Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 28 Settembre 2015, N. 19131

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
LEGITTIMITÀ
ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in
godimento degli appartamenti a persone che esercitavano
la prostituzione e della riscossione dei canoni.
2.2. Anche sul reato di sfruttamento la motivazione
della sentenza mostra seri prof‌ili di criticità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
infatti, ai f‌ini della sussistenza del delitto di sfruttamen-
to della prostituzione, è indispensabile che lo sfruttatore
tragga qualche utilità, anche se non necessariamente eco-
nomica, dall’attività sessuale della prostituta, e tale condi-
zione deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione sotto il
prof‌ilo probatorio (sez. III, sentenza n. 7608 del 20 maggio
1998 ud. dep. 1 luglio 1998 Rv. 211338; sez. III, sentenza n.
9065 del 11 luglio 1996 ud. dep. 9 ottobre 1996 Rv. 206418;
sez. III, sentenza n. 98 del 24 novembre 1999 ud. dep. 11
gennaio 2000 Rv. 215061; e, più di recente, cfr. altresì più di
recente, sez. III, sentenza n. 40539 del 27 settembre 2007
ud. dep. 6 novembre 2007 Rv. 238005 ove si ritiene la conf‌i-
gurabilità del concorso col reato di favoreggiamento).
Si è ritenuto in particolare che la locazione ad una pro-
stituta di un appartamento anche per svolgervi l’attività
potrebbe integrare il reato di sfruttamento della prostitu-
zione qualora vi sia la prova che il locatore, attraverso la
riscossione di un canone sicuramente esagerato e spro-
porzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto
vantaggio economico dalla prostituzione altrui (v. sez. III,
sentenza n. 33160 del 2013 cit.).
Nella specie, questa sproporzione ed esagerazione non
risultano dimostrate in alcun modo.
I giudici di merito avrebbero dovuto infatti accertare,
per giustif‌icare la conclusione a cui sono pervenuti, innan-
zitutto quali fossero i canoni di mercato degli appartamen-
ti locati alle prostitute (e sottoposti a sequestro) e quali
fossero quelli effettivamente corrisposti al locatore, e solo
in caso di maggiorazione di questi ultimi rispetto agli al-
tri, avrebbero potuto ritenere provata l’utilità economica
dalla attività di meretricio.
La violazione della normativa sulla registrazione dei
contratti rileva solo ai f‌ini tributari ma non è sintomo di una
utilità economica connessa alla attività di prostituzione.
Le evidenziate falle motivazionali, che denotano la
mancata considerazione dei principi di diritto esposti, ren-
dono necessario l’annullamento con rinvio per un nuovo
esame della vicenda, restando così logicamente assorbite
le ultime due censure proposte (relative alla conf‌isca degli
appartamenti e al trattamento sanzionatorio). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 28 SETTEMBRE 2015, N. 19131
PRES. TRIOLA – EST. PETITTI – P.M. VELARDI (DIFF.) – RIC. SISTO ED ALTRI (AVV.
D’IPPOLITO) C. SUPERCONDOMIO ALATRI (AVV. MONTI)
Assemblea dei condomini y Deliberazioni y Quo-
rum costitutivi e deliberativi y Condòmini in poten-
ziale conf‌litto di interessi y Incidenza sul computo
y Esclusione y Facoltà, non obbligo, di astensione y
Impossibilità di raggiungere le maggioranze previ-
ste dalla legge y Rimedi y Ricorso all’Autorità Giudi-
ziaria ex art. 1105 c.c.
. In tema di condominio, le maggioranze necessarie
per approvare le deliberazioni sono quelle inderoga-
bilmente previste dalla legge, ai f‌ini sia del conteggio
del “quorum” costitutivo che di quello deliberativo, ed
includono anche i condòmini in potenziale conf‌litto
di interesse con il condominio, che possono astenersi
dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità,
per ogni partecipante, di adire l’autorità giudiziaria
per impossibilità di funzionamento del collegio in caso
di mancato raggiungimento della maggioranza neces-
saria. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1105; c.c., art. 1136;
c.c., art. 2373) (1)
(1) Con la pronuncia in epigrafe sono state ribadite le argomentazio-
ni contenute in Cass. civ., 30 gennaio 2002, n. 1201, in questa Rivista
2002, 282 e la soluzione alla quale essa è pervenuta, peraltro mai
contrastata da successive decisioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sisto Adriano, Borgogni Giuseppe, Marfurt Ilario, Gi-
nosa Lorenzo, Palma Marisa, Iorizzo Riccardo, Zocchi
Daniela, Caracciolo Mirella, Pagini Maria Giuliana, Palma
Richelmo, Quinci Enrico e Spagoni Maurizio convenivano
in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, il Supercondo-
minio Alatri via Tor de’ Schiavi nn. 355 e 363, via Alatri nn.
5-13-19 (Scale A e B), via Alatri n. 21 (Scale C, D, E), via
Alatri nn. 25 e 29, Piazza Sabaudia nn. 3-5, Via Sabaudia n.
67 Roma, chiedendo l’annullamento della delibera adot-
tata dall’assemblea in data 25 maggio 1999, limitatamente
ai punti 2 e 4, recanti, rispettivamente, "cause pendenti
contro il sig. Maurizio Spagoni: esame problematiche e de-
libere consequenziali", e "integrazione compenso dell’am-
ministratore giudiziario per le assemblee straordinarie:
esame problematiche e delibere consequenziali".
Quanto al punto 2, gli attori deducevano che la que-
stione della instaurazione di un nuovo giudizio nei con-
fronti dello Spagoni non f‌igurava all’ ordine del giorno e,
quanto al punto 4, che il compenso concesso all’ammini-
stratore superava le tariffe previste dalle Associazioni di
Amministratori condominiali.
Si costituiva il Supercondominio Alatri chiedendo il
rigetto della domanda.
L’adito Tribunale, con sentenza in data 5 giugno 2002,
annullava la delibera limitatamente al punto 2, rigettando
la domanda concernente il punto 4.
Avverso questa sentenza proponeva appello il Super-
condominio Alatri; resistevano Sisto Adriano, Borgogni
Giuseppe, Marfurt Ilario, Vinosa Lorenzo, Palma Marisa,
Iorizzo Riccardo, Zocchi Daniela, Caracciolo Mirella, Pagi-
ni Maria Giuliana, Palma Richelmo, Quinci Enrico e Spa-
goni Maurizio.
Con l’unico motivo di impugnazione il Supercondo-
minio censurava la sentenza del Tribunale per non aver
fatto applicazione dell’art. 2373 c.c., che in tema di mag-
gioranze assembleari prevede che ai f‌ini del computo delle
maggioranze si deve tenere conto del voto dei condomini

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