Corte di Cassazione Civile sez. III, 22 giugno 2015, n. 12866

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giur
6/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il precedente relatore designato alla trat-
tazione del ricorso ha depositato la seguente relazione ai
sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:...
[....] 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 16
maggio 2007, su ricorso dei condomini T.G., C.A. e A.R., an-
nullava una delibera del Condominio Edelweiss in quanto
quest’ultimo non aveva provato di avere tempestivamente
comunicato al T. l’avviso di convocazione dell’assemblea
straordinaria del 22 marzo 2006.
La Corte di Appello di Brescia con sentenza accoglieva
l’appello del Condominio e rigettava la domanda di annul-
lamento dei condomini ricorrenti condannandoli alle spe-
se del doppio grado.
La Corte di appello riteneva provata la tempestiva co-
municazione dell’avviso di convocazione cosi motivando:
- “è incontestato che tutti, i condomini hanno ricevu-
to l’avviso in data 13 marzo 2006, entro il termine e che
al condomino T. G., non reperito all’atto della consegna,
è stato invece lasciato in pari data un avviso di giacenza”
(pag. 11).
“... essendo stato adeguatamente provato l’avvenuto re-
capito da parte di Sof‌ipost s.r.l., incaricata della consegna,
dell’avviso di giacenza della lettera raccomandata ... inseri-
to nella cassetta delle lettere del condomino T.” (pag. 12);
- “... la conoscenza dell’avviso di convocazione risulta
già provata dall’immissione nella cassetta della posta del
destinatario” (pag. 13).
T.G., ha proposto ricorso aff‌idato a due motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.
2. Preliminarmente, si osserva che non risulta notif‌i-
cato il ricorso anche ai condomini C. e A. che pure erano
parti costituite nel giudizio di appello e non estromesse.
Ne consegue che dovrà essere ordinata l’integrazione
del contraddittorio.
3. Ove il Collegio dovesse ritenere superabile questo
preliminare rilievo, nel merito si osserva quanto segue.
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce
il vizio di motivazione in ordine alla prova dell’immissio-
ne nella sua cassetta delle lettere dell’avviso di giacenza
della raccomandata con la quale si dava avviso di convo-
cazione dell’assemblea straordinaria del 22 marzo 2006. Il
ricorrente sostiene:
- di avere sempre contestato di avere ricevuto l’avviso
di convocazione;
- di avere ricevuto l’avviso di giacenza solo dopo che si
era tenuta l’assemblea;
- di avere dedotto, nella comparsa di costituzione in ap-
pello, di non avere trovato avviso di deposito nella cassetta
delle lettere;
- che era onere del condominio provare la rituale comu-
nicazione dell’avviso di convocazione;
- che la Corte di appello non poteva ritenere inconte-
stato e provato che fosse stato lasciato avviso di giacenza.
5. Il motivo è manifestamente fondato.
Dalla lettura della sentenza di appello (v. supra i bra-
ni, riportati in corsivo, della motivazione che affrontano
il tema della prova dell’immissione dell’avviso di giacenza
nella cassetta delle lettere del T.) risulta del tutto incom-
prensibile l’iter logico- giuridico che ha condotto il giudice
di appello ad affermare che era adeguatamente provato
l’avvenuto recapito da parte di Sof‌ipost s.r.l., incaricata
della consegna., dell’avviso di giacenza della lettera rac-
comandata. Inserito nella cassetta delle lettere del con-
domino T..
L’avviso di convocazione era stato spedito a mezzo po-
sta e, pacif‌icamente, non consegnato (al) destinatario,
con la conseguenza che era onere del condominio provare
non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacen-
za (adempimento che consente di acquisire conoscenza
dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo
contenuto) fosse stato immesso nella cassetta postale del
destinatario.
6. Resta assorbito dal rigetto dell’accoglimento del pri-
mo motivo (e dalle ragioni del suo accoglimento) il secon-
do motivo che censura la decisione sotto il diverso prof‌ilo
della violazione dell’art. 115 c.p.c. e artt. 1335 e 2697 c.c..
7. In conclusione il ricorso può essere trattato in ca-
mera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bis e 375
c.p.c. per essere dichiarato manifestamente fondato.
Letta la memoria depositata dal controricorrente.
Considerato che il Collegio ritiene necessaria la inte-
grazione del contraddittorio nei confronti di C.A. e A.R.,
parti di entrambi i gradi di merito;
che a tal f‌ine va assegnato il termine di sessanta giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza, e va dispo-
sto il rinvio a nuovo ruolo della causa, disponendosi sin
d’ora la trasmissione del ricorso alla Sezione Seconda.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 GIUGNO 2015, N. 12866
PRES. RUSSO – EST. BARRECA – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. FRACCHIOLLA (AVV.
NANNA) C. VENTURA ED ALTRI (AVV. MASTROPASQUA)
Prova civile y Prove indiziarie y Presunzioni y Pa-
gamento di canone di locazione eccedente quello
legale o concordato y Prova del maggiore versamen-
to per intervalli di tempo non corrispondenti alla
intera durata del rapporto y Prova presuntiva per i
periodi intermedi y Violazione del divieto di "prae-
sumptio de praesumpto" y Esclusione.
. Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal
conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamen-
to di canoni di locazione in misura eccedente quella
concordata o quella legale, senza violare il divieto di
"praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato
provato con documenti e testimoni il versamento di
somme maggiori del canone contrattuale, o di quello
dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per
periodi di tempo non corrispondenti all’intera durata
del rapporto, ritenga presuntivamente provato il ver-
samento, anche per i periodi intermedi, di un canone
mensile di quello stesso importo. (c.c., art. 1571; c.c.,

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