Corte di Cassazione Civile sez. V, 20 maggio 2015, n. 10326

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2015
LEGITTIMITÀ
In tal senso va corretta la pronuncia napoletana, come
la Corte è chiamata a dire, essendo interpellata in sede di
regolamento.
4.1) L’attivazione dell’arbitrato prevede, ex art. 32, un
meccanismo complesso. È prevista la possibilità di adire il
Collegio arbitrale solo dopo un’interlocuzione diretta, cioè
dopo che la Committente “avrà fatto conoscere le proprie
decisioni sulle argomentazioni addotte dall’Appaltatore e
comunque dopo l’effettuazione del collaudo def‌initivo”.
La clausola prevede poi che solo la Committente ha fa-
coltà di “declinare la competenza arbitrale” e di chiedere
che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.
Questa previsione non inf‌icia la validità del patto.
Va ricordato che al contratto concluso con il professio-
nista dall’amministratore del condominio, ente di gestione
sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi
partecipanti, si applica la normativa a tutela del consuma-
tore, atteso che l’amministratore agisce quale mandatario
con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono es-
sere considerati consumatori, in quanto persone f‌isiche
operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o
professionale (Cass. 10086/01; 452/05) Ciò in primo luogo
esclude che vi siano prof‌ili di squilibrio negoziale rilevabili
di uff‌icio, poiché committente è il Condominio oggi intima-
to e non viceversa. Né sembra esservi ragione per ritenere
che la derogabilità unilaterale conf‌ligga con i margini di
esercizio dell’autonomia privata. Va infatti rilevato che la
derogabilità unilaterale della clausola compromissoria per
arbitrato irrituale è comunque espressione di una tenden-
za coerente con il sistema, cioè a favore del riconoscimento
della giustizia pubblica quale forma primaria di soluzione
dei conf‌litti. Pertanto la rinuncia all’attivazione della forma
arbitrale irrituale, che è “strumento strettamente negozia-
le” (Cass. 24552/13, 6830/14) di soluzione delle controver-
sie, corrisponde a un’opzione che non contraddice norme
vigenti, né alcun valore immanente nell’ordinamento.
5) Previa la correzione della sentenza impugnata di cui
si è detto sub 4), il ricorso va rigettato. Non v’è luogo per
condanna alle spese, in mancanza di costituzione dell’in-
timata in questo procedimento e comunque in considera-
zione della novità della questione. Va dato atto della sus-
sistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo
unif‌icato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 20 MAGGIO 2015, N. 10326
PRES. MERONE – EST. DI BLASI – P.M. GIACALONE (CONF.) – RIC. CORDARO
(AVV. CONSOLAZIONE) C. AGENZIA DEL TERRITORIO ED ALTRO (AVV. GEN. STATO)
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Classif‌icazione catastale y Appartamenti di tipo
"economico e popolare" y Realizzazione mediante
f‌inanziamenti pubblici y Automaticità del relativo
classamento catastale y Esclusione y Fondamento.
. In tema classif‌icazione catastale, ai f‌ini della collo-
cazione nella categoria "economico-popolare" non as-
sume rilievo determinante ed esaustivo la circostanza
che un immobile sia stato realizzato mediante f‌inanzia-
menti pubblici per l’edilizia residenziale economica e
popolare, atteso, da un canto, che le caratteristiche del
bene attengono soprattutto ad uno stato di fatto, indi-
pendente dalle f‌inalità del f‌inanziamento pubblico (la
cui utilizzazione ben può risultare in concreto difforme
dagli scopi per i quali sia stato concesso), e, dall’altro,
che non necessariamente vi è corrispondenza tra clas-
sif‌icazione catastale per l’attribuzione della rendita e
qualif‌icazione ai f‌ini della normativa sull’edilizia popo-
lare ed economica (contenuta in svariate disposizioni
legislative, di diverso contenuto e a diversi effetti).
(d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2) (1)
(1) In tutto aderente, v. Cass. civ. 6 agosto 2004, n. 15235, in Ius&Lex
dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di notif‌ica di classamento automatico, in
categoria A/2 classe 6a di una unità immobiliare sita in
Trapani Viale Umbria, 5, i proprietari Cordaro Diego e Ca-
talano Emma proponevano tempestivo ricorso davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, chiedendo
la modif‌ica dei dati censuari con attribuzione della catego-
ria A/3 ed una classe non superiore alla 5a deducendo, fra
l’altro, la disparità di trattamento tra il contestato classa-
mento del citato alloggio e quelli realizzati da altre coope-
rative con le stesse caratteristiche, nel medesimo P.E.E.P.
L’Uff‌icio resisteva, difendendo l’operato classamento.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale, accoglieva
il ricorso, attribuendo all’immobile la categoria A/3, classe
5a.
Sull’appello dell’Agenzia, la Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indica-
ta, accoglieva l’impugnazione e rigettava l’originario ricor-
so dei sigg.ri Cordaro - Catalano.
I giudici di appello ritenevano che l’Uff‌icio avesse,
erroneamente, valorizzato i dati riguardanti l’ubicazione
dell’immobile e la tipologia del f‌inanziamento e che do-
vesse farsi riferimento, invece, allo stato di fatto dell’im-
mobile.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Re-
gionale ha proposto ricorso per cassazione il signor Cor-
daro Diego, denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c. e
l’erronea attribuzione della categoria.
L’Agenzia del Territorio, giusto controricorso, ha chie-
sto, in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittima-
zione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
indi pronunciarsi l’inammissibilità del motivo di ricorso
relativo alla dedotta violazione dell’onere probatorio, non-
ché rigettarsi la doglianza riguardante il contestato clas-
samento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammis-
sibilità del ricorso per Cassazione, la dove risulta diretto
anche contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

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