Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 4 Novembre 2015, N. 22553

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
LEGITTIMITÀ
Sul punto, peraltro, questa Corte ha già affermato che,
in tema di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., il pregiu-
dizio del litisconsorte necessario pretermesso non scaturi-
sce esclusivamente dall’obiettiva ingiustizia della decisio-
ne di merito e dall’incompatibilità del diritto vantato con
quello deciso inter alios, ma è costituito anzitutto dalla
mancata partecipazione ad un giudizio che non avrebbe
potuto svolgersi senza il suo intervento conclusosi con una
sentenza che, per la natura del rapporto che ne ha formato
oggetto, pregiudica la sua posizione di diritto sostanziale.
Conseguentemente, l’opposizione è ammissibile anche se
il litisconsorte necessario pretermesso non formuli richie-
ste sul merito della controversia (sez. III, sentenza n. 4896
del 16 luglio 1983, Rv. 429784; in senso analogo, sez. II,
sentenza n. 1794 del 18 febbraio 1995, Rv. 490526).
In def‌initiva, l’opposizione di terzo proposta dai ricor-
renti è ammissibile, anche sotto il prof‌ilo della sussistenza
del “pregiudizio” di cui all’art. 404, comma 1, c.p.c.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio
ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Il giudice di rinvio procederà a verif‌icare i titoli di pro-
prietà delle parti e l’incidenza della pensilina sulle parti co-
muni dell’edif‌icio, adeguandosi ai seguenti principi di diritto:
1) “In tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazio-
ne o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino
dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in pro-
prietà di più persone, il comproprietario non autore dello
spoglio è litisconsorte necessario, in quanto è comunque
destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria”;
2) “È ammissibile l’opposizione di terzo proposta - ai
sensi dell’art. 404 comma 1 c.p.c. - dal comproprietario
avverso la sentenza resa inter alios che abbia disposto la
demolizione della cosa comune, senza la sua partecipazio-
ne al giudizio, anche qualora con la detta opposizione il
pregiudizio richiesto dall’art. 404 comma 1 citato non sia
precisato e non venga chiesto il riesame della questione
di merito, dal momento che il pregiudizio richiesto dalla
legge, e il correlativo l’interesse ad impugnare, sono in re
ipsa, discendendo dalla natura del decisum, che comporta
la distruzione della cosa oggetto del diritto sostanziale”.
2. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese
relative al presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 NOVEMBRE 2015, N. 22553
PRES. BUCCIANTE – EST. FALASCHI – P.M. X – RIC. DI.MI. S.R.L. C.
CONDOMINIO X
Appalto (Contratto di) y Rovina e difetti di cose
immobili (responsabilità del costruttore) y Deca-
denza dalla garanzia y Prescrizione del diritto del
committente y Opere integrative y Responsabilità
dell’esecutore y Sussistenza y Condizioni.
. La responsabilità ex art. 1669 c.c. ben può essere in-
vocata con riguardo al compimento di opere (rectius,
di interventi di modif‌icazione o riparazione) afferenti
ad un preesistente edif‌icio o ad altra preesistente cosa
immobile destinata per sua natura a lunga durata, le
quali, in ragione di vizi del suolo (su cui la nuova opera
si radica) o di difetti della costruzione (dell’opera), ro-
vinino, in tutto o in parte, o presentino evidente perico-
lo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all’o-
pera innovativa, non già all’edif‌icio pregresso). Con la
conseguenza che anche gli autori di tali interventi di
modif‌icazione o riparazione (rectius, gli esecutori delle
opere integrative) possono rispondere ai sensi dell’art.
1669 c.c. allorché le opere realizzate abbiano una in-
cidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle
strutture dell’edif‌icio ovvero su elementi secondari od
accessori, tali da compromettere la funzionalità globa-
le dell’immobile stesso (Fattispecie relativa a lavori di
straordinaria manutenzione eseguiti presso uno stabile
condominiale, riguardanti il rafforzamento dei solai e
delle rampe delle scale con la completa ricostruzione
delle stesse). (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1669) (1)
(1) In senso conforme, cfr. Cass. civ. 4 gennaio 1993 n. 13, in Giust.
Civ. Mass. 1993, 6. Per essa, la responsabilità prevista dall’art. 1669
c.c. in materia di appalto per rovina o difetti di un immobile si rende
applicabile nei confronti del costruttore non soltanto con riferimen-
to alla costruzione oggetto del contratto, ma anche in relazione alla
stessa opera che sia stata ricostruita dallo stesso costruttore nell’as-
solvimento dell’obbligo di garanzia (nella specie, ricostruzione del
muro di cinta dell’edif‌icio) per eliminarne i vizi costruttivi. In tale
ipotesi, il termine decennale durante il quale l’appaltatore è tenuto a
garantire l’integrità dell’opera, inizia a decorrere "ex novo" dall’ulti-
mazione degli interventi ricostruttivi, per effetto del nuovo rapporto
di garanzia sorto con la ricostruzione, totale o parziale, dell’edif‌icio
destinato a lunga durata. Più di recente, segue la stessa linea inter-
pretativa, Cass. civ. 29 settembre 2009 n. 20853, in Giust. civ. Mass.
2009, 9, 1371. Contra, nel senso che la responsabilità dell’appaltatore
ex art. 1669 c.c. trova applicazione esclusivamente quando siano ri-
scontrabili vizi riguardanti la costruzione dell’edif‌icio stesso o di una
parte di esso, ma non anche in caso di modif‌icazioni o riparazioni
apportate ad un edif‌icio preesistente o ad altre preesistenti cose im-
mobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata, v. Cass. civ.
20 novembre 2007, n. 24143, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato l’8 maggio 1997 il Con-
dominio di (omissis) evocava, dinanzi al Tribunale di Ge-
nova, la DI.MI. s.r.l. esponendo che nel corso del 1991 la
società convenuta aveva effettuato lavori di straordinaria
manutenzione presso lo stabile condominiale, riguardan-
ti il rafforzamento dei solai mediante il getto di caldana
di calcestruzzo con rete elettrosaldata ed il rafforzamen-
to delle rampe delle scale con la completa ricostruzione
delle stesse in cemento armato; precisava che in data 28
giugno 1996 l’Amministratore denunciava alla appaltatri-
ce il verif‌icarsi nelle pareti esterne dello stabile di nume-
rose macchie di umidità, in particolare, la presenza nelle
pareti esterne lato nord/nord-ovest della facciata di mol-
teplici fessurazioni a forma di grigliato, sia nella tinta sia
nell’intonaco, che rendevano le facciate non più imperme-
abili, con il conseguente verif‌icarsi di inf‌iltrazioni di acqua
piovana nei singoli appartamenti dei condomini, nonché
vistose crepe nell’intonaco delle pareti e del soff‌itto dei

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