Corte Di Cassazione Civile Sez. I, 18 Dicembre 2015, N. 25523

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giur LEGITTIMITÀ
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
come, in caso di immobile non abitativo, la non debenza
dell’indennità di avviamento (Cass. n. 8435 del 13 giugno
2002; Cass. n. 2082 del 14 febbraio 2012). È stato pure da
questa Corte precisato che, nella predetta ipotesi, “peraltro,
il giudicato formatosi sulla cessazione, per intervenuta sca-
denza, della locazione non preclude alla parte che ne ha in-
teresse attuale l’esame della domanda di accertamento, con
valore di giudicato, dell’operatività di una pregressa causa
di risoluzione del contratto per inadempimento grave del
conduttore, atteso che qualora più fatti diano diritto, cia-
scuno come causa autonoma, alla cessazione di un contrat-
to, sussistono altrettante causae petendi e, quindi, azioni,
sicché la pronuncia sull’una, passata in cosa giudicata, non
preclude l’esame delle altre” (Cass. n. 28416 del 28 novem-
bre 2008). A tali principi la Corte di merito, con la sentenza
impugnata di declaratoria di cessazione della materia del
contendere, non si è attenuta, risultando evidente il perdu-
rante interesse del Donati ad ottenere l’accertamento della
chiesta risoluzione del contratto di locazione in parola e la
pronuncia sulle ulteriori domande proposte.
2. Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’e-
same del secondo motivo di ricorso, rubricato “nullità della
sentenza del procedimento”, con cui il ricorrente lamenta
che la Corte di merito abbia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,
completamente omesso di pronunciare sulla domanda di ri-
soluzione del contratto e sulla domanda di risarcimento dei
danni. Resta, altresì, assorbito l’esame del terzo motivo di
ricorso, con cui si lamenta omessa, insuff‌iciente e contrad-
dittoria motivazione in relazione alla questione, trattata
dalla Corte di merito al solo f‌ine di stabilire la soccombenza
virtuale, relativa alla realizzazione del manufatto, conte-
stata ai conduttori, con riferimento alla quale la predetta
Corte, pur dichiarando di recepire la c.t.u., ne avrebbe com-
pletamente ed immotivatamente ribaltato - le risultanze, ad
avviso del Donati. A tale riguardo si evidenzia l’irrilevanza,
alla luce della presente decisione, di quanto evidenziato
dalla Corte di merito ai soli f‌ini della soccombenza virtuale.
3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, va accol-
to il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; la senten-
za impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la
causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Brescia, in diversa compo-
sizione, che si atterrà ai principi sopra richiamati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 18 DICEMBRE 2015, N. 25523
PRES. SALVAGO – EST. DOGLIOTTI – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. ACER AZIENDA
CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI BOLOGNA (AVV.TI POTTINO E NERI) C.
LIOTTI ED ALTRI (AVV.TI DE LEONARDIS, DELUCCA E MARELLI)
Edilizia popolare ed economica y Cessione in
proprietà y Alloggi assegnati ai profughi y Acquisto
a prezzo di favore y Spettanza sia per gli alloggi sta-
tali che per quelli di altri enti y Necessità.
. In tema di cessione di alloggi, a prezzo agevolato, in
favore di profughi, il corrispondente benef‌icio spetta
indistintamente - giusta gli artt. 45 della l. n. 388 del
2000 e 4, commi 223 e 224, della l. n. 350 del 2003 - per
tutti gli immobili contemplati negli artt. 17 e 18 della
l. n. 137 del 1952, e quindi a prescindere dalla circo-
stanza che l’alloggio sia di proprietà statale o di altri
enti. (l. 4 marzo 1952, n. 137, art. 17; l. 4 marzo 1952,
n. 137, art. 18; l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 45; l. 24
dicembre 2003, n. 350, art. 4) (1)
(1) In senso conforme, cfr. Cass. civ. 20 dicembre 2011, n. 27662, in
questa Rivista 2012, 708.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data in data 14 maggio 2001, il
Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda propo-
sta da un gruppo di profughi rimpatriati, assegnatari di allog-
gi ERP, riconosceva alla gran parte di essi, nei confronti del
convenuto IACP della provincia di Bologna, il diritto ad otte-
nere il trasferimento in proprietà degli alloggi loro rispetti-
vamente assegnati, ai sensi della L. 137 del 1952 per il prezzo
agevolato di cui all’art. 1, comma 24, della L. n. 560 del 1993,
pari al 50% del costo di costruzione. Rigettava la domanda di
alcuni di essi, ritenendo non sussistente per loro il requisito
essenziale dell’inserimento dei rispettivi alloggi nel piano di
vendita regionale ex art. 1 comma 4 L. n. 560 del 1993.
Proponevano appello ACER (subentrata allo IACP)
nonché gli attori soccombenti in primo grado.
La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data
24 luglio 2007, rigettava l’appello proposto da ACER e ac-
coglieva quello proposto dai profughi, dichiarando ACER
tenuto a trasferire anche a favore di essi gli alloggi loro
assegnati al predetto prezzo agevolato.
Ricorre per cassazione ACER.
Resistono, con controricorso i profughi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’u-
dienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all’eccezione di sussistenza
dell’interesse della ricorrente ex art. 100 c.p.c., la ricor-
rente stessa richiama correttamente, in memoria, l’art. 49,
comma 6, L. R. Emilia-Romagna n. 24 del 2001, che pone
a carico dell’ACER il contenzioso instauratosi, come nella
specie, per fatti ed atti antecedenti la data di trasferimen-
to ai Comuni del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica. È evidente, per di più, l’interesse sostanziale della
ricorrente, alla quale mancato accoglimento del ricorso
necessariamente a suo carico una somma sottratta manu-
tenzione del predetto patrimonio.
Con un unico motivo, ACER lamenta violazione della L.
n. 560 del 1993, art. 1 comma 24, L. n. 388 del 2000, artt.
45, L. 350 del 2003, art. 4 comma 223, sostenendo che le
agevolazioni previste valgono per i soli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà statale e non anche per
il caso in cui questi non siano di proprietà dello Stato.
Il motivo, a differenza di quanto affermano i contro-
ricorrenti non è inammissibile, in quanto specif‌icamente
individuato.

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