Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 23 giugno 2015, n. 13015

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giur
Arch. loc. e cond. 6/2015
LEGITTIMITÀ
un. 13 giugno 2011 n. 12898 e successive conformi). Con il
primo motivo il ricorrente denuncia art. 360 c.p.c. n. 5.
Omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: l’esi-
stenza e la prova della sublocazione.
Il motivo è inammissibile.
In ordine all’esistenza ed alla prova della sublocazione,
il ricorrente lamenta vizi motivazionali, ma il motivo, al di
là della sua enunciazione, non indica, né chiarisce quali
siano effettivamente i vizi motivazionali dai quali sarebbe
affetta la sentenza impugnata; con ciò violando anche il
principio di autosuff‌icienza, limitandosi alla riproposizio-
ne di tesi difensive già avanzate.
Con il secondo motivo si denuncia art. 360 n. 3 c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di legge. Violazione e o fal-
sa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 167
c.p.c., dell’art. 22 legge n. 253/50. Art. 360 n. 5 c.p.c. Ancora
360 c.p.c. n. 5.
Insuff‌iciente o contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo si denuncia art. 360 c.p.c. n. 5.
Omessa, insuff‌iciente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio: l’avvenu-
ta ricezione e l’esistenza dei requisiti di validità della di-
sdetta. Art. 360 c.p.c. n. 3. Violazione di legge. Violazione
dell’art. 28 L. 392/78.
Con il quarto motivo si denuncia art. 360 n. 3 c.p.c. Vio-
lazione e/o falsa applicazione dell’art. 1417 c.c., dell’art. 37
L. 302/78. Art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di documenti
decisivi per la lite.
I tre motivi esaminati congiuntamente, per la connes-
sione delle censure con gli stessi proposte, riguardano la
disdetta ed i suoi requisiti di validità.
I punti salienti enucleati con tali motivi sono i seguen-
ti:
a) Contestazione della sub-Iocazione;
b) Ricorrenza della simulazione per essere il contratto
di sublocazione un mero espediente contabile;
c) Cotitolarità della locazione;
d) ricezione ed esistenza dei requisiti di validità della
disdetta;
e) Diritto alla successione ex art. 37 L. n. 392 del 1978.
Nessuno di questi punti è stato ritenuto fondato dalla
Corte di merito perchè sfornito di prova, ed, in ordine al
punto d), perchè non applicabile la norma nella specie.
Sulla co-locazione, sostenuta dall’odierno ricorrente,
e sulla ritenuta simulazione della sublocazione, corret-
tamente la Corte di merito ha affermato che, comunque,
un’ipotesi simulatoria avrebbe dovuto essere provata at-
traverso una controdichiarazione fra le parti; il che non
è stato.
Peraltro, vale sottolineare gli elementi ulteriori, indi-
cati a pag. 4 della sentenza, che hanno condotto la Corte
di merito a ritenere la sussistenza del rapporto locatizio
esclusivamente fra il locatore Rispo ed il conduttore Ales-
sandrino.
Sui requisiti di validità della disdetta corretto è il rife-
rimento alla giurisprudenza di legittimità per la quale, in
tema di locazione, la disdetta, vigendo al riguardo il prin-
cipio della libertà della forma, può essere contenuta an-
che in un atto processuale che presupponga la volontà del
locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che,
comunque, esprima anche tale volontà, quale l’intimazio-
ne di licenza o sfratto per f‌inita locazione o la citazione
in giudizio (tra le varie Cass. 17 dicembre 2009 n. 26526).
Da ultimo, quanto alla ricorrenza dei presupposti di
cui all’art. 37 L. n. 392 del 1978, correttamente esclusa dal
giudice del merito deve ribadirsene la sua inapplicabilità
nel caso in esame. Infatti, in tema di locazioni non abitati-
ve, i commi terzo e quarto dell’art. 37 legge 27 luglio 1978
n. 392 che con riguardo agli immobili adibiti all’uso di più
professionisti, artigiani o commercianti disciplinano, nel
caso di morte o di recesso dell’unico titolare della locazio-
ne, la successione nel contratto degli altri, presuppongono
che l’uso plurimo sia stato previsto contrattualmente o an-
che successivamente consentito dal locatore.
La conseguenza è che, qualora la destinazione dell’im-
mobile in favore di più soggetti non sia stata prevista nel
contratto stipulato dal locatore con uno soltanto di questi,
l’eventuale occupazione di fatto dell’immobile da parte de-
gli altri non li legittima a subentrare nel contratto (Cass.
17 novembre 1995 n. 11914).
L’insussistenza delle condizioni legittimanti in favore
del Sarracino, toglie, quindi, pregio anche a quest’ultima
censura.
Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico del ricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 23 GIUGNO 2015, N. 13015
PRES. BIANCHINI – EST. PETITTI – RIC. T.G. (AVV.TI BONOMI E PETRETTI) C.
CONDOMINIO EDELWEISS (AVV.TI GIBILARO E PAFUNDI)
Assemblea dei condomini y Convocazione y Avvi-
so y Raccomandata y Avviso di giacenza y Onere della
prova in capo al condominio.
. A fronte di un avviso di convocazione assembleare
che, spedito a mezzo raccomandata, non sia stato con-
segnato al destinatario, sussiste l’onere del condominio
di provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso
di giacenza (adempimento che consente di acquisire
conoscenza dell’invio della comunicazione e la cono-
scibilità del suo contenuto) sia stato immesso nella
cassetta postale del destinatario. (Mass. Redaz.) (att.
c.c., art. 66) (1)
(1) Con riferimento al diverso aspetto della trasmissione dell’avviso
di convocazione a mezzo Pec, v. Trib. civ. Genova 23 ottobre 2014, n.
3350, in questa Rivista 2015, 314 e 435 con nota di ANTONIO NUCE-
RA. Quanto alla prova che sia stato immesso in cassetta l’avviso di
giacenza, la decisione è ineccepibile sulla base del disposto norma-
tivo, ma presuppone un servizio postale (solo a carico del quale sa-
rebbe la prova de qua) funzionante e celere nel fornire - al mittente
interessato che facesse richiesta - la prova dell’immissione anzidetta.

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