Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 4 Febbraio 2016, N. 2242

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 3/2016
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motiva-
zione in forma semplif‌icata;
che con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deduco-
no violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1119,
1131, 1133 e 1134 c.c., sostenendo che la Corte d’appello
avrebbe errato nel ritenere il difetto di legittimazione at-
tiva dei singoli condomini perchè una domanda di equa
riparazione era già stata proposta dall’amministratore del
condominio, a tanto autorizzato dall’assemblea condomi-
niale;
che, proseguono i ricorrenti, il condominio costituisce
un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica,
sicchè tutte le vicende riferibili al condominio, e tra que-
ste la irragionevole durata di un giudizio del quale il con-
dominio sia parte, afferiscono ai singoli condomini;
che con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando vio-
lazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art.
2, art. 12 preleggi, artt. 1117 e 1131 c.c., sollecitano una
riconsiderazione dell’orientamento espresso dalle Sezioni
Unite di questa Corte n. 19663 del 2014, atteso che l’appro-
do cui la stessa è pervenuta - affermazione della esclusiva
legittimazione attiva al condominio - risulta contrastante
con la ribadita conf‌igurazione del condominio come ente
di gestione, oltre che fondarsi su elementi - l’attribuzione
del codice f‌iscale, la possibilità di denominare il condomi-
nio - tutt’altro che determinanti;
che il ricorso, i cui due motivi possono essere esami-
nati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione,
è infondato;
che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente
affermato il principio per cui “in caso di violazione del ter-
mine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato
promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti con-
nessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza
che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad
agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al con-
dominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona
dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei con-
domini (Cass., sez. un., n. 19663 del 2014);
che la Corte d’appello si è attenuta a tale principio, che
il Collegio condivide;
che le deduzioni dei ricorrenti non appaiono idonee
ad indurre ad una riconsiderazione del richiamato arre-
sto, peraltro assai recente e congruamente motivato in
relazione alle peculiarità della posizione del condominio
nell’ordinamento giruidico;
che il ricorso deve essere rigettato;
che, essendo intervenuta la citata sentenza delle Se-
ziona Unite di questa Corte successivamente alla propo-
sizione del ricorso, le spese del presente giudizio possono
essere interamente compensate;
che, risultando dagli atti del giudizio che il procedi-
mento in esame è considerato esente dal pagamento del
contributo unif‌icato, non si deve far luogo alla dichiarazio-
ne di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1
quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,
comma 17. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 FEBBRAIO 2016, N. 2242
PRES. MAZZACANE – EST. MIGLIUCCI – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. P.L. (AVV.
FLOCCO) C. CONDOMINIO VIA X (AVV. CERZA)
Amministratore y Nomina y Assembleare y Assen-
za y Comportamento concludente dei condòmini y
Rilevanza.
Contributi e spese condominiali y Riscossione y
Bilancio preventivo y Suff‌icienza y Condizioni.
. Alla nomina dell’amministratore del condominio di
un edif‌icio è applicabile la disposizione dell’art. 1392
c.c., secondo cui, salvo che siano prescritte forme par-
ticolari e solenni per il contratto che il rappresentante
deve concludere, la procura che conferisce il potere di
rappresentanza può essere verbale o anche tacita, di
talché essa può risultare, indipendentemente da una
formale investitura da parte dell’assemblea e dall’an-
notazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c.,
dal comportamento concludente dei condòmini che
abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli
effetti, pur in assenza di una regolare nomina assem-
bleare, rivolgendosi abitualmente a lui in detta veste,
senza metterne in discussione i poteri di gestione e di
rappresentanza del condominio. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1129; c.c., art. 1329) (1)
. È legittima la riscossione da parte dell’amministra-
tore dei contributi condominiali sulla base del bilan-
cio preventivo regolarmente approvato, sino a quando
questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo.
(Mass. Redaz.) (att. c.c., art. 63) (2)
(1) Cass. civ. 10 aprile 1996, n. 3296, in Giust. Civ. Mass. 1996, 529.
(2) In senso conforme, v. Cass. civ. 29 settembre 2008, n. 24299, in
questa Rivista 2009, 46.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio sito in (omissis), chiedeva ed otteneva dal
Pretore di Roma decreto ingiuntivo n. 2631/1998 nei confron-
ti di P.L., proprietaria di un appartamento sito nella palaz-
zina B/2 del predetto complesso condominiale, intimante il
pagamento dell’importo di L. 6.100.189 per spese relative a
ratei condominiali, di riscaldamento e conguagli non corri-
sposti a partire dal giugno 1995 e f‌ino ad ottobre 1997.
L’odierna ricorrente proponeva opposizione contestan-
do il credito azionato dal Condominio convenuto, che si
era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposi-
zione. All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Roma respin-
geva l’opposizione con sentenza n. 14.435/2005.
Avverso la predetta sentenza P.L. proponeva appello,
con il quale eccepiva in via pregiudiziale la carenza di le-
gittimazione attiva del Condominio, in quanto la procura
alle liti, già in fase monitoria, sarebbe stata conferita non
già dall’Amministratore del Condominio, comprendente
tutte le diverse palazzine site al civico (omissis), bensì dal
B. quale rappresentante di una di esse nell’assemblea con-
dominiale (si veda pag. 8 del ricorso). Nel merito conte-

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