Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 18 Gennaio 2016, N. 751

Pagine173-174
173
giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
LEGITTIMITÀ
del diritto la pretesa del condomino al rispristino dell’im-
pianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’as-
semblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima,
essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini
- nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamilia-
ri - delle opere necessarie a tale ripristino sia l’eventuale
possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a
titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo neces-
sario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento
autonomo”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 18 GENNAIO 2016, N. 751
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – RIC. B.G. C. CONDOMINIO X
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Spese
legali y Liquidate dal giudice con decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo y Delibera che ponga a
totale carico del condòmino moroso tali spese y Le-
gittimità y Sussistenza.
. È legittima la deliberazione dell’assemblea condomi-
niale che ponga a totale carico del condòmino moro-
so le spese processuali liquidate dal giudice nei suoi
confronti con un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo ex art. 63 att. c.p.c. ottenuto dal condominio.
(Mass. Redaz.) (c.c., art. 1137; att. c.p.c., art. 63) (1)
(1) Ritiene che sia affetta da nullità la deliberazione assembleare
che ponga a totale carico del condòmino le spese del legale del con-
dominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una
sentenza che ne sancisca la soccombenza, Cass. civ. 26 aprile 1994,
n. 3946, in questa Rivista 1994, 513.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di To-
rino ha accolto la domanda di B.G. - in proprio e quale
erede di S.I. , deceduta nella pendenza del giudizio - nei
confronti del Condominio di via (omissis) e, per l’effetto,
ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta dall’as-
semblea del Condominio nella seduta del 5 maggio 2009
nella parte in cui attribuiva ai ricorrenti originari, quali
spese individuali, le spese legali sostenute dal Condomi-
nio nelle procedure avverso gli stessi (più precisamente,
Sig. B. parcella Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo
Euro 1.454,61; Sig.ra S. parcelle Avv. Gotta per pratiche
decreto ingiuntivo Euro 1.647,05; eredi A. parcella Avv.
Gotta per decreto ingiuntivo Euro 692,17).
A tale conclusione il Tribunale è giunto sul rilievo che
con la delibera è stato approvato il rendiconto contenente
l’imputazione di spese personali-individuali che all’epoca
non erano riconosciute a carico di parte ricorrente in una
sentenza che ne sancisse la soccombenza, essendosi uni-
camente in presenza di decreti ingiuntivi emessi nei con-
fronti di parte ricorrente e comprensivi delle spese legali
ma non ancora def‌initi processualmente poiché la relativa
opposizione era ancora in corso.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in can-
celleria il 17 marzo 2014, la Corte di Torino, in riforma
dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’impugnazione
della deliberazione assembleare, ponendo a carico di par-
te appellata le spese del doppio grado.
La sentenza d’appello cosi motiva: “Se realmente una
delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da
parte del Condominio è nulla, dal momento che conf‌igura
null’altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che
non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una
delibera condominiale che apposti al passivo del rendi-
conto la spesa giudiziale per il difensore del Condominio,
come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio,
e quindi apposti la medesima cifra all’attivo, per essere
stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto -
si ripete - la liquidazione è giudiziale, irrilevante essendo
il fatto che sia contenuta in un decreto ingiuntivo imme-
diatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c., l’istanza di
sospensione del quale sia stata respinta, piuttosto che in
una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora
suscettibile di appello, ovvero in una sentenza d’appello,
del pari esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile”.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il
B. ha proposto ricorso, con atto notif‌icato il 6 giugno 2014,
sulla base di due motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto, “in relazione alla negata
qualif‌icazione nella sfera della nullità della deliberazione
assembleare impugnata”. Ad avviso del ricorrente, in man-
canza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, le
spese legali sopportate per la difesa del Condominio non
possono essere attribuite ed addebitate al singolo condo-
mino.
Il motivo appare infondato. È legittima la deliberazione
dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del
condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei
confronti dello stesso condomino moroso con un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63
disp. att. c.p.c. (cfr. Cass., sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946).
Il secondo motivo - con cui si prospetta omessa, insuf-
f‌iciente e contraddittoria motivazione in ordine all’ap-
prezzamento dei fatti, per quanto attiene alla contabiliz-
zazione dei versamenti effettuati dal B. ed alla richiesta
di pagamento di somme già da questo versate - appare
inammissibile, perchè articola una censura che non ha
più spazio con il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo risul-
tante dalla modif‌ica operata con l’art. 54 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modif‌icazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., sez. un., 7 aprile 2014,
n. 8053).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi rigettato.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che è bensì vero che è affetta da nullità la delibera-
zione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT