Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 11 Gennaio 2016, N. 223

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
Effettivamente, il precedente richiamato in sentenza
dal giudice di appello (Cass. n. 10427 del 2000) nella mas-
sima sembrerebbe accomunare delibere nulle ed annulla-
bili circa la conseguenza dell’irrilevabilità della loro inva-
lidità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia
la lettura della motivazione del precedente in questione
denota che concerneva una fattispecie che, alla luce dei
principi affermati da Cass. n. 4806/2005, oggi andrebbe
qualif‌icata in termini di annullabilità (vizi relativi alla
convocazione dei condomini), sebbene all’epoca ritenuta
tale da determinare, secondo il preesistente orientamento
giurisprudenziale, la nullità della delibera.
Rispetto al precedente invocato nella sentenza appella-
ta, deve tenersi in adeguata considerazione l’impatto che
ha avuto sulla materia, il più volte menzionato intervento
delle Sezioni Unite del 2005, che ha portato questa stessa
Corte ad affermare con nettezza i criteri per poter distin-
guere tra delibere nulle ed annullabili, così che appare
assolutamente necessario ritenere che il limite in merito
al rilievo dell’invalidità in sede di opposizione a decreto
ingiuntivo, operi solo per le delibere annullabili.
In tal senso Cass. sez. II, n. 9641 del 27 aprile 2006,
secondo cui ben può il giudice rilevare di uff‌icio la nullità
quando, come nella specie, si controverta in ordine all’ap-
plicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio)
posta a fondamento della richiesta di decreto ingiunti-
vo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della
domanda (da ultimo in termini sostanzialmente conformi,
ed in motivazione Cass. n. 23688/2014; Cass. n. 1439/2014).
Ne consegue che la sentenza impugnata non avendo
fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi
da questa Corte in tema di rilievo della nullità della de-
libera condominiale posta a fondamento di un decreto
ingiuntivo, ed in sede di opposizione proposta nei con-
fronti di quest’ultimo (principi che deve ritenersi trovino
ulteriore conferma nel più recente approdo della Sezio-
ni Unite di questa Corte in tema di rilievo uff‌icioso della
nullità), deve essere cassata, imponendosi altresì il rinvio
al Tribunale di Genova in persona diversa dal giudice che
l’ha emessa, e ciò anche in considerazione del fatto che gli
altri motivi di appello proposti da parte del Condominio
devono reputarsi assorbiti in conseguenza dell’accogli-
mento del primo morivo di appello.
Infatti il secondo motivo di ricorso è stato espressa-
mente proposto in via condizionata e subordinata per l’i-
potesi di mancato accoglimento del primo motivo.
Il giudice di rinvio provvederà altresì sulle spese del
presente grado di giudizio (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 11 GENNAIO 2016, N. 223
PRES. DOGLIOTTI – EST. GENOVESE – RIC. B.A. (AVV. SCICCHITANO) C. B.T. (N.C.)
Matrimonio y Scioglimento (divorzio) y Assegno di
divorzio y Determinazione y Utilità economicamen-
te valutabili y Occupazione "de facto" di immobile
da parte del coniuge avente diritto all’assegno y Ir-
rilevanza y Fondamento.
. In sede di divorzio, ai f‌ini della determinazione del re-
lativo assegno, deve tenersi conto dell’intera consisten-
za patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguen-
temente, di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione
economica, compreso l’uso di una casa di abitazione,
determinante un risparmio di spesa, salvo che l’immo-
bile sia occupato in via di mero fatto, trattandosi, in
tale ultima ipotesi, di una situazione precaria ed essen-
do le diff‌icoltà di liberazione, da parte del proprietario,
un aspetto estraneo alla ponderazione delle rispettive
posizioni patrimoniali e reddituali. (l. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5) (1)
(1) Nel senso che ai f‌ini della determinazione dell’assegno divorzile,
occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascu-
no dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità
suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di
abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che oc-
correrebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione,
v. Cass. civ. 28 dicembre 2010, n. 26197, in questa Rivista 2011, 305.
Nel senso che l’assegnazione della casa coniugale va conf‌igurata non
soltanto come strumento di protezione della prole, ma come mezzo
atto a garantire anche il conseguimento di altre f‌inalità, quali l’equi-
librio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela del coniuge
più debole, con la conseguenza che l’attribuzione del diritto di abita-
zione nella casa familiare costituisce un provvedimento di contenu-
to economico avente funzione alternativa o sussidiaria rispetto alla
determinazione dell’assegno e, pertanto, la restituzione della casa
familiare da parte dell’assegnatario all’altro coniuge, rappresentando
una utilità economicamente valutabile in misura pari al risparmio
occorrente per godere dell’immobile a titolo di locazione, giustif‌ica
un aumento dell’assegno di divorzio o di mantenimento dovuto dal
benef‌iciario della restituzione al coniuge rinunciante, v. Cass. civ. 26
settembre 1994 n. 7865, in Vita not. 1995, 774.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di def‌inizione, ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza in data 26 marzo 2014, la Corte d’Appello
di Campobasso ha rigettato le impugnazioni proposte, dai
coniugi B.A. e Be.Ti., contro la sentenza del Tribunale di
Larino, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti ci-
vili del loro matrimonio concordatario, così accogliendo la
domanda del B., e posto a carico di quest’ultimo l’obbligo
di versare alla Be. un assegno divorzile di Euro 1.500,00
mensili, compensando le spese del giudizio.
Per quel che interessa ancora in questa sede, l’impu-
gnazione del B. è stata disattesa, sulla base della verif‌ica
delle condizioni patrimoniali e reddituali dell’appellante
(risultanti anche dalla sentenza di questa Corte n. 14081
del 2009), comparate con quelle pressochè inesistenti del
coniuge, e rapportate al tenore di vita, pacif‌icamente alto,
osservato dalla famiglia in costanza di matrimonio.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto
ricorso il B., con atto notif‌icato a mezzo posta il 19 settem-
bre 2014 (ma allo stato privo del riscontro della ricevuta
del piego postale), sulla base di due motivi, con cui de-

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