Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 6 Agosto 2015, N. 16562

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
LEGITTIMITÀ
La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbre-
viato in sei mesi il termine di proposizione delle impugna-
zioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell’art.
58, comma 1, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo
il 4 luglio 2009 (Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060).
Nel caso in esame il giudizio, in primo grado, è iniziato
ben prima di tale data.
Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è,
quindi, quello dell’anno (e 46 giorni) e non di sei mesi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insuf-
f‌iciente e contraddittoria motivazione circa un fatto contro-
verso e decisivo del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa ap-
plicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c.. I due motivi esaminati congiuntamente non sono
fondati. In materia di locazioni l’indicazione dell’uso abita-
tivo per esigenze transitorie in luogo di quelle normali, qua-
lora non sia corrispondente al vero, integra una simulazione
relativa. Il conduttore, quindi, che deduca la simulazione
relativa del contratto di locazione di un immobile ad uso
abitativo transitorio, concluso nella vigenza della L. n. 392
del 1978, al f‌ine di ottenere l’accertamento della destina-
zione abitativa ordinaria e della conseguente nullità, ai sen-
si dell’art. 79 legge citata, delle clausole relative al canone
e alla durata, ha l’onere di dimostrare che il locatore fosse
a conoscenza della effettiva destinazione dell’immobile lo-
cato. Una tale prova può essere fornita anche per testi o per
mezzo di presunzioni ai sensi dell’art. 1411 c.c., trattandosi
di fornire la prova dell’illiceità dell’accordo simulatorio.
E le presunzioni possono consistere in circostanze og-
gettive conosciute dal locatore al momento della stipula, se
hanno i requisiti per indurre a ritenere che le espressioni let-
terali del contratto sulla dichiarata transitorietà - smentita
dalla situazione di fatto - abbiano costituito il mezzo, vietato
dal disposto dalla L. n. 392 del 1978, citato art. 79, per elu-
dere l’applicazione della (precedente) normativa sull’equo
canone (fra le varie Cass. 25 febbraio 2009 n. 4484).
Ed è ciò che la Corte di merito ha appurato affermando
che l’esigenza abitativa risultava provata “in realtà per un
arco di molti anni”; che “.....il conduttore conseguiva già
nel maggio 1997 a proprio nome il subentro nelle licenze
dei servizi di gas ed elettricità: manifestazione di un pro-
getto di dimora di ampia durata, quanto a dire ordinaria,
ed in ogni caso implicante nella specie la cognizione e
l’assenso da parte del locatore” (pagg. 2 e 3 della sentenza
impugnata). È di tutta evidenza, quindi, che, proprio at-
traverso l’esame del comportamento soggettivo, il giudice
del merito - in sintonia con quanto già ritenuto da quello
di primo grado - è pervenuto alla conclusione della non
transitorietà del contratto di locazione.
Il ragionamento inferenziale è corretto e logicamen-
te motivato. La sussistenza della simulazione relativa dà
luogo alla nullità in parte qua del contratto L. n. 203, ex
art. 79, con conseguente sostituzione del canone legale a
quello pattizio (Cass. 22 ottobre 2014 n. 22351; Cass. 27
maggio 2010 n. 12988).
Conclusivamente il ricorso è rigettato. Le spese seguo-
no la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 6 AGOSTO 2015, N. 16562
PRES. PICCIALLI – EST. BIANCHINI – P.M. CERONI (PARZ. DIFF.) – RIC. SAPONARO
ED ALTRO (AVV. GRECO) C. CAFUERI (AVV. MUSCI)
Azioni giudiziarie y Legittimazione del condomi-
no y Estensione y Limiti y Impugnazioni y Delibera
di gestione di un servizio comune y Legittimazione
del condomino ad impugnare la sentenza emessa
nei confronti dell’amministratore e da questi non
impugnata y Sussistenza
. Nel giudizio di impugnazione della delibera dell’as-
semblea di condominio, il singolo condomino è legit-
timato ad impugnare la sentenza emessa nei confronti
dell’amministratore e da questi non impugnata, anche
qualora la delibera controversa persegua f‌inalità di
gestione di un servizio comune ed incida sull’interesse
esclusivo del condomino soltanto in via mediata. (c.c.,
art. 1117; c.c., art. 1131; c.p.c., art. 100) (1)
(1) Contra, nel senso che, relativamente alle controversie aventi ad
oggetto l’impugnazione di deliberazioni della assemblea condominia-
le che perseguono f‌inalità di gestione di un servizio comune e tendo-
no a soddisfare esigenze soltanto collettive, senza attinenza diretta
all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, la legittimazione ad
agire, e quindi ad impugnare, spetta in via esclusiva all’amministra-
tore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del
singolo condòmino, v. Cass. civ. 21 settembre 2011, n. 19223, in questa
Rivista 2012, 170. Prima, sempre in senso difforme alla massima in
epigrafe, Cass. civ. 29 agosto 1997, n. 8257, ivi 1997, 982 e Cass. civ. 12
marzo 1994, n. 2393, ivi 1994, 542. In senso conforme alla massima,
cfr. Cass. civ. 16 maggio 2011, n. 10717, massimata ivi 2012, 85.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Rosa Cafueri-proprietaria di un appartamento nel
Condominio “Grecale”, impugnò la delibera dell’assemblea
straordinaria del Condominio “Bora e Grecale” adottata il
15 gennaio 1999, con la quale, in attesa di una def‌iniva
sistemazione dell’impianto di riscaldamento, era stata re-
spinta una sua proposta a che il Condominio accertasse
il suo diritto a non corrispondere le spese per l’utilizzo
dell’impianto di riscaldamento centralizzato, sancendo
per contro il perdurante obbligo dei condomini che si era-
no staccati da detto impianto a sopportare tutte le spese
ad esso inerenti; sostenne che detta delibera avrebbe do-
vuto esser considerata illegittima in quanto in contrasto
con precedente manifestazione di volontà assembleare
del 13 dicembre 1993, con la quale era stata disposta la
chiusura dell’impianto di riscaldamento centralizzato,
da effettuarsi nella stagione 1995-1996, rilevando che, in
forza di quella delibera, essa ricorrente, distaccatasi sin
dal 1991, non aveva più corrisposto le quote condominiali
relativa all’impianto comune.
2 - Il Condominio “Bora e Grecale” eccepì l’inammissibili-
tà del ricorso, per esser stata già decisa dal Giudice di Pace
di Brindisi analoga questione , con sentenza passata in giudi-
cato, nell’ambito di un giudizio di opposizione proposto dalla
Cafueri avverso l’ingiunzione di pagare gli oneri condomi-
niali relativi all’impianto stesso, per il periodo maggio 1996 -

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