Corte Di Cassazione Civile Sez. Trib., 18 Dicembre 2015, N. 25508

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giur
2/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
La CTR dava innanzitutto atto che il marito era al
momento dell’acquisto già residente in Sant’Angelo, men-
tre invece la contribuente aveva preso la residenza dopo
diciotto mesi. La CTR riteneva perciò che la contribuen-
te non potesse usufruire pro quota del benef‌icio e ciò in
quanto l’art. 1, Nota 2 bis, Parte Prima, Tariffa allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, condizionava il riconoscimen-
to dell’agevolazione al tempestivo trasferimento della resi-
denza nel Comune dell’abitazione acquistata.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente propo-
neva ricorso per cassazione aff‌idato a tre motivi. L’Agenzia
delle Entrate resisteva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il terzo motivo di ricorso, logicamente prelimina-
re, la contribuente censurava la sentenza denunciando in
rubrica “Art. 360, n. 5, c.p.c.: violazione di legge: artt. 144
e 177 c.c., art. 1, nota 2 bis della tariffa Parte 1^ allegata
al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131”, nella sostanza deducendo
la suff‌icienza della residenza del marito “in regime di co-
munione legale” al momento dell’acquisto e che pertanto
l’agevolazione avrebbe dovuto essere riconosciuta inte-
gralmente e non soltanto pro quota a favore del marito.
Il motivo è fondato.
La Corte ritiene di dover continuare a dar corso al più
recente orientamento, secondo il quale “il requisito della
residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile
acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non
rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato
in regime di comunione; in particolare, occorre precisare
che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza
anagraf‌ica, ma reciprocamente alla coabitazione (art.
143 c.c.), quindi una interpretazione della legge tributa-
ria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a
considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce
un elemento adeguato a soddisfare il requisito della resi-
denza ai f‌ini tributari (Cass. n. 14237 del 2000), in quanto
ciò che conta “non è tanto la residenza dei singoli coniu-
gi, quanto quella della famiglia: l’art. 144 c.c., secondo il
quale i coniugi f‌issano la residenza della famiglia secondo
le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia
stessa (che è una esplicitazione ed una attuazione della
più ampia tutela che l’art. 29 Cost., assegna alla famiglia),
mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere
delle esigenze diverse ai f‌ini della residenza individuale,
dall’altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia,
quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi; pertanto,
anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso
che diventa prevalente l’interesse della famiglia rispetto a
quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione
dei requisiti per ottenere il benef‌icio deve essere diverso
in considerazione della presenza di un’altra entità, quale
la famiglia” (Cass. sez. trib. n. 16355 del 2013; Cass. sez.
trib. n. 2109 del 2009; in passato, invece, v. per es. Cass.
sez. trib. n. 8463 del 2001, per l’affermazione del diritto
pro quota all’agevolazione a favore del solo coniuge resi-
dente).
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la
causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento
del ricorso.
4. Nel segnalato mutamento di orientamento di giuri-
sprudenza, debbono essere ravvisate le ragioni che indu-
cono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni
fase e grado. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 18 DICEMBRE 2015, N. 25508
PRES. MERONE – EST. BOTTA – P.M. DEL CORE (DIFF.) – RIC. FONDAZIONE DI
CULTO E RELIGIONE SACRA FAMIGLIA DI NAZARETH (AVV.TI FANTOZZI, ALIBERTI E
RUFFINI) C. ROMA CAPITALE (AVV.TI ROSSI E CIARAVELLA)
Tributi degli enti pubblici locali y Imposta co-
munale immobili y Ici y Esenzioni y Art. 7, comma 1,
lett. i), D.L.vo n. 504/’92 y Spettanza y Condizioni y
Destinazione diretta ed immediata degli immobili
allo svolgimento di compiti istituzionali y Necessi-
y Conseguenze y Immobile concesso in comodato
gratuito y Sussistenza.
. Spetta l’esenzione dal pagamento dell’Ici (oggi, dall’I-
mu) di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.L.vo n. 504/’92,
all’immobile che sia concesso in comodato gratuito per
lo svolgimento di compiti istituzionali comuni, sia al
concedente che al comodatario, rientranti tra le atti-
vità agevolate di cui all’art. 16, lett. a, legge n. 222/’85.
(Mass. Redaz.) (d.l.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7;
l. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16) (1)
(1) Decisione - validamente argomentata – da condividersi e per la
quale non risultano precedenti che abbiano affrontato l’esatta fatti-
specie (immobile concesso in comodato gratuito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di tre avvisi
di accertamento ai f‌ini ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007
in relazione ad un complesso immobiliare sito in Roma,
via Domenico Tardini 33-35 di proprietà della Fondazione
di Culto e Religione Sacra Famiglia di Nazareth e conces-
so in comodato d’uso gratuito alla Fondazione Comunità
Domenico Tardini (Onlus) per perseguire le f‌inalità di
promozione, educazione e assistenza in favore di studenti
universitari per le quali, ad avviso della Fondazione, spet-
terebbe l’esenzione di cui al D.L.vo n. 540 del 1992, art.
7, comma 1, lett. i), e con tale motivazione è suffragata
l’opposizione agli accertamenti ICI di cui è causa. Oltre a
ciò la Fondazione, che ha sede nello Stato della Città del
Vaticano, deduceva l’illegittimità della notif‌ica degli avvi-
si di accertamento perché non eseguita secondo le regole
previste dal D.P.R. n. 200 del 1967, artt. 30 e 75 richiamata
negli Accordi tra lo Stato italiano e la Chiesa, nonché la
carenza di motivazione gli atti impositivi.
La Commissione adita rigettava il ricorso, rilevando
che gli atti impostivi erano stati regolarmente notif‌icati
presso il domicilio f‌iscale della ricorrente ed avevano tutti
i requisiti richiesti dalla legge in materia di motivazione.

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