Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 13 Agosto 2015, N. 16801

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
LEGITTIMITÀ
6. - Il ricorso va dunque rigettato, corretta la motiva-
zione della gravata sentenza in relazione alla questione
agitata col primo motivo, la cui fondatezza non modif‌ica
la conclusione della complessiva conformità a diritto de
dispositivo di rigetto dell’appello; ma non vi è luogo a prov-
vedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi
svolto attività difensiva gli intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 AGOSTO 2015, N. 16801
PRES. SEGRETO – EST. STALLA – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. CEDI CENTRO
IMMOBILIARE SRL (AVV. DE TILLA) C. SARRACINO ED ALTRI (AVV. AMODIO)
Procedimento civile in genere y Domanda giudi-
ziale y Modif‌icazione y Emendatio libelli y Locazio-
ne immobiliare y Azione di rilascio dell’immobile y
Domanda di rilascio delle pertinenze y Inclusione y
Conseguenze y Proponibilità per la prima volta in
appello y Ammissibilità.
. In materia di locazione, la domanda di rilascio dell’im-
mobile locato include anche quella diretta al rilascio
delle pertinenze, sicché quest’ultima non costituisce
domanda nuova e può essere proposta, per la prima
volta, anche in appello. (c.c., art. 817; c.c., art. 1571;
c.c., art. 1590; c.p.c., art. 345) (1)
(1) Non può considerarsi «nuova» la domanda virtualmente compre-
sa in quella originaria, in quanto fondata su fatti e comportamenti
non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualif‌icazione
giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta
domanda prospettati e diretta solo a precisarne o restringerne il peti-
tum. (Riaffermando tale principio, la S.C. ha escluso che possa quali-
f‌icarsi «nuova» e ne ha, quindi, affermato l’ammissibilità in appello la
domanda di reintegrazione nel possesso di un’autorimessa, dovendo
essa considerarsi virtualmente compresa in quella, originariamente
proposta, di reintegrazione nel possesso della casa di abitazione di
cui l’indicata autorimessa rappresentava una pertinenza). Così ha
statuito Cass. civ. 22 marzo 1996, n. 2476, in Ius&Lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna. In senso conforme, anche Cass. civ. 19 marzo 1985, n.
2026, in questa Rivista 1985, 221.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre 2007 Sarracino Arturo, quale procura-
tore generale delle f‌iglie Sarracino Daniela, Donatella e
Manuela, intimava sfratto per morosità nei confronti della
CEDI - Centro Immobiliare Srl in relazione al contratto di
locazione ad uso commerciale in essere tra le parti; chie-
deva altresì la condanna della società intimata al paga-
mento della somma di Euro 39.718,35 a titolo di canoni
non pagati dal 2003 al 2007, nonché al pagamento dei ca-
noni a scadere, oltre interessi e risarcimento del danno.
Nella costituzione in giudizio della CEDI Srl - che chie-
deva il rigetto delle domande avversarie sul presupposto
che il locatore avesse per anni preteso il pagamento di
canoni più elevati di quelli pattuiti, e formulava inoltre
domanda riconvenzionale di rimborso dei maggiori ca-
noni così corrisposti per Euro 1.123.600,63 - interveniva
sentenza n. 1656/12 con la quale l’adito tribunale di Be-
nevento, per quanto ancora rileva: dichiarava risolto ex
art. 1456 c.c., il rapporto di locazione tra le parti, come
risultante dal contratto 1° luglio 1995 e dalla transazione
4 dicembre 2001, con la f‌issazione del termine di rilascio
al 31 ottobre 2012; - dichiarava nulle le clausole di cui agli
articoli 4 e 5 di quest’ultima transazione nella parte in cui
prevedevano un aggiornamento del canone pari al 100%
delle variazioni Istat; - condannava CEDI Srl al pagamento
in favore di parte ricorrente della somma di Euro 3063,97
a saldo del canone di dicembre 2007; - dichiarava la com-
pensazione del risarcimento del maggior danno di parte
ricorrente con quanto da quest’ultima già indebitamente
ricevuto per aggiornamento Istat sulla base delle clausole
nulle; - compensava le spese di lite.
Proposto appello principale da CEDI Srl ed appello in-
cidentale dal Sarracino, veniva emessa sentenza n. 724/13
con la quale la corte d’appello di Napoli, in parziale rifor-
ma ed integrazione della prima decisione, ordinava il rila-
scio in favore di parte locatrice anche dell’area adiacente
ai locali commerciali, adibita a posteggio. Avverso questa
sentenza, CEDI srl propone ricorso per cassazione sulla
base di sette motivi, ai quali resiste con controricorso il
Sarracino, nella predetta qualità; quest’ultimo ha anche
proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.
378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di ricorso, CEDI srl lamenta -
ex art. 360, comma 1, nn. 3) 4) e 5) c.p.c. - l’erroneo rigetto
del suo motivo di gravame, volto a far dichiarare la nullità
della sentenza di primo grado per difetto di lettura del di-
spositivo in udienza; posto che di tale lettura non veniva
fatta menzione né nel verbale dell’udienza di discussione
12 ottobre 2012, né nel dispositivo (recante data anteriore
del 10 ottobre 2012).
1.2. La censura non può trovare accoglimento.
Partendo dalla erroneità della data apposta sul disposi-
tivo di primo grado, se ne constata l’ininf‌luenza decisoria,
dal momento che: - non si pone in dubbio che il disposi-
tivo in oggetto, ancorché recante una data di due giorni
antecedente a quella dell’udienza di discussione e della
camera di consiglio che ne è immediatamente consegui-
ta, sia affetto da un errore di ordine puramente materiale
di scrittura; sicché può ritenersi assodato che l’errore in
questione non abbia potuto ingenerare incertezza alcuna
sull’effettiva totale rispondenza, anche cronologica, del
dispositivo in questione alla deliberazione della sentenza
qui impugnata; - in quanto errore puramente materiale,
esso doveva trovare rettif‌ica (ove ne sussistesse un ap-
prezzabile interesse) in sede non già di ricorso per cassa-
zione, ma di istanza di correzione; - in ogni caso, proprio
perché di siffatta natura, dall’errore in questione non può
qui desumersi alcun elemento utile a riprova della manca-
ta lettura del dispositivo stesso nell’udienza del 12 ottobre
2012, univocamente individuabile come quella di effettiva
discussione e deliberazione della causa.
Venendo, con ciò, al nucleo fondamentale della cen-
sura, si osserva che la circostanza dell’avvenuta lettura

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