Corte Di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. 17 Luglio 2015, N. 15094

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 21 LUGLIO 2015, N. 15272
PRES. DI PALMA – EST. DOGLIOTTI – RIC. T.B. (AVV. PIERETTI) C. C.E. (AVV. MELE)
Matrimonio y Separazione dei coniugi y Assegno
di mantenimento y Determinazione y Assegnazione
della casa coniugale y Successiva revoca dell’asse-
gnazione y Svantaggio economico conseguente y Ri-
determinazione della misura dell’assegno di mante-
nimento y Criteri y Fattispecie.
. In tema di separazione personale, allorché il giudice
del merito abbia revocato il diritto di abitazione nella
casa coniugale (nella specie, per raggiunta autosuff‌i-
cienza economica del f‌iglio della coppia), la modif‌ica
dell’ammontare dell’assegno di mantenimento origi-
nariamente disposto a favore del coniuge economica-
mente più debole, rimasto privo di casa, pur dovendo
considerare lo svantaggio economico conseguente, non
deve essere, sempre e comunque, direttamente pro-
porzionale al canone di mercato dell’immobile che il
coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa
sistemazione, in abitazione eventualmente più mode-
sta, ancorché decorosa. (c.c.. art. 155; c.c., art. 156) (1)
(1) Si rimanda a Cass. civ. 20 aprile 2011, n. 9079, in Giust. civ. 2012,
10, 2410, secondo cui: l’art. 156, secondo comma, c.c. stabilisce che il
giudice debba determinare la misura dell’assegno "in relazione alle
circostanze ed ai redditi dell’obbligato", mentre l’assegnazione della
casa familiare, prevista dall’art. 155 quater c.c., è f‌inalizzata unica-
mente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse
una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c.; tuttavia, al-
lorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto
di abitazione nella casa coniugale, è necessario che egli valuti, una
volta in tal modo modif‌icato l’equilibrio originariamente stabilito fra
le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge,
se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento origi-
nariamente disposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In un procedimento di separazione tra T.B. e C.E., la
Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 21 febbra-
io 2013, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma,
emessa il 28 novembre 2008, ha elevato ad Euro 800,00
mensili l’assegno di mantenimento per la moglie.
Ricorre per cassazione la moglie.
Resiste con controricorso il marito, che pure propone
ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l’assegno
per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere
al mantenimento del tenore di vita da questo goduto du-
rante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale
tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni
economiche tra i coniugi (Cass. n. 2156 del 2010).
Il giudice a quo esamina la posizione economica delle
parti, sicuramente più vantaggiosa per il marito. Ricono-
sce tuttavia che la moglie è titolare di immobili, seppur
in parte improduttivi; che il marito è titolare di pensione,
avendo concluso la carriera diplomatica, nonché di redditi
ulteriori da locazioni immobiliari. A differenza di quanto
afferma la ricorrente, il giudice a quo ha tenuto nel debi-
to conto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale,
avendo la f‌iglia delle parti raggiunto l’autonomia econo-
mica.
È vero che non può assegnarsi la casa coniugale al
coniuge, ove manchino f‌igli comuni ovvero questi siano
diventati autosuff‌icienti economicamente, ma, nel quan-
tif‌icare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge eco-
nomicamente più debole e privo della casa, va considerato
lo svantaggio economico conseguente (tra le altre, Cass. n.
9079 del 2011). Ma l’ammontare dell’assegno, al riguardo,
non deve essere, sempre e comunque, direttamente pro-
porzionale al canone di mercato dell’immobile che il
coniuge deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa
sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta,
ancorché decorosa.
È appena il caso di precisare che non vi è omessa pro-
nuncia da parte della Corte di Appello: dalla motivazio-
ne della sentenza impugnata emerge con chiarezza che
il giudice a quo ha inteso elevare l’importo dell’assegno,
rispetto a quanto statuito dal primo giudice, seppur di un
importo, all’evidenza inferiore rispetto a quanto auspica-
to dall’appellante (dal contesto motivazionale, emerge,
seppur per implicito, che il giudice a quo ha tenuto conto
della revoca dell’assegnazione della casa coniugale).
Va altresì ricordato che, secondo giurisprudenza con-
solidata, il giudice di merito non deve necessariamente
analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di
prova, ove sia, come nella specie, deducibile la ratio de-
cidendi della sentenza, essendo egli, in ogni caso, libero
di attingere il proprio convincimento da quelle risultan-
ze che ritenga più idonee (tra le altre, Cass. n. 6697 del
2009).
Va pertanto rigettato il ricorso principale, rimanendo
assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 17 LUGLIO 2015, N. 15094
PRES. FINOCCHIARO – EST. CIRILLO – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. LA CASA DI
CATTELAN GIORGIO & C. S.A.S. IMMOBILIARE (AVV. SCALETTARIS) C. BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (AVV. DEVESCOVI)
Procedimento civile in genere y Sospensione del
processo y Necessaria y Giudizio di cessazione del
contratto per f‌inita locazione y Contestuale pen-
denza dell’azione di sfratto per morosità instaura-
ta dal locatario nei confronti del subconduttore y
Sospensione per pregiudizialità y Esclusione y Ra-
gioni.
. Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da giu-
stif‌icare la sospensione del processo ex art. 295 cod.
proc. civ. tra la controversia, pendente tra locatore e
locatario, per intervenuta scadenza del contratto di lo-
cazione e il giudizio di sfratto per morosità, instaurato

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