Corte Di Cassazione Civile Sez. Trib., 23 Dicembre 2015, N. 25892

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
LEGITTIMITÀ
moria, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito il
Comune di Roma, ora Roma Capitale, con controricorso,
pure illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, lamentando “violazione
dell’art. 1372 c.c., comma 2 e dell’art. 1219 c.c., in relazione
agli artt. 1809 e 1810 c.c. - Contraddittorietà della motivazio-
ne”, i ricorrenti deducono che, stante l’inopponibilità al terzo
acquirente del contratto di comodato stipulato dall’alienan-
te, la detenzione, da parte del comodatario, dell’immobile
che persiste dopo l’acquisto dello stesso da parte del terzo
acquirente, sarebbe qualif‌icabile come mera occupazione
priva di titolo, in violazione non già di un obbligo contrat-
tuale ma della regola del neminem laedere, sicché, mentre il
comodante avrebbe l’onere di sollecitare la restituzione del
bene, l’acquirente, non essendo legato da alcun vincolo con-
trattuale con il comodatario, non avrebbe l’onere di mettere
in mora quest’ultimo, in quanto tale detenzione del bene
si conf‌igurerebbe come illecito aquiliano e, quindi, ai sensi
dell’art. 1219 c.c., non sarebbe necessaria la messa in mora.
Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito, ritenendo il-
lecita la detenzione in parola soltanto a decorrere dalla data
della richiesta di restituzione del bene formulata dall’acqui-
rente e risarcibile il danno solo in presenza di tale non neces-
saria messa in mora, avrebbe violato gli artt. 1372 e 1219 c.c..
Il C. e la O. si dolgono della contraddittorietà della
motivazione della Corte territoriale che, da una parte, af-
fermerebbe l’inopponibilità del contratto di comodato nei
confronti dell’acquirente e, dall’altra, in virtù di tale con-
tratto, così considerandolo opponibile, riterrebbe che il
comodatario sia tenuto al risarcimento non già dalla data
della compravendita - come sostenuto, invece, dai ricor-
renti - bensì a decorrere dalla data della messa in mora.
1.1. Il motivo è infondato.
Il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alie-
nante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non
è opponibile all’acquirente del bene stesso, atteso che le
disposizioni dell’art. 1599 c.c., non sono estensibili, per il
loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazio-
ne (Cass. 15 maggio 1991, n. 5454).
L’acquirente a titolo particolare della cosa data in pre-
cedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risen-
tire alcun pregiudizio dall’esistenza di tale comodato e ha,
pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a
suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario
e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. 17 ot-
tobre 1992, n. 11424; Cass. 7 settembre 1966, n. 2343; Cass.
27 gennaio 1964, n. 195; Cass. 13 settembre 1963, n. 2502).
Risulta evidente che l’inopponibilità all’acquirente del
contratto di comodato stipulato prima della vendita dall’a-
lienante e l’illegittimità dell’occupazione da parte del co-
modatario si pongono su piani diversi.
Pertanto, alla luce dei principi sopra ricordati, corret-
tamente e senza incorrere in contraddizioni motivazionali,
la Corte di merito, nel determinare l’inizio dell’occupazio-
ne illegittima del bene da parte del Comune, ai f‌ini del ri-
sarcimento dei danni, ha correttamente fatto riferimento
al momento in cui, con lettera ricevuta dall’Amministra-
zione comunale in data 22 dicembre 2004, il C. ha mani-
festato la sua volontà di disporre del bene acquistato, in
quanto sola dalla predetta data l’occupazione del bene in
questione da parte del Comune è diventata illegittima, in
quanto effettuata invito domino.
Va peraltro rimarcato che la Corte di merito, contra-
riamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non considera
la predetta lettera inviata all’Amministrazione Comunale
come atto di messa in mora, ma esclusivamente come atto
di manifestazione al comodatario della volontà dell’acqui-
rente di voler disporre liberamente del bene.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come
da dispositivo, seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. TRIB., 23 DICEMBRE 2015, N. 25892
PRES. MERONE – EST. BRUSCHETTA – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. D.S. (AVV.
ANTONANGELI E PETRACCIA) C. AGENZIA ENTRATE (AVV. GEN. STATO)
Tributi erariali indiretti y Imposta di registro y
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa y Co-
niugi in regime di comunione y Requisito della resi-
denza familiare y Sussistenza y Acquisto separato o
congiunto del bene stesso y Irrilevanza.
. In tema di imposta di registro e dei relativi benef‌ici
per l’acquisto della prima casa, ai f‌ini della fruizione
degli stessi, ai sensi dell’art. 2 L. 4 maggio 1985, n. 118,
il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato
l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza
che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che
rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a resi-
denza familiare, mentre non assume rilievo contrario
la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in
regime di comunione. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 177; l. 4
maggio 1985, n. 118, art. 2) (1)
(1) In senso conforme alla massima, v. Cass. civ., 28 giugno 2013, n.
16355, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ., 28 genna-
io 2009, n. 2109, in Riv. giur. edilizia 2009, 2, 635. Afferma, invece, il
diritto pro quota all’agevolazione a favore del solo coniuge residente
Cass. civ. 21 giugno 2001, n. 8463, in GT Riv. giur. trib. 2002, 346, con
nota di IANNIELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’impugnata sentenza n. 143/10/10 depositata il 3
giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale dell’A-
bruzzo sez. staccata di Pescara, rigettato il ricorso propo-
sto da D.F.S., confermava la decisione n. 222/01/08 della
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che aveva
respinto il ricorso della medesima contribuente avverso
l’avviso di liquidazione n. (omissis) con il quale l’Agenzia
delle Entrate aveva revocato pro quota il benef‌icio co-
siddetto “prima casa” relativamente all’acquisto da parte
della ridetta contribuente e del marito “in regime di comu-
nione di beni” di un’abitazione in Sant’Angelo.

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