Corte Di Cassazione Civile Sez. II, Ord. 4 Novembre 2015, N. 22558

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Arch. loc. cond. e imm. 1/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 4 NOVEMBRE 2015, N. 22558
PRES. BUCCIANTE – EST. BIANCHINI – P.M. CERONI (DIFF.) – RIC. POZZETTO
(AVV.TI BRUNO PIERFRANCESCO E CIANNAVEI) C. COMIT SRL (AVV.TI ANDREOTTI
E LORIA)
Mediazione y Diritto del mediatore alla provvi-
gione y Condizioni y Iscrizione al ruolo degli agen-
ti di affari in mediazione y Procacciatore d’affari y
Estensione y Rimessione della questione al Primo
Presidente per l’eventuale assegnazione alle S.U.
. Deve essere rimessa al Primo Presidente per l’even-
tuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se
il procacciatore d’affari – quale mediatore atipico –
abbia diritto alla provvigione in difetto di iscrizione al
ruolo dei mediatori. (Mass. Redaz.) (l. 3 febbraio 1989,
n. 39, art. 2; l. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6; d.l.vo 26
marzo 2010, n. 59, art. 73; c.c., art. 1755) (1)
(1) Nel senso che l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in me-
diazione costituisce condizione indispensabile perché operi il diritto
alla provvigione anche nel caso di mediazione negoziale c.d. atipica,
cfr. Cass. civ. 5 settembre 2006, n. 19066, in questa Rivista 2007, 40.
Analogamente, afferma che anche in relazione alla mediazione atipi-
ca sussiste la necessità dell’iscrizione nell’albo professionale ai f‌ini
dell’insorgenza del diritto alla provvigione, secondo quanto previsto
dall’art. 6 della legge n. 39/1989, Cass. civ. 14 luglio 2011, n. 15473, in
Ius&lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. Nel senso, invece, che qualora
l’attività dell’intermediario è prestata esclusivamente nell’interesse
di una delle parti si rientra nell’ambito del procacciamento oneroso
di affari che non è soggetto all’applicazione del disposto dell’art. 6 L.
n. 39/89, v. Cass. civ. 16 dicembre 2005, n. 27729, in Giust. civ. Mass.
2005, 12 e Cass. civ. 19 agosto 2003, n. 12106, ivi 2003, 7-8.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1. – Linda Pozzetto, titolare di uno studio tecnico indu-
striale operante nel settore dei macchinari per cartiere,
citò innanzi al Tribunale di Verona la Srl Comit, che aveva
acquistato, in una vendita fallimentare, l’impianto della
cartiera Velcarta, e che ad ella si era rivolta per reperi-
re acquirenti dei macchinari stessi, chiedendo che fosse
condannata a pagarle Euro 120.000 pari alla somma tra
provvigione - convenuta nella misura del 6% del prezzo
di vendita a terzi, individuati, per il tramite del suo in-
teressamento, nella società australiana Encore Tissue - e
l’ulteriore percentuale del 2% per la cessione dei disegni
tecnici dei macchinari. La Comit si costituì, opponendosi
all’accoglimento della domanda, sia contestando lo svol-
gimento degli antecedenti storici esposti in citazione, sia
eccependo la nullità della pattuizione sulla provvigione,
non essendo la Pozzetto iscritta nell’elenco dei mediato-
ri; fece valere, in via di subordine, l’annullabilità per dolo
incidente della ulteriore pattuizione del 2%, assumendo a
tal proposito che falsamente la P. avrebbe dichiarato di do-
ver dividere la provvigione con altra società, che avrebbe
avuto la disponibilità dei disegni tecnici necessari per lo
smontaggio dell’impianto e per la sua commercializzazio-
ne, così celando alla controparte di essere già in possesso
degli elaborati medesimi. L’adito Tribunale condannò la
Comit al pagamento della minor somma di Euro 85.000, da
un lato ritenendo inapplicabile la disciplina della nullità
degli accordi sulla provvigione se stipulati da mediatore
professionale non iscritto all’albo, in quanto la P. avreb-
be assunto la funzione di mera procacciatrice di affari;
dall’altro sostenendo la carenza della prova della stipula-
zione dell’accordo sull’ulteriore 2%.
2. - Detta decisione fu riformata dalla Corte di appello
di Venezia in base assorbente rilievo della mancata dimo-
strazione della iscrizione della creditrice all’albo dei me-
diatori professionali, condizione essenziale per far sorgere
il diritto alla provvigione, rilevando - con sintetico riferi-
mento alla sentenza n. 16147/2010 - che tale presupposto
sarebbe stato applicabile anche ai procacciatori di affari,
quale doveva essere qualif‌icata la Pozzetto.
3. - Quest’ultima ha proposto ricorso per la cassazione
di tale decisione, facendo valere due motivi: il primo dei
quali denunciante la omessa o insuff‌iciente motivazione
sulle ragioni per le quali si sarebbe ritenuta applicabile
anche ai mediatori atipici la disciplina normativa elabo-
rata per quelli tipici; il secondo a contestazione dell’in-
terpretazione degli artt. 1754 c.c. e 2, comma 4 della leg-
ge 39/1989 conducente alla equiparazione - per il regime
delle condizioni per l’insorgere del diritto alla provvigione
- tra mediatori tipici ed atipici.
4. - Esaminato il ricorso in sede di VI sezione, il con-
sigliere delegato ha proposto la declaratoria di radicale
inammissibilità - per le modalità di redazione del ricorso,
composto da un richiamo integrale degli atti pregressi-;
in via gradata ha proposto che venisse dichiarata l’inam-
missibilità del primo motivo, in quanto non più corrispon-
dente alla nuova formulazione dell’art. 360, 1 comma n. 5
c.p.c. - e l’infondatezza del secondo.
5. - A seguito di deposito di memorie e di difesa orale,
la stessa Corte ha rinviato l’esame del ricorso alla seconda
sezione in pubblica udienza, non ravvisando l’evidente in-
fondatezza o fondatezza del ricorso stesso;
ritenuto che:
I - La redazione del ricorso non è sussumibile nella
tipologia della inammissibilità elaborata da questa Cor-

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