Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 25 agosto 2015, n. 17130

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Arch. loc. e cond. 6/2015
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 AGOSTO 2015, N. 17130
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – RIC. APPIOTTI ED ALTRO C. CONDOMINIO
PORTOROTONDO GARDENS ED ALTRA
Competenza civile y Competenza per territorio y
Cause condominiali y Foro esclusivo ex art. 23 c.p.c.
y Inderogabilità y Esclusione y Foro convenzionale
stabilito dal regolamento condominiale y Validità.
. Il foro speciale esclusivo per le cause tra condòmini,
stabilito dall’art. 23 c.p.c. con riguardo al luogo in cui
si trova l’immobile comune, non ha carattere inderoga-
bile, sicché è valida la clausola del regolamento con-
dominiale che preveda un foro convenzionale per ogni
controversia relativa al regolamento stesso. (Mass. Re-
daz.) (c.p.c., art. 23; c.p.c., art. 28) (1)
(1) Limitatamente alla circostanza che l’art. 23 c.p.c. introduce un
foro speciale esclusivo (non per questo inderogabile) per le con-
troversie tra condòmini, v. Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2006, n.
20076, in questa Rivista 2007, 31.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 23 marzo 2015, la seguente proposta di def‌inizione,
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: «Con ricorso depositato in
data 27 dicembre 2011 e ritualmente notif‌icato al Con-
dominio Portorotondo Gardens e al suo amministratore,
Organizzazione Eurotel Italia s.r.l., Anna Adele Appiotti e
Carlo Polimene, nella loro qualità di comproprietari di un
appartamento del complesso condominiale, hanno adito il
Tribunale di Milano per sentire dichiarare l’annullamento
e/o la nullità dell’assemblea del 26 novembre 2011 e delle
delibere assunte in quella sede. Si sono costituiti il Condo-
minio e l’Organizzazione Eurotel, eccependo in via pregiu-
diziale l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano
in favore di quello di Tempio Pausania.
Con ordinanza in data 5 novembre 2014, il Tribunale
di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per ter-
ritorio in favore del Tribunale di Tempio Pausania, con-
dannando gli attori al pagamento delle spese processuali.
Ha rilevato il Tribunale che il Condominio è situato nel
circondario di Tempio Pausania; che l’art. 23 c.p.c. f‌issa
una competenza per territorio esclusiva; che nessuna ri-
levanza assume la deroga convenzionale di competenza in
favore del foro di Milano.
Per l’annullamento di questa ordinanza la Appiotti e il
Polimene hanno proposto ricorso per regolamento di com-
petenza, con atto avviato alla notif‌ica il 4 novembre 2014,
sulla base di due motivi.
Gli intimati hanno resistito con memoria. Appare in-
fondata l’eccezione di improponibilità o inammissibilità
sollevata dai resistenti sul rilievo che il ricorso sarebbe
f‌inalizzato ad ottenere l’annullamento non solo del capo
della decisione relativo alla competenza territoriale, ma
altresì di quello relativo alla condanna alle spese di lite.
Infatti, il regolamento necessario di competenza comporta
la devoluzione alla Corte di cassazione anche della deci-
sione sul capo di sentenza concernente le spese di lite,
non avendo tra l’altro il ricorrente l’onere di impugnare
la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal
f‌ine un giudizio ordinario ammissibile soltanto qualora la
censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero
nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di
competenza a censurare tale statuizione - in quanto, da
un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di
impugnazione al quale sono applicabili le norme generali
in materia di impugnazioni, non derogate dalla specif‌ica
disciplina per esso stabilita; dall’altro, la pronuncia sulle
spese processuali non costituisce una statuizione autono-
ma e separata rispetto alla dichiarazione di incompeten-
za (Cass., Sez. VI-3, 12 agosto 2011, n. 17228) Passando
all’esame del fondo del regolamento, il primo motivo - con
cui ci si duole della mancata applicazione del foro con-
venzionale disciplinato dall’art. 32 del regolamento con-
dominiale - appare fondato. È condivisibile il presupposto
interpretativo da cui muovono i ricorrenti: l’art. 23 c.p.c.
introduce un foro speciale esclusivo per le controversie
tra condomini, stabilendo che per esse è competente il
giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale
(Cass., Sez. un., 18 settembre 2006, n. 20076); il caratte-
re esclusivo del foro non signif‌ica che lo stesso sia anche
inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza
territoriale sono stabilite dall’art. 28 c.p.c., e non vi rientra
il foro per le cause tra condomini; il foro ex art. 23 c.p.c. è
derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto.
Nella specie il foro convenzionale è stabilito dall’art. 32
del regolamento condominiale per ogni controversia rela-
tiva al. regolamento stesso. Tale clausola risulta applica-
bile, posto che la nullità o l’annullamento dell’assemblea
condominiale è stata richiesta per violazione delle norme
di regolamento in materia di valida costituzione dell’as-
semblea.
Resta assorbito l’esame del secondo motivo».
Letta la memoria di parte ricorrente.

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