Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 3 Giugno 2015, N. 11445

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
n. 16216). Nel caso di specie, quindi, una prima ragione
per cui la sospensione non poteva essere disposta risiede
nella diversità esistente tra le parti del giudizio odierno
e le parti dell’altro giudizio (ritenuto pregiudicante), in
quanto la Banca MPS non è parte di quest’ultimo, che vede
contrapposti il locatore Caterina Flaminio e l’odierno ri-
corrente società La Casa di Cattelan Giorgio. Oltre a ciò,
assume rilevanza decisiva la circostanza per cui, ove pure
dovesse venire meno il contratto di locazione “principa-
le”, ciò non potrebbe riverberare alcun effetto decisivo o
condizionante nel presente giudizio, che ha ad oggetto un
procedimento di sfratto per morosità; è evidente, infatti,
che anche in caso di cessazione della locazione, la Banca
MPS dovrebbe comunque pagare al proprio sublocatore i
canoni f‌inché duri l’occupazione, da parte sua, dell’immo-
bile; di talché non sussistono le condizioni della disposta
sospensione.
4. Il regolamento di competenza, pertanto, è accolto,
con annullamento dell’ordinanza di sospensione. Il pro-
cesso dovrà quindi proseguire davanti al Tribunale di Udi-
ne, con onere di riassunzione nei termini di legge. La deci-
sione sulle spese del presente regolamento viene rimessa
al medesimo Tribunale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 3 GIUGNO 2015, N. 11445
PRES. BUCCIANTE – EST. D’ASCOLA – P.M. PRATIS (DIFF.) – RIC. HANSALOP
(AVV. GAETA) C. CONDOMINIO VIA ZANDONAI 86 - 88 IN ROMA (AVV. LEPRI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Uso y Allaccio di unità
immobiliare alla rete fognaria, elettrica o di altro
tipo y Divieto dell’assemblea condominiale y Conf‌i-
gurabilità y Limiti y Portata.
. In tema di condominio, l’allaccio di nuove utenze ad
una rete non costituisce di per sé una modif‌ica della
stessa, perché una rete di servizi - sia fognaria, elettri-
ca, idrica o di altro tipo - è per sua natura suscettibile
di accogliere nuove utenze. È pertanto onere del condo-
minio, che ne voglia negare l’autorizzazione, dimostra-
re che, nel caso particolare, l’allaccio di una sola nuova
utenza incide nella funzionalità dell’impianto, non po-
tendo opporsi che il divieto all’allaccio sia f‌inalizzato
ad impedire un mutamento di destinazione della unità
immobiliare. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1102; c.c., art.
1137; c.c., art. 1138) (1)
(1) Si veda, in senso conforme, Cass. civ. 17 ottobre 2007, n. 21832, in
questa Rivista 2008, 165.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sono ancora contese, a partire dal 1992, alcune questio-
ni condominiali relative al Condominio di via Zandonai 86.
Davanti al locale tribunale sono state riunite due cau-
se: la prima, iniziata il 16 dicembre 1992 da Hansalop An-
stalt, per impugnare la delibera assembleare del 20 otto-
bre 1992.
La seconda, avviata dal Condominio contro Hansalop,
per ottenere la eliminazione di un secondo cancello di
accesso carrabile aperto dalla convenuta nel muro condo-
miniale; per negare il collegamento idrico e fognario della
c.d. stanza autisti di proprietà Hansalop alla rete fognaria;
per avere quest’ultima ampliato il c.d. chalet, appoggian-
dolo al muro di cinta.
Stando alla sentenza impugnata, il tribunale di Roma:
- ha ritenuto legittimo l’ampliamento del vano di acces-
so da pedonale a carrabile;
- ha ritenuto illegittima la delibera condominiale che
limitava alla Hansalop di usufruire dell’area comune, sot-
toposta a recinzioni e catene con la consegna delle chiavi
solo a portiere e amministratore;
- ha affermato il diritto di Hansalop di godere dell’im-
pianto di riscaldamento nel locale autisti e di installarvi
un bagno collegato alla rete fognaria;
- ha respinto la domanda del Condominio relativa
all’appoggio dello chalet.
La Corte di appello con sentenza 17 dicembre 2008, in
accoglimento dell’appello principale spiegato da Hansa-
lop, ha annullato la deliberazione limitatamente alla par-
te relativa all’uso della piazzola comune e ha condannato
il Condominio alla consegna delle chiavi di recinzioni e
catene.
Ha annullato la delibera anche nella parte in cui limi-
tava l’uso del viale e della piazzola solo per le situazioni di
emergenza.
Ha condannato il Condominio a consentire il riallaccio
dell’impianto di riscaldamento nel locale autisti.
Ha rigettato la doglianza relativa alle spese.
In accoglimento dell’appello incidentale del Condomi-
nio, la Corte di appello ha condannato Hansalop a ripri-
stinare le dimensioni del secondo cancello carrabile, qua-
lif‌icandolo come innovazione che avrebbe dovuto essere
approvata con la maggioranza di cui all’art. 1120 c.c..
Ha rigettato le doglianze del Condominio relative al
bagno e alla trasformazione interna del locale autisti e
all’ampliamento dello chalet.
Hansalop ha proposto ricorso per cassazione, notif‌icato
il 14 ottobre 2009, con due motivi.
Il Condominio, oltre a resistere, ha svolto ricorso inci-
dentale spiegando sette censure, alle quali Hansalop ha
opposto controricorso.
Nel dicembre 2009 il Condominio ha depositato verbale
assembleare che autorizza l’amministratore alle difese in
cassazione.
È pervenuta memoria della ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2) Infondatamente parte ricorrente Hansalop ha ec-
cepito l’inammissibilità del controricorso del Condominio
con riguardo alla delibera dell’amministratore.
La delibera di ratif‌ica adottata il 10 dicembre 2009,
con la presenza di 8 condomini su 11 e la maggioranza
espressa da 866 millesimi di proprietà, con la conferma
della difesa condominiale aff‌idata all’avv. Lepri per resi-
stere al ricorso e proporre ricorso incidentale, rende vane,

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