella loro interez-
za, con riferimento al valore di mercato, dal 1977 al 1996.
Ricorre per cassazione la Cassa Mutua. Resiste, con
controricorso, il Ministero.
La ricorrente deposita memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non va accolta l’eccezione sollevata
dal resistente circa la violazione del principio del contrad-
dittorio nei confronti del Ministero dell’Interno cui la causa
non è comune: la Cassa Mutua è associazione autonoma,
con proprio Presidente e Legale rappresentante, non inqua-
drata nell’ambito dell’organizzazione ministeriale, e il rap-
porto dedotto riguarda la Cassa e il Ministero delle Finanze;
ad essa quest’ultimo richiede pagamento di indennità per
occupazione senza titolo di locali di edif‌icio demaniale.
Con unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 1, 9, 11 lett. g), 12 e 13 D.P.R. n. 296 del 2005,
che prevede una regolarizzazione delle occupazioni senza

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