Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 22 maggio 2015, n. 10679

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2015
LEGITTIMITÀ
do, posto che: - in base al contratto (cl.3), il canone do-
veva essere corrisposto entro il giorno 5 di ciascun mese,
tramite bonif‌ico bancario sul conto corrente indicato dal
locatore; -il pagamento in questione era pervenuto nella
disponibilità di parte locatrice soltanto il 10 luglio 2008
e, dunque, non soltanto oltre il termine contrattuale, ma
anche successivamente alla notif‌icazione dell’intimazione
di sfratto (8 luglio 2008); - dalle risultanze di causa non
emergeva né la conclusione tra le parti di un nuovo e ,
diverso accordo circa il termine di adempimento dell’ob-
bligazione, né una tolleranza dei locatori nell’accettare
abitualmente il pagamento in ritardo rispetto alla sca-
denza contrattuale; la gravità risolutoria dell’inadempi-
mento così appurato doveva desumersi , oltre che dalla
consistenza economica della morosità (complessivi euro
5480,00), anche dal fatto che il pagamento era avvenuto
(sent. pag. 4) solo dopo la conoscenza da parte del Faraldo
dello sfratto (come desumibile dalla perfetta coincidenza
tra importo dedotto nell’intimazione ed importo bonif‌i-
cato); e che l’inadempimento aveva riguardato non una,
ma due mensilità di canone (giugno e luglio 2008); oltre
a consistente parte degli oneri condominiali di esercizio
(euro 1730,00).
A fronte di tale ragionamento, il ricorrente ad altro non
mira anche ad ottenere, da un lato, una diversa ricostru-
zione in fatto della vicenda e, dall’altro, una diversa valu-
tazione di merito della fattispecie.
È però in proposito determinante l’affermazione se-
condo cui: “In materia di responsabilità contrattuale, la
valutazione della gravità dell’inadempimento ai f‌ini della
risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai
sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la
cui valutazione è rimessa, al prudente apprezzamento del
giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legitti-
mità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da
vizi logici e giuridici” (Cass. sez. III, sentenza n. 14974 del
28 giugno 2006); aggiungendosi inoltre che: “l’apprezza-
mento del giudice di merito sulla sussistenza di elementi
comprovanti l’inadempimento e la sua gravità nel quadro
dell’economia contrattuale, implicando la risoluzione di
questioni di fatto, è insindacabile in Cassazione se immu-
ne da errori logici o giuridici; il giudice di merito non è,
infatti, tenuto ad analizzare e discutere ogni singolo dato
acquisito al processo e adempie all’obbligo della motiva-
zione quando giustif‌ica compiutamente la propria decisio-
ne in base alle risultanze probatorie che ritiene risolutive
ai f‌ini della statuizione adottata” (Cass. sez. I, sentenza n.
7086 del 5 aprile 2005).
§ 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce viola-
zione degli articoli 1587, 1182 e 1362 codice civile; per ave-
re la corte di appello omesso di considerare che il paga-
mento doveva nella specie ritenersi eseguito non già con
l’accredito del conto corrente dei locatori, bensì - confor-
memente alla clausola contrattuale secondo cui la “cedola
del bonif‌ico valeva quale ricevuta dell’avvenuto pagamen-
to” - con la disposizione del bonif‌ico bancario, effettuata il
giorno stesso della notif‌icazione dell’intimazione di sfratto
per morosità.
Nemmeno tale doglianza può trovare accoglimento, at-
teso che essa si risolve nel sostenere una determinata in-
terpretazione contrattuale disattesa dalla corte di appello.
Senonchè, il mero richiamo della clausola contrattua-
le in oggetto non può nella specie ritenersi suff‌iciente a
supportare la censura, posto che materia di controversia
non era il fatto che il canone potesse effettivamente esse-
re corrisposto a mezzo di bonif‌ico bancario (circostanza
pacif‌ica), bensì il fatto che il bonif‌ico bancario così ese-
guito (nel senso, su ricordato, dell’adempimento dell’ob-
bligazione pecuniaria e, dunque, della effettiva messa a
disposizione della somma per il creditore) fosse interve-
nuto oltre sia la scadenza contrattuale, sia l’intimazione
di sfratto.
Inoltre, la censura non indica quali specif‌ici canoni
legali di interpretazione contrattuale il giudice di merito
avrebbe violato nel ricostruire la volontà negoziale delle
parti; il che preclude in radice la possibilità di verif‌ica in
sede di legittimità della decisione con la quale il giudice
di merito non ha ritenuto dirimente tale clausola. Non solo
perchè, come detto, essenzialmente riferita al “modo” del
pagamento, non anche al “tempo” della sua esecuzione;
ma anche perchè di per sé non incompatibile, vieppiù in
considerazione del comune obiettivo di predeterminare la
prova della satisfattività del pagamento stesso, con l’attri-
buzione al termine “cedola” (del bonif‌ico) del signif‌icato
di contabile bancaria, non già di mero ordine di disposizio-
ne, ma di avvenuta materiale esecuzione dell’accredito sul
conto corrente del locatore.
Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi
del D.M. 10 marzo 2014 n. 55. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 22 MAGGIO 2015, N. 10679
PRES. PETITTI – EST. D’ASCOLA – RIC. ARCADE COSTRUZIONI S.R.L. (AVV.
CAPOBIANCO) C. CONDOMINIO VIA CHIETI 24 NAPOLI ED ALTRO (N.C.)
Amministratore y Attribuzioni y Contratto conclu-
so da un amministratore di condominio con un pro-
fessionista y Disciplina di tutela del consumatore y
Applicabilità y Fondamento.
. Al contratto concluso con un professionista da un
amministratore di condominio, ente di gestione sforni-
to di personalità giuridica distinta da quella dei suoi
partecipanti, si applica la disciplina di tutela del con-
sumatore, agendo l’amministratore stesso come man-
datario con rappresentanza dei singoli condomini, i
quali devono essere considerati consumatori in quanto
persone f‌isiche operanti per scopi estranei ad attività
imprenditoriale o professionale. (c.c., art. 1117; c.c.,
art. 1130; d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206) (1)
(1) In senso conforme, cfr. Cass. civ. 24 luglio 2001, n. 10086, in que-
sta Rivista 2001, 647.

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