Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 22 Gennaio 2016, N. 1209

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Arch. loc. cond. e imm. 2/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 22 GENNAIO 2016, N. 1209
PRES. MAZZACANE – EST. MIGLIUCCI – P.M. CELESTE (DIFF.) – RIC. X (AVV.TI
TEDESCHI E MELI) C. CONDOMINIO Y (AVV.TO METTA)
Proprietà y Limitazioni legali della proprietà y
Atti di emulazione y In condominio y Soppressione
dell’impianto di riscaldamento centralizzato y De-
libera assembleare dichiarata illegittima y Pretesa
del condòmino al ripristino del servizio y Conf‌igu-
rabilità di un abuso di diritto y Esclusione.
. Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 833 c.c., integra
atto emulativo esclusivamente quello che sia obietti-
vamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma
dannoso per altri, è legittima e non conf‌igura abuso
del diritto la pretesa del condòmino al ripristino
dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso
dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata
illegittima, essendo irrilevanti sia l’onerosità per gli
altri condòmini – nel frattempo dotatisi di impianti
autonomi unifamiliari – delle opere necessarie a tale
ripristino sia l’eventuale possibilità per il condòmino
di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del
danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione
di un impianto di riscaldamento autonomo. (Mass. Re-
daz.) (c.c., art. 833) (1)
(1) Non si rinvengono precedenti specif‌ici sulla esatta fattispecie.
Sempre in ambito condominiale, cfr Cass. civ. 27 giugno 2005, n.
13732, in questa Rivista 2006, 83, secondo cui non è riconducibile alla
categoria dell’atto emulativo ex art. 833 c.c. la delibera condominiale
che, nel disporre il ripristino della recinzione della terrazza a livello
attraverso l’installazione di una rete divisoria fra la parte di proprietà
esclusiva del condomino e quella di proprietà comune, abbia la f‌ina-
lità di impedirne l’usucapione e di delimitare il conf‌ine, garantendo
a tutti i condomini l’accesso alla parte comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. X, proprietaria di due unità immobiliari nel fabbri-
cato sito in (omissis), conveniva in giudizio dinanzi al Tri-
bunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, il Con-
dominio dell’edif‌icio suddetto esponendo che l’impianto
di riscaldamento centralizzato era stato disattivato con
delibera assembleare del 25 luglio 1991, dichiarata nulla
dal Tribunale di Foggia con sentenza confermata in sede
di gravame e passata in cosa giudicata.
Ciò posto, la X chiedeva ordinarsi al Condominio con-
venuto l’immediato ripristino dell’impianto centralizzato
di riscaldamento.
Il Condominio si costituiva, eccependo l’intento esclu-
sivamente emulativo dell’azione ex adverso intrapresa,
atteso che nelle more tutti i condomini, compresa la X, si
erano dotati di impianto autonomo di riscaldamento. Per-
tanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Con sentenza n. 5 del 9 gennaio 2006 il Tribunale, qua-
lif‌icando di natura possessoria la domanda, l’accoglieva,
ordinando al convenuto di reintegrare immediatamente la
X nel possesso dell’impianto di riscaldamento centralizza-
to, mediante il ripristino.
Con sentenza dep. il 30 dicembre 2010 la Corte di ap-
pello di Bari, in riforma della sentenza impugnata dal con-
venuto, rigettava la domanda proposta dall’attrice.
Dopo avere premesso la natura petitoria e non posses-
soria dell’azione di ripristino dell’impianto disattivato a
seguito di delibera condominiale dichiarata nulla, i Giudi-
ci ritenevano la natura emulativa della richiesta avanzata
dall’attrice.
La sentenza, al riguardo, affermava che: non avendo
l’attrice chiesto o comunque ottenuto la sospensione della
delibera condominiale impugnata, i numerosi condomini
dell’edif‌icio, costituito da due corpi di fabbrica, si erano
dotati di impianti autonomi di riscaldamento, ad eccezio-
ne della X; l’impianto di riscaldamento centralizzato non
avrebbe potuto essere ripristinato senza importanti ed
onerose opere di trasformazione e adeguamento, posto che
la centrale termica non rispettava i requisiti fondamen-
tali ai f‌ini della sicurezza, anche in considerazione della
abusiva coesistenza tra impianto termico centralizzato e
quello idrico. In proposito, i Giudici evidenziavano che, se-
condo quanto accertato dal consulente, non sarebbe stato
possibile riattivare l’attuale impianto alimentato a gasolio
con uno nuovo, in quanto mancavano le condizioni di sicu-
rezza per garantire l’incolumità degli stessi inquilini e dei
fabbricati limitrof‌i.
In sostanza, la necessità di rilevanti e radicali opere
di trasformazione, fra cui in primo luogo la separazione
dell’impianto per la produzione dell’acqua calda, avrebbe
comportato la spesa di somme oscillanti fra i 173.500,00 e
251.500,00 Euro, esclusi i costi per la messa a norma della
centrale termica, oltre agli altri disagi e spese per la in-
stallazione degli impianti per la produzione di acqua calda
in ogni singolo appartamento e la spesa di un combustibi-
le, il gasolio, più oneroso del metano.
Secondo i Giudici la pretesa azionata conf‌igurava l’a-
buso del diritto, potendo la condomina trovare legittimo
ristoro nella tutela risarcitoria; richiamata la evoluzione
normativa diretta a incentivare la trasformazione degli
impianti di riscaldamento centralizzati in quelli auto-

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