Corte Di Cassazione Civile Sez. Trib., 27 Gennaio 2016, N. 1503

Pagine274-274
274
giur LEGITTIMITÀ
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 27 GENNAIO 2016, N. 1503
PRES. MERONE – EST. MELONI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. COMUNE DI
LUCCA (AVV. TOSCANO) C. GARBINI ED ALTRO (AVV.TI GUERRINI E PACIFICI)
Tributi degli enti pubblici locali y Tassa sui rif‌iu-
ti solidi urbani y Riscossione tramite ruolo y Art. 72,
D.L.vo n. 507/1993 y Decadenza y Termine annuale
per la notif‌ica del ruolo y Riscossione a mezzo di
titolo esecutivo y Art. 1, L. n. 296/2006 y Termine
triennale y Inapplicabilità.
. In tema di Tarsu, laddove il Comune decida di avvaler-
si del sistema di riscossione tramite ruolo deve appli-
care il termine annuale di decadenza espressamente
previsto per tale modalità di riscossione dall’art.72
D.L.vo n. 507 del 1993, non potendo invocare il diverso
e più lungo termine di decadenza triennale, previsto
dall’art.1, commi 163 e 171, L. n. 296/2006 soltanto per
la riscossione coattiva dei tributi locali a mezzo di tito-
lo esecutivo. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 15 novembre 1993,
n. 507, art. 72; l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1) (1)
(1) Non si riscontrano precedenti in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Bipielle Riscossioni in qualità di concessionario per
la riscossione per la provincia di Lucca aveva notif‌icato in
data 29 marzo 2006 a Garbini Amerigo, Quirino Alessandro
e Quirini Paolo Tiberio una cartella di pagamento per im-
porti relativi a TARSU per gli anni d’imposta 2001 e 2002.
I contribuenti impugnarono la cartella di pagamento
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca
lamentando la decadenza dell’ente dal potere di riscossio-
ne per tardiva formazione del ruolo d’imposta ex art. 72
D.L.vo 507 del 1993.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ac-
colse il ricorso con sentenza confermata, su appello del
Comune di Lucca dalla Commissione Tributaria Regionale
della Toscana.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re-
gionale della Toscana ha proposto ricorso per cassazione il
Comune di Lucca con un motivo e Garbini Amerigo e Qui-
rino Alessandro resistono con controricorso e memoria. Il
Comune di Lucca ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di
Lucca lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1
commi 163 e 171 legge 296 del 2006 in relazione all’art. 360
comma 1 nr. 3 c.p.c. in quanto la CTR ha erroneamente ri-
tenuto applicabile il termine di decadenza annuale di cui
all’art. 72 D.L.vo 507/1993 mentre, al contrario, risulta ap-
plicabile l’art. 1 commi 163 e 171 della legge 296 del 2006
il quale prevede in caso di riscossione coattiva di tributi
locali il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
def‌initivo.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Infatti in tema di riscossione coattiva della tassa per
lo smaltimento dei rif‌iuti solidi urbani (TARSU), il ter-
mine di decadenza è quello f‌issato dalla legge f‌inanziaria
di cui all’art. 1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 ap-
plicabile dal 1 gennaio 2007 a tutti i rapporti pendenti,
per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il
termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
def‌initivo.
Tuttavia nel caso specif‌ico non si applica la suddetta
norma, la quale ha disciplinato e modif‌icato solo l’ipotesi
della riscossione coattiva di tributi locali, e ciò in quanto
il Comune di Lucca, decidendo di avvalersi del sistema
di riscossione tramite ruolo deve sottostare al più breve
termine annuale di cui all’art. 72 del D.L.vo 15 novembre
1993, n. 507 secondo cui la formazione e la notif‌ica del ruo-
lo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per
il quale è dovuto il tributo.
Parte ricorrente erroneamente afferma l’implicita
abrogazione dell’art. 72 D.L.vo 507/1993 per effetto della
legislazione sopravvenuta che riguarda invece una ipo-
tesi di riscossione diversa dal ruolo. Il Comune di Lucca,
quindi, avendo scelto il sistema di riscossione tramite ruo-
lo deve anche applicare il termine annuale di decadenza
espressamente previsto per tale modalità di riscossione e
non può dunque invocare il diverso e più lungo termine
di decadenza triennale previsto dalla legge f‌inanziaria
269/2006 per la riscossione coattiva di tributi locali a mez-
zo di titolo esecutivo.
Per quanto sopra la sentenza impugnata va conferma-
ta mentre la mancanza di precedenti specif‌ici della Corte
giustif‌ica la compensazione delle spese processuali del
giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 12 GENNAIO 2016, N. 305
PRES. MAZZACANE – EST. CRISCUOLO – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. B.R.
ED ALTRO (AVV.TI PETRETTI E GRIFFI) C. CONDOMINIO X (AVV.TI BUFFARINI E
PAPAGALLI)
Azioni giudiziarie y Decreto ingiuntivo per la ri-
scossione di contributi condominiali y Opposizione
y Sindacato sulla validità delle relative delibere
assembleari y Esclusione y Limiti y Delibera nulla y
Rilevabilità d’uff‌icio y Fondamento y Fattispecie in
tema di lavori di straordinaria manutenzione ine-
renti anche beni di proprietà esclusiva.
. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo
emesso per la riscossione dei contributi condominiali,
il giudice deve limitarsi a verif‌icare la perdurante esi-
stenza ed eff‌icacia delle relative delibere assembleari,
senza poter sindacare, in via incidentale, la loro vali-
dità, essendo questa riservata al giudice dell’impugna-
zione ex art. 1137 c.c. Ciò, tuttavia, limitatamente alle
delibere annullabili e non anche a quelle affette da vizi
idonei a determinarne la ben più radicale conseguenza

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT