Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 5 Novembre 2015, N. 22670

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state presentate memorie alla trascritta
relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella ca-
mera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi
in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di
doverne fare proprie le conclusioni.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai
sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 mag-
gio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamen-
to, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 5 NOVEMBRE 2015, N. 22670
PRES. BUCCIANTE – EST. GIUSTI – P.M. CELESTE (PARZ. DIFF.) – RIC. ABBATE
(AVV. SGUANCI) C. CONDOMINIO VIA CORTILE NN. 3 E 4 ED ALTRI ED ALTRI (AVV.
TI RUGGIERO E MARESCA)
Procedimento civile in genere y Litisconsorzio
y Necessario y Comproprietari pro indiviso y Do-
manda di condanna alla demolizione di un immo-
bile o di parte di esso y Sussistenza y Unitarietà del
rapporto dedotto in giudizio y Sentenza di demoli-
zione pronunciata nei confronti di alcuni soltanto
dei comproprietari y Pronuncia inutiliter data.
. Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di con-
danna alla demolizione di un immobile o di una parte
di esso, sono necessari contraddittori tutti i compro-
prietari pro indiviso del manufatto, in quanto, stante
l’unitarietà ab origine del rapporto dedotto in giudizio,
una sentenza di demolizione pronunciata soltanto nei
confronti di alcuni di alcuni di essi sarebbe inutiliter
data. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 872; c.c., art. 873; c.c.,
art. 1100; c.p.c., art. 102) (1)
(1) In termini, cfr. Cass. civ., 17 aprile 2001, n. 5603, in Arch. civ.
2002, 271. Più recentemente, v. Cass. civ., 26 aprile 2010, n. 9902, in
Giust. civ. Mass. 2010, 4, 605.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - A.M., qualif‌icandosi comproprietaria del fabbrica-
to in (omissis) e del relativo cortile, con atti di citazione
del 28 febbraio e del 6 marzo 2008 nei confronti del Con-
dominio e condomini dell’adiacente edif‌icio di via Cortile
risultante dalla ricostruzione post-sisma del vecchio fab-
bricato, chiese - lamentando l’appropriazione di parte di
detto cortile e androne, in violazione delle distanze e in
difformità dalla concessione edilizia e già oggetto di sen-
tenza di demolizione e risarcimento emessa dal Tribunale
di Napoli il 29 novembre 1993, n. 1179/94, e di una sen-
tenza della Corte d’appello dell’11 marzo 1996, n. 561/96,
rimaste ineseguite - la condanna a demolire quanto sopra,
compresi gli aggetti del tetto o quanto meno di sentirlo ri-
conoscere trasferito per accessione, a eliminare le vedute
illegittime e a risarcire il danno.
I convenuti condomini e il Condominio eccepivano,
facendone oggetto anche di domanda riconvenzionale,
l’inopponibilità della domanda per mancata trascrizione
nei confronti della costruttrice del fabbricato s.r.l. Auro-
ra, chiamata in garanzia e restata contumace, che la do-
manda di accessione era tardiva, che operava l’accessione
invertita e che, in ogni caso, competeva l’indennizzo.
Analoga domanda di garanzia veniva spiegata da
D.M.A.P. nei confronti dei coniugi V.A. e M.E..
Con sentenza in data 22 novembre 2004, l’adito Tribu-
nale di Torre Annunziata, riconosciuta la comproprietà
dell’attrice A. sul cortile condominiale, condannava tut-
te le controparti a demolire la porzione di fabbricato e di
detto tetto di che trattasi incidente sul cortile del civico
(omissis) e sul fondo attoreo nonché a ripristinare i luo-
ghi, a risarcire il danno, e dichiarava cessata la contesa
sulle vedute, dichiarava inammissibili e rigettava le ricon-
venzionali e condannava per evizione parziale la garante
Aurora s.r.l., il D.G. e i V. - M. a restituire, per evizione,
ai rispettivi acquirenti, il 30% del prezzo di acquisto delle
unità immobiliari.
2. - La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data
10 aprile 2008, ha accolto il gravame principale interposto
dal Condominio con i condomini D.C.G. ed altri, e, assor-
biti gli appelli incidentali, in riforma dell’impugnata pro-
nuncia ha dichiarato improponibile la domanda di A.M.,
compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi.
2.1. - Dopo avere premesso che è giudicato la qualif‌ica-
zione di revindica che il Tribunale ha dato all’azione espe-
rita, la Corte d’appello ha rilevato che, secondo il princi-
pio della buona fede e delle ragioni degli acquirenti delle
unità realizzate nel fabbricato ricostruito, la domanda di
revindica, a termini dell’art. 2653 c.c., n. 1, e la senten-
za che l’accoglie, se non tempestivamente trascritte, non
sono opponibili all’acquirente del convenuto cui sia stato
nel frattempo trasferito il diritto di proprietà e che abbia
diligentemente provveduto alla relativa trascrizione. Non
avendo l’attrice trascritto la domanda giudiziale contro la
soc. A., secondo la Corte territoriale a nulla vale osserva-
re che proprio sulla base di tale inopponibilità si sia reso
necessario proporre un nuovo autonomo giudizio nei con-
fronti degli aventi causa della convenuta. Infatti, avendo
il primo giudice affermato che il contenuto di tale nuovo
giudizio è identico al contenuto del giudizio precedente e
poiché tale affermazione non è stata idoneamente investi-
ta da censura da alcuno dei contendenti, nelle circostan-
ze del caso - ha proseguito la Corte di Napoli - l’attrice
non ha fatto altro che azionare nuovamente nei confronti
dell’avente causa della convenuta la medesima domanda
di prima senza considerare l’applicabilità del principio del
ne bis in idem discendente da giudicato che fa stato nei
confronti delle parti e dei loro aventi causa.
Per effetto di tale normativa, è precluso all’attrice l’in-
staurazione dello stesso giudizio nei confronti dei soggetti
aventi causa in quanto costoro - ha sottolineato la Corte

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