Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 29 Gennaio 2016, N. 1718

Pagine271-273
271
giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
va del vizio di rappresentanza eccepito dalla ricorrente P.
(Cass. ord. 18 marzo 2015, n. 5343).
Con il secondo motivo di ricorso la P. eccepisce inve-
ce la ..”illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360
c.p.c., n. 3 per violazione e/o errata applicazione dell’art.
2697 c.c. per aver la Corte di Appello di Roma rigettato nel
merito l’opposizione proposta ancorchè la prova del credi-
to del condominio si sarebbe comunque formata nel corso
del giudizio - violazione art. 63 disp. att. c.p.c.”.
In particolare la ricorrente argomenta sul punto soste-
nendo che “Seppur è vero che nel giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo ben può il creditore opposto fornire
la prova della propria pretesa nel corso del giudizio, è al-
trettanto vero che la natura cognitiva del giudizio è deter-
minante in relazione al momento in cui il decreto è stato
richiesto ed, inf‌ine, emesso. Per tale ragione, la giurispru-
denza in materia di comunione e condominio, ha precisa-
to il limite entro il quale un Condominio può richiedere
l’ingiunzione nei confronti del condomino moroso ex art.
63 disp. att. c.p.c. in base al preventivo di spesa approvato
dall’assemblea, soltanto f‌ino a che l’esercizio cui tali spe-
se si riferiscono non sia terminato, dovendo, altrimenti,
agire il Condominio in base al consuntivo della gestione
annuale”, e pertanto che le uniche somme che il Condo-
minio poteva legittimamente richiedere erano quella por-
tate dal Consuntivo approvato e non anche dal bilancio
preventivo 1995 e Preventivo 1996/97 per riscaldamento,
approvati poi nel corso del giudizio. La Corte di Appello
avrebbe quindi errato in quanto “....confermando la sen-
tenza oggetto di gravame, ha sostanzialmente omesso di
verif‌icare la correttezza dei conteggi esposti dal Condomi-
nio e la relativa documentazione allegata”.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie il Condominio agì legittimamente
con la richiesta di decreto ingiuntivo in forza della deli-
bera di approvazione del bilancio preventivo, a cui seguì,
nel corso del giudizio, anche la delibera di approvazione
del bilancio consuntivo. Entrambe le delibere peraltro non
furono impugnate dall’attuale ricorrente, come corretta-
mente rilevato dalla sentenza impugnata che pertanto
deve trovare conferma anche sotto questo secondo prof‌ilo.
Qui occorre rilevare che, al f‌ine di consentire la necessaria
gestione del condominio, che altrimenti sarebbe paralizza-
ta, è legittima la riscossione da parte dell’amministratore
dei contributi condominiali sulla base del bilancio preven-
tivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia
stato sostituito dal bilancio consuntivo (Cass. 24299/2008;
21650/2013). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 GENNAIO 2016, N. 1718
PRES. MAZZACANE – EST. D’ASCOLA – P.M. DEL CORE (PARZ. DIFF.) – RIC.
LONGO ED ALTRA (AVV. RICCA) C. SASSANO ED ALTRI (N.C.)
Innovazioni y Decoro architettonico y Nozione y
Maggiore o minore visibilità delle stesse y Inciden-
za y Fattispecie in tema di realizzazione di veranda
su terrazza a livello annessa ad appartamento po-
sto sulla facciata interna dell’edif‌icio.
. Per “decoro architettonico del fabbricato”, ai f‌ini
della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., deve intender-
si l’estetica dell’edif‌icio costituita dall’insieme delle
linee e delle strutture ornamentali che ne costituisco-
no la nota dominante ed imprimono alle varie parti di
esso una sua determinata, armonica f‌isionomia, senza
che occorra che si tratti di edif‌ici di particolare pregio
artistico. Conseguentemente, non è possibile escludere
a priori un’alterazione del decoro architettonico per
il solo fatto che la realizzazione di una veranda su di
una terrazza a livello interessi un appartamento posto
non sulla facciata principale, bensì su quella interna,
dell’edif‌icio condominiale. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
1102; c.c., art. 1120) (1)
(1) Sulla nozione di “decoro architettonico dell’edif‌icio” si veda, tra
le altre, Cass. civ. 14 dicembre 2005, n. 27551, in questa Rivista 2006,
334. Nel senso che nessuna inf‌luenza, ai f‌ini della tutela prevista
dall’art. 1120 c.c., può essere attribuita al grado di visibilità delle
innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione
dell’edif‌icio, cfr. Cass. civ. 16 gennaio 2007, n. 851, in Ius&Lex dvd n.
1/2016, ed. La Tribuna. Inf‌ine, utile il riferimento alla citata Cass. civ.
7 febbraio 1998, n. 1297, in Rass. Loc. e Cond. 1998, 269, che - nel caso
specif‌ico - ha escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da
un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella
parte retrostante del fabbricato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa concerne la proprietà - condominiale o privata
degli odierni ricorrenti - di un cortile dell’edif‌icio sito in S.
Agata Li Baciati, via di San Giuliano 29, e le tende da sole
apposte dai convenuti coniugi Longo ad un balcone del loro
appartamento, nonchè una domanda riconvenzionale.
L’azione è stata proposta nel 1998 da alcuni condomini,
i quali hanno ottenuto dal tribunale di Catania sentenza
(datata 9 novembre 2002) di accertamento della natura
condominiale del cortile, occupato da un gabbione metal-
lico e chiuso con due cancelli dai convenuti; la rimozione
dell’intelaiatura metallica per tenda da sole.
La Corte di appello di Catania con sentenza 11 novem-
bre 2008, notif‌icata il 2 aprile 2009, ha confermato tali pro-
nunce e condannato i convenuti Longo al pagamento delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha confermato il rigetto della domanda concernente
l’alterazione del decoro architettonico dell’edif‌icio da par-
te di due condomini. Il ricorso Longo - Finocchiaro, notif‌i-
cato il 4 giugno 2009, consta di 5 motivi.
Nel giudizio di appello molti condomini non si sono co-
stituiti. In questa sede sono rimasti tutti intimati.
Dopo la costituzione di nuovo difensore della ricorren-
te Giuseppa Finocchiaro e il deposito di memoria in cui si
da atto del decesso del ricorrente Longo, di cui ella si è di-
chiarata erede testamentaria, all’udienza del 4 novembre
è stata disposta integrazione del contraddittorio con due
condomini, per i quali era mancata la prova della notif‌ica.
Eseguito l’adempimento, la causa perviene a nuova di-
scussione.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT