Corte di Cassazione Civile sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367

Pagine634-637
634
giur
6/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, cassata
l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del
Tribunale di Milano;
che le spese del regolamento vanno rimesse al Tribuna-
le dichiarato competente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 22 LUGLIO 2015, N. 15367
PRES. FORTE – EST. VALITUTTI – P.M. FRESA (PARZ. DIFF.) – RIC. C.A.L. ED
ALTRO (AVV. FRATTARELLI) C. L.G. (AVV. DELLA ROCCA)
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Casa co-
niugale y Assegnazione y Al coniuge aff‌idatario del
f‌iglio minorenne o maggiorenne non autosuff‌icien-
te y Controversia sul diritto di proprietà o di abita-
zione della casa y Sopravvenuta vendita dell’immo-
bile y Terzo acquirente y Azioni esperibili nel caso
siano venuti meno i presupposti dell’assegnazione
y Revisione ex art. 9 L. n. 898/1970 y Esclusione y
Ordinario giudizio di cognizione y Sussiste.
. Il terzo acquirente della casa coniugale, già assegna-
ta al coniuge aff‌idatario del f‌iglio minorenne o mag-
giorenne non economicamente autosuff‌iciente, non è
legittimato, venuti meno i presupposti per l’assegna-
zione, a chiedere la revisione ai sensi dell’art. 9 L. n.
898 del 1970, ma può instaurare un ordinario giudizio
di cognizione, chiedendo l’accertamento dell’insussi-
stenza delle condizioni per il mantenimento del diritto
personale di godimento a favore del coniuge assegnata-
rio della casa coniugale, così conseguendo la declarato-
ria di ineff‌icacia del titolo che legittima l’occupazione
della casa coniugale. (Mass. Redaz.) (l. 1 dicembre
1970, n. 898, art. 9) (1)
(1) Utile il riferimento a Cass. civ. 1° agosto 2013, n. 18440, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, secondo cui “….ogni que-
stione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto
di abitazione sull’immobile esula dalla competenza funzionale del
giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione
ordinaria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 680/1994, depositata il 18 gennaio
1994, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
C.A.L. e B.M. in data 27 agosto 1972. Tale decisione, per
quel che interessa in questa sede, confermava l’assegna-
zione della casa coniugale, sita in (omissis), di proprietà
del B., alla signora C., come già disposto in sede di separa-
zione, con provvedimento trascritto l’1 agosto 1987.
1.1. Con rogito notarile in data 5 giugno 1998, B.M. alie-
nava, peraltro, il suddetto immobile in favore di L.G., il
quale veniva, pertanto, reso edotto della sussistenza del
diritto di godimento del bene in capo alla C., in quanto
aff‌idataria della f‌iglia - allora minorenne - B.C..
1.2. Con successivo provvedimento del 4 maggio 2004,
emesso in sede di revisione delle condizioni del divorzio,
ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, il Tribunale di Roma
revocava l’assegno di mantenimento disposto dalla predet-
ta sentenza n. 680/1994 in favore di B. C., divenuta, nelle
more, maggiorenne ed economicamente autosuff‌iciente,
senza pronunciarsi sul provvedimento di assegnazione
della casa coniugale.
2. Il L., visto l’esito negativo della richiesta di rilascio
dell’immobile in questione, proposta in via stragiudiziale
con missiva del 15 novembre 2005, instaurava, pertanto,
dinanzi al Tribunale di Roma, un giudizio di accertamen-
to dell’insussistenza del diritto di C.A.L. e di B.C. a con-
tinuare ad occupare l’ex casa coniugale, con domanda di
condanna delle medesime al rilascio del bene e alla cor-
responsione di un’indennità per l’illegittima occupazione
dello stesso, a far data dal dicembre 2005.
2.1. Tali domande venivano rigettate dal tribunale adi-
to, con sentenza n. 3489/2008.
2.2. L’appello avverso tale pronuncia proposto da L.G.,
veniva, peraltro, accolto dalla Corte di Appello di Roma,
con sentenza n. 3532/2013, depositata il 18 giugno 2013,
con la quale il giudice di seconde cure riteneva che il venir
meno del diritto al mantenimento, in capo alla f‌iglia B.C.,
comportasse anche l’insussistenza dei diritto della mede-
sima e della madre C.A.L. a continuare ad abitare nella ex
casa coniugale.
3. Per la cassazione della sentenza n. 3532/2013 hanno
proposto, quindi, ricorso C.A.L. e B.C. nei confronti di L.G.,
aff‌idato a cinque motivi.
Il resistente ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi tre motivi di ricorso - che, per la loro
evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente -
C.A.L. e B.C. denunciano la violazione e falsa applicazione
degli artt. 6, comma 6, art. 9, comma 1, della L. n. 898 del
1970, 1599 e 155 quater c.c., 112 c.p.c., in relazione all’art.
360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c..
1.1. La Corte di Appello di Roma avrebbe, invero, fonda-
to la decisione - a parere delle ricorrenti - sull’erroneo pre-
supposto che il riconoscimento, in sede di divorzio, di un
assegno di mantenimento a favore della f‌iglia della coppia,
B.C., costituisse la “condicio iuris” della permanenza degli
effetti dell’assegnazione della casa coniugale, di proprietà
del padre B.M., alla madre C.A.L.. Sicchè, la revoca di tale
assegno, comportando il venir meno della condizione per
l’assegnazione di detto bene al coniuge non titolare, co-
stituita dalla convivenza con il medesimo di f‌igli minori o
maggiorenni non economicamente autosuff‌icienti, avreb-
be imposto, a giudizio della Corte territoriale, la revoca
anche del provvedimento di assegnazione.
Per converso, ad avviso delle istanti, il diritto della ma-
dre assegnataria e della f‌iglia, con lei convivente, di abita-
re nell’immobile in parola non verrebbe automaticamente
meno - contrariamente a quanto infondatamente ritenu-
to dal giudice di seconde cure - per effetto della revoca
dell’assegno di mantenimento per la f‌iglia convivente,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT