Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 27 Agosto 2015, N. 17199

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giur
1/2016 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
delle delibere in tema di gestione in nessun caso possono
modif‌icarsi in meno. Infatti, i quorum costitutivo e delibe-
rativo dall’assemblea, che decide a maggioranza, non pos-
sono immutarsi in meno, e gli stessi quorum non possono
modif‌icarsi in misura minore neppure per contratto. Ciò
si ricava con certezza dalla disposizione dettata dall’art.
1138, quarto comma, c.c., secondo cui il regolamento con-
trattuale di condominio in nessun caso può derogare alle
norme ivi richiamate, comprese quelle stabilite dall’art.
1136 c.c. concernenti la costituzione dell’assemblea e la
validità delle delibere (Cass. n. 11268 del 1998).
Orbene, nel caso in cui la maggioranza prescritta non
si possa raggiungere perché non si può tenere conto del
numero e dei millesimi dei condomini in potenziale con-
f‌litto di interessi, non si vede la ragione - al f‌ine di evitare
la paralisi del collegio - di attribuire uno straordinario po-
tere deliberativo alla minoranza. Se l’assemblea non può
deliberare perché nella votazione non si raggiunge la mag-
gioranza prescritta, nel caso di conf‌litto di interessi il ri-
medio di attribuire alla minoranza un ingiustif‌icato potere
di deliberare sovvertirebbe gli equilibri f‌issati, sulla base
degli elementi personale e reale, dalle regole concernenti
il metodo collegiale ed il principio maggioritario.
Con la precisazione che se l’assemblea non può deli-
berare soccorre la disposizione contenuta nell’art. 1105,
quarto comma, c.c. - applicabile al condominio in virtù del
rinvio f‌issato dall’art. 1139 c.c. - secondo cui, quando non
si formano le maggioranze, ciascun partecipante può ri-
correre all’autorità giudiziaria.
3.2. Né è senza rilievo la circostanza che la riforma del
diritto societario (D.L.vo n. 6 del 2003) abbia rimodula-
to l’art. 2373 c.c., il quale nella sua attuale formulazione
prevede, al primo comma, che «la deliberazione approvata
con il voto determinante di coloro che abbiano, per con-
to proprio o di terzi, un interesse in conf‌litto con quello
della società è impugnabile a norma dell’ articolo 2377
qualora possa recarle danno» e, al secondo comma, che
«gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni
riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consi-
glio di gestione non possono votare nelle deliberazioni ri-
guardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei con-
siglieri di sorveglianza». Come si vede, e come evidenziato
dai ricorrenti, nella nuova formulazione dell’art. 2373 c.c.
è venuta meno la disposizione, sulla quale pure si fondava
la soluzione adottata in ambito societario ai f‌ini di poter
distinguere, in tema di conf‌litto di interesse, il quorum co-
stitutivo dell’assemblea da quello deliberativo della stessa
(Cass. n. 2562 del 1996; Cass. n. 15613 del 2007) .
D’altra parte, il legislatore del 2012, nel riformare il
condominio, nulla ha aggiunto in tema di disciplina del
conf‌litto di interesse nell’ ambito condominiale; con il che
rafforzando l’interpretazione giurisprudenziale che, pur
richiamando la disciplina societaria in tema di conf‌litto di
interesse, faceva salve le specif‌icità dell’istituto condomi-
niale, e segnatamente quella della impossibilità di distin-
guere il quorum costitutivo da quello deliberativo.
3.3. Il Collegio rileva che le argomentazioni svolte dalla
sentenza n. 1201 del 2002, che consapevolmente si è con-
trapposta ad un precedente orientamento che aderiva alla
soluzione seguita dalla Corte d’appello nella sentenza im-
pugnata, non siano state a loro volta contrastate da suc-
cessive pronunce di questa Corte. In particolare, la quasi
coeva sentenza n.10863 del 2002, probabilmente perché
deliberata prima della pubblicazione della sentenza n.
1201 del 2002, non contiene atro che un richiamo al prece-
dente orientamento e non si misura in alcun modo con gli
argomenti prima evidenziati.
Altre decisioni della Corte hanno poi interessato il di-
verso problema della computabilità o no dei voti espressi
dal condomino che si trovi in conf‌litto di interessi, qualora
questi sia anche rappresentante di altri condomini, ma
non hanno in alcun modo considerato il prof‌ilo qui in esa-
me (Cass. n. 10863 del 2002; Cass. n. 22234 del 2004; Cass.
n. 18192 del 2009).
In sostanza, deve qui riaffermarsi il principio per cui
«in tema di condominio, le maggioranze necessarie per ap-
provare le delibere sono inderogabilmente quelle previste
dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore
dell’ intero edif‌icio, sia ai f‌ini del conteggio del quorum
costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomi-
ni in potenziale conf‌litto di interesse con il condominio,
i quali possono (non debbono) astenersi dall’esercitare
il diritto di voto. Pertanto, anche nell’ ipotesi di conf‌litto
d’interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto
favorevole di tanti condomini che rappresentino la mag-
gioranza personale e reale f‌issata dalla legge e, in caso di
mancato raggiungimento della maggioranza necessaria
per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun
partecipante può ricorrere all’Autorità giudiziaria».
4. La Corte d’appello si è discostata da tale principio,
sicché si impone l’accoglimento del primo motivo, con as-
sorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente
cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diver-
sa composizione, per nuovo esame del gravame alla luce
dell’indicato principio di diritto. Al giudice di rinvio è de-
mandata altresì la regolamentazione delle spese del giudi-
zio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 AGOSTO 2015, N. 17199
PRES. SALMÈ – EST. DE STEFANO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. CAPRARO (AVV.
MAGHERNINO) C. CONDOMINIO DI VIA REGGIO SAN SEVERO ED ALTRI
Prova civile y Testimoniale y Capacità a testimo-
niare y Cause relative al condominio y Capacità a
testimoniare dei condòmini y Esclusione y Fonda-
mento y Fattispecie.
. I singoli condòmini sono privi di capacità a testimo-
niare nelle cause che coinvolgono il condominio (nella
specie, per il risarcimento dei danni derivanti da una
caduta sul pianerottolo condominiale) poiché l’even-
tuale sentenza di condanna è immediatamente aziona-

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