Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 22 Dicembre 2015, N. 25740

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LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 DICEMBRE 2015, N. 25740
PRES. VIVALDI – EST. SCRIMA – P.M. GIACALONE (DIFF.) – RIC. DONATI (AVV.
TI GIUDICI E PETRETTI) C. CAFFÈ TORRE S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (AVV.TI LUPI E
VERSACE)
Contratto di locazione y Risoluzione y Finita loca-
zione e rilascio dell’immobile y Pendenza di causa
di risoluzione per inadempimento del conduttore y
Interesse del locatore a proseguire il giudizio y Sus-
sistenza y Fondamento y Fattispecie.
. Nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instau-
rato dal locatore per ottenere la risoluzione del con-
tratto di locazione per inadempimento del condutto-
re, intervenga la restituzione dell’immobile per f‌inita
locazione, non vengono meno l’interesse ed il diritto
del locatore ad ottenere l’accertamento dell’operativi-
tà di una pregressa causa di risoluzione del contratto
per grave inadempimento del conduttore, potendo da
tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli. (In
applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la
decisione di merito che aveva dichiarato cessata la
materia del contendere, sul presupposto dell’avvenuta
cessazione del contratto di locazione ad uso non abita-
tivo nelle more tra il giudizio di primo e secondo gra-
do, rilevando, per contro, la persistenza dell’interesse
all’accertamento dell’avvenuta risoluzione del contrat-
to, in forza dell’operatività di una clausola risolutiva
espressa, giacché essa avrebbe comportato, ai sensi
dell’art. 1458 c.c., la condanna alla restituzione delle
prestazioni adempiute). (c.c., art. 1453; c.c., art. 1456;
c.c., art. 1458; c.c., art. 1571; c.c., art. 1586; l. 27 luglio
1978, n. 392, art. 27) (1)
(1) Conforme a Cass. civ. 14 febbraio 2012, n. 2082, in questa Rivista
2012, 405.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 novembre 2008 presso il Tri-
bunale di Bergamo, sezione staccata di Treviglio, Donati
Alessio proponeva, nei confronti della Caffè Torre s.n.c.,
conduttrice dell’immobile di sua proprietà, domanda di
declaratoria della risoluzione di diritto del contratto di
locazione ad uso diverso da quello abitativo per inadem-
pimento della conduttrice alle obbligazioni di cui all’art.
12 del contratto e di risarcimento dei danni, sostenendo
che la conduttrice aveva realizzato manufatti in violazione
degli accordi negoziali.
La Caffè Torre s.n.c. si costituiva e chiedeva il rigetto
della domanda, deducendo che il gazebo di cui si discute
in causa era stato realizzato con il consenso dei preceden-
ti proprietari dell’immobile.
Il Tribunale adito, con sentenza del 27 ottobre 2010, ri-
gettava la domanda sul rilievo che l’intervento dovesse esse-
re ritenuto di ordinaria amministrazione, secondo le risul-
tanze della c.t.u., e che in ogni caso i precedenti proprietari
avessero concesso il loro consenso verbale alla collocazione
del manufatto; compensava in parte le spese di lite.
Avverso tale decisione il Donati proponeva appello, cui re-
sisteva la società appellata che proponeva appello incidentale
per ottenere la completa rifusione delle spese di primo grado.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4 novembre
2011, rilevato che “nelle more tra il primo e il secondo grado”,
il contratto fra le parti era cessato, che la struttura era stata
rimossa, che il ricorso era volto ad ottenere la risoluzione del
contratto e il costo necessario alla rimozione del manufatto
e che il rimborso della corrisposta indennità di avviamento
non era stato richiesto dal Donati nel ricorso introduttivo
del giudizio, dichiarava cessata la materia del contendere e
condannava, in base alla soccombenza virtuale, l’appellante al
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
Avverso la sentenza della Corte di merito il Donati ha
proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria,
sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il Caffè Torre s.n.c. di
Bigatti Battista Giacomo e Dognini Angelo Malachia in
liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione
impugnata per violazione degli artt. 100 c.p.c. e 1453, 1456 e
1458 c.c., sostenendo che, contrariamente a quanto stabilito
dalla Corte di merito, non sarebbe venuto meno l’interesse
ad agire, atteso che le domande formulate nel giudizio d’ap-
pello erano dirette ad ottenere l’accertamento dell’interve-
nuta risoluzione del contratto per effetto della dichiarazio-
ne del locatore di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 12 del contratto di locazione, comuni-
cata alla conduttrice con raccomandata a.r. in data 20 ago-
sto 2008, con tutte le conseguenze derivanti esplicitamente
ed implicitamente per legge, oltre al risarcimento di tutti
danni subiti. Deduce, altresì, il ricorrente che non avrebbe
potuto avanzare la domanda di restituzione dell’indennità
di avviamento con il ricorso introduttivo davanti al Tribu-
nale, essendo stata detta indennità versata solo sei giorni
prima dell’udienza davanti alla Corte di appello del 20 apri-
le 2011. Sostiene, inoltre, il Donati che dalla risoluzione
del contratto per inadempimento conseguirebbe l’implicita
condanna alla restituzione delle prestazioni adempiute in
forza dello stesso, in applicazione dell’art. 1458 c.c.. Nella
specie, quindi, ad avviso del ricorrente, permaneva il suo
interesse a sentir accertare e dichiarare l’avvenuta risolu-
zione del contratto per inadempimento della controparte
per effetto della clausola risolutiva espressa della quale il
Donati aveva dichiarato di volersi avvalere.
1.1. Il motivo è fondato e va, pertanto, accolto. Ed invero,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
questa Corte, al quale il Collegio ritiene di dare continuità,
nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento instaurato dal
locatore per ottenere la risoluzione del contratto di locazio-
ne per inadempimento del conduttore, intervenga la resti-
tuzione dell’immobile per f‌inita locazione, non viene meno
l’interesse (e il diritto) del locatore ad ottenere l’accerta-
mento dell’operatività di una pregressa causa di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del conduttore, po-
tendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli

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